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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2580/2021

ECLI:EU:T:2021:75
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0157_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 febbraio 2021 – Şanli / Consiglio (causa T‑157/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità – Interpretazione elastica [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 24, 25)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Requisiti minimi [Art. 296, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); posizione comune del Consiglio 2001/931; decisione del Consiglio (PESC) 2019/25; regolamenti del Consiglio n. 2580/2001 e 2019/24] (v. punti 36-40)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Portata – Esposizione dei motivi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sulla base del suo legame con il PKK e della qualificazione di quest’ultimo come gruppo o entità che ha commesso atti terroristici – Annullamento degli atti del Consiglio che reinseriscono il PKK negli elenchi di congelamento dei capitali tra il 2014 e il 2017 – Motivazione insufficiente [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2019/25; regolamento del Consiglio 2019/24] (v. punti 53-56, 60-64)

4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella replica – Irricevibilità [Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 70-72) [OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 ( GU 2019, L 6, pag. 6 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 ( GU 2019, L 6, pag. 2 ), nella parte in cui riguardano il ricorrente e, dall’altra, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito in seguito a tali atti.

Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA] Şanli. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del sig. Şanli. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0157_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 febbraio 2021 – Şanli / Consiglio (causa T‑157/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità – Interpretazione elastica [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 24, 25) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Requisiti minimi [Art. 296, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); posizione comune del Consiglio 2001/931; decisione del Consiglio (PESC) 2019/25; regolamenti del Consiglio n. 2580/2001 e 2019/24] (v. punti 36-40) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Portata – Esposizione dei motivi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sulla base del suo legame con il PKK e della qualificazione di quest’ultimo come gruppo o entità che ha commesso atti terroristici – Annullamento degli atti del Consiglio che reinseriscono il PKK negli elenchi di congelamento dei capitali tra il 2014 e il 2017 – Motivazione insufficiente [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2019/25; regolamento del Consiglio 2019/24] (v. punti 53-56, 60-64) 4. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella replica – Irricevibilità [Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 70-72) [OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 ( GU 2019, L 6, pag. 6 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 ( GU 2019, L 6, pag. 2 ), nella parte in cui riguardano il ricorrente e, dall’altra, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito in seguito a tali atti. Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA] Şanli. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del sig. Şanli. 4) [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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