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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 36232/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 aprile 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva negato la restituzione di documenti e denaro contante al medesimo appresi.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del diritto di difesa per essere stata l'ordinanza pronunciata senza che fosse stata fissata udienza, dopo che il Tribunale - in una prima udienza ritualmente fissata - aveva disposto l'integrazione degli atti da parte del pubblico ministero rinviando per la decisione ad una successiva udienza che sarebbe stata all'esito fissata, ciò che non era invece avvenuto, essendo la decisione stata poi assunta de plano.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione per essere stati travisati i fatti, posto che oggetto del procedimento non era la richiesta di restituzione delle cose che avevano costituito oggetto della richiesta di riesame decisa con provvedimento del 3 novembre 2017, sicché non sussisteva alcun giudicato cautelare sul punto, mentre l'ordinanza non recava risposta alla richiesta di restituzione del contenuto dell'armadio-cassaforte forzata dopo il 14 dicembre 2017.

4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, trattandosi di provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad impugnare, lo stesso ben poteva essere assunto de plano, senza necessità di fissare una (ulteriore) udienza una volta integrato il deposito degli atti.

Ed invero, posto che l'art. 322 bis, comma 2, cod. proc. pen. richiama, quanto al procedimento dell'appello in materia di misure cautelari reali, le disposizioni di cui al precedente art. 310 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, richiama le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., trova applicazione il comma 9 di tale disposizione, a mente della quale, salvo che sia diversamente stabilito - e nel caso di specie non lo è - «l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura».

Il ricorrente non si confronta in alcun modo con questa previsione, la cui applicabilità al caso di specie è oramai ritenuta da un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio (Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605; Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083).5.

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite.

Ed invero, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e) , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Il ricorrente -" che, espressamente, deduce il vizio di "contraddittorietà/illogicità" della motivazione - ha pertanto al proposito proposto motivi non consentiti, lamentando anche il travisamento del fatto sul rilievo che non sussisterebbe il giudicato cautelare ritenuto nel provvedimento impugnato, che, peraltro, non è certo quello richiamato nelle prime due righe di pag. 2, a cui il ricorso fa espresso riferimento, bensì quello evocato nelle righe successive, neppure considerate dall'impugnante.

In questa parte, poi, l'ordinanza espressamente argomenta sul contenuto dell'armadio-cassaforte sottoposto a sequestro e di quanto invece appreso ma "non sequestrato" successivamente al 14 dicembre 2017, rendendo pertanto sul punto un'effettiva motivazione che non può essere in questa sede ulteriormente sindacata.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 aprile 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva negato la restituzione di documenti e denaro contante al medesimo appresi. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del diritto di difesa per essere stata l'ordinanza pronunciata senza che fosse stata fissata udienza, dopo che il Tribunale - in una prima udienza ritualmente fissata - aveva disposto l'integrazione degli atti da parte del pubblico ministero rinviando per la decisione ad una successiva udienza che sarebbe stata all'esito fissata, ciò che non era invece avvenuto, essendo la decisione stata poi assunta de plano. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione per essere stati travisati i fatti, posto che oggetto del procedimento non era la richiesta di restituzione delle cose che avevano costituito oggetto della richiesta di riesame decisa con provvedimento del 3 novembre 2017, sicché non sussisteva alcun giudicato cautelare sul punto, mentre l'ordinanza non recava risposta alla richiesta di restituzione del contenuto dell'armadio-cassaforte forzata dopo il 14 dicembre 2017. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, posto che, trattandosi di provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse ad impugnare, lo stesso ben poteva essere assunto de plano, senza necessità di fissare una (ulteriore) udienza una volta integrato il deposito degli atti. Ed invero, posto che l'art. 322 bis, comma 2, cod. proc. pen. richiama, quanto al procedimento dell'appello in materia di misure cautelari reali, le disposizioni di cui al precedente art. 310 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, richiama le forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., trova applicazione il comma 9 di tale disposizione, a mente della quale, salvo che sia diversamente stabilito - e nel caso di specie non lo è - «l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura». Il ricorrente non si confronta in alcun modo con questa previsione, la cui applicabilità al caso di specie è oramai ritenuta da un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio (Sez. 4, n. 8867 del 19/02/2020, Brencich, Rv. 278605; Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083).5. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Ed invero, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e) , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Il ricorrente -" che, espressamente, deduce il vizio di "contraddittorietà/illogicità" della motivazione - ha pertanto al proposito proposto motivi non consentiti, lamentando anche il travisamento del fatto sul rilievo che non sussisterebbe il giudicato cautelare ritenuto nel provvedimento impugnato, che, peraltro, non è certo quello richiamato nelle prime due righe di pag. 2, a cui il ricorso fa espresso riferimento, bensì quello evocato nelle righe successive, neppure considerate dall'impugnante. In questa parte, poi, l'ordinanza espressamente argomenta sul contenuto dell'armadio-cassaforte sottoposto a sequestro e di quanto invece appreso ma "non sequestrato" successivamente al 14 dicembre 2017, rendendo pertanto sul punto un'effettiva motivazione che non può essere in questa sede ulteriormente sindacata. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ,
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