Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2580/2021
ECLI:EU:T:2021:75
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0157_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 febbraio 2021 – Şanli / Consiglio
(causa T‑157/19)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Enunciazione astratta – Irricevibilità – Interpretazione elastica
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 24, 25)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Requisiti minimi
[Art. 296, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); posizione comune del Consiglio 2001/931; decisione del Consiglio (PESC) 2019/25; regolamenti del Consiglio n. 2580/2001 e 2019/24]
(v. punti 36-40)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Portata – Esposizione dei motivi – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi sulla base del suo legame con il PKK e della qualificazione di quest’ultimo come gruppo o entità che ha commesso atti terroristici – Annullamento degli atti del Consiglio che reinseriscono il PKK negli elenchi di congelamento dei capitali tra il 2014 e il 2017 – Motivazione insufficiente
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2019/25; regolamento del Consiglio 2019/24]
(v. punti 53-56, 60-64)
4.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Domanda risarcitoria formulata per la prima volta nella replica – Irricevibilità
[Artt. 268 e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 70-72)
[OSCURATO:PERSONA] una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (
GU 2019, L 6, pag. 6
), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 (
GU 2019, L 6, pag. 2
), nella parte in cui riguardano il ricorrente e, dall’altra, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito in seguito a tali atti.
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA] Şanli.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del sig. Şanli.
4)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.