CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 39730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 22/03/2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 17/09/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la regolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, e la motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione, è manifestamente infondato; Il motivo predetto denunzia una supposta violazione di norme processuali (art. 606 comma 1, lett. C) cod. proc. pen.) rispetto alla dichiarazione di assenza dell'imputato, palesemente smentita dall'esame degli atti da cui emerge che il decreto di citazione per l'udienza del 14 luglio 2015 è stato regolarmente notificato a mani dell'imputato dai Carabinieri di Mercato S.Severino e il predetto alla detta udienza è stato dichiarato assente mantenendosi tale per tutto il prosieguo del processo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]