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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32833/2022

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ORDINANZA sul ricorso 24886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3347 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] R. G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata- avverso la sentenza n. 1623/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 743/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 24886/2020 + succ. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell'il dicembre 2019, ha respinto i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione che aveva accolto la domanda di reintegra avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 31 ottobre 2014 ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale.

In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice non era stata comparata con le posizioni svolgenti mansioni sovrapponibili, così come affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dalla Fiore; infine, ha ritenuto nulla la domanda volta ad ottenere, in caso di rigetto del reclamo, la restituzione di quattro delle sedici mensilità riconosciute per non essere neanche addotti i fatti posti a fondamento della pretesa.

Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha ritenuto irrilevante la questione afferente alla scelta del rito, insussistenti i presupposti per l'applicazione della decadenza di cui all'art. 32 e rispettato il disposto di cui all'art. 47 mentre, con riguardo alla censura inerente alla indennità liquidata, ha considerato infondata la domanda per essere stata condannata la solla CAI per essere stata [OSCURATO:PERSONA] ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi e [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. con sette motivi; Ha resistito con controricorso il lavoratore ad entrambi i ricorsi.

Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], da qualificarif„ principale perché pervenuto preventivamente, si deduce la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c.

Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato.

Con il terzo motivo, si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. prc.

Civ. e 118 comma 1, disp.att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., per genericità della motivazione e carenza dela stessa con riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori; Il terzo motivo è inammissibile.Giova rilevare, al riguardo, con particolare riguardo alla violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in termini di contraddittorietà della motivazione, va rilevato come risulti da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 17224 del 2020) che il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia; con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione, va rilevato, infatti, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021);- quanto alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); i primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass.n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020 e 22268 del 2022), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf.

Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003).

La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017).

In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione del Proietti dalla comparazione con altre posizioni era illegittima perché si trattava di settori di pari livello.

Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I giudici di secondo grado sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede.

Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per il Proietti, ed è stato inoltre precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000).

Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze.

Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017).La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata.

I motivi proposti con il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificar incidentale in quanto .r successivo, possono così essere sintetizzati: Con il primo, il terzo e il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. per genericità della motivazione, nonché dell'art. 111 e 132 cod. proc. civ., per motivazione per relationem, in relazione all'art. 47 L. 92 del 2012; quanto alla prima parte della censura ci si richiama alla motivazione inerente al medesimo profilo in relazione al ricorso CAI, va osservato che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

6. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019).

Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono.

Con il secondo e sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1, comma 47, L. n. 92/2012, per esorbitanza dall'ambito di specialità circoscritta del "rito Fornero", introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d'azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso;

16. esso è infondato;

17. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. 2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; 17.1 nel motivo in esame parte ricorrente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) L. n. 183 del 2010 per non aver la Corte ritenuto l'intervenuta decadenza del lavoratore dall'impugnativa del licenziamento.

Il motivo è infondato.Questa Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32

I. cit., ne ha configurato nel tempo un ambito di applicazione rigorosa, consapevole che le limitazioni al libero esercizio dell'azione, dovute all'introduzione d'un doppio e ristretto termine di decadenza (per l'impugnativa stragiudiziale e per la successiva azione in giudizio), hanno un carattere eccezionale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13179 in motivazione; Cass., Sez.

Un., n. 4913 del 2016).

In primo luogo, questa Corte, ritenuto imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ha escluso l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente (v.

Cass 11 gennaio 2019, n. 523; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25561; Cass. 9 novembre 2015, n. 22825).

Ed infatti, l'esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma; non a caso, anche nell'ipotesi del trasferimento ex art. 2103 cod. civ.(pur estranea a quella di cessazione del rapporto di lavoro) è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti.

È da riteneri2 dunque, che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4, al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera.

Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza.

Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v.

Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570).

Infatti, poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021 cit.), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale.

La necessità, ai fini dell'applicazione del suddetto termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare, è stata affermata da questa Corte a proposito del licenziamento orale già sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 (in tal senso v.

Cass. 29 novembre 1996, n. 10697), il che è stato poi ribadito anche dopo la riforma del citato art. 6 operata dal cit. art. 32 della legge n. 183/2010 (cfr. Cass. 9 novembre 2015, n. 22825; Cass. n. 523/2019 cit.).

La necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è ulteriormente confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al "recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto", nonché dalla lett. c), concernente il "trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile": in entrambi i casi si fa riferimento ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo; infatti, quanto alle previsioni del comma 4 dell'art. 32 cit. e, specificamente in relazione alla lett. c), questa Corte ha escluso l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la 'cessione del contratto', o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n. 13648/2019 cit.; Cass. n. 28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatricc).

Con il settimo motivo si allega la nullità della sentenza per omessa pronunzia di improcedibilità della domanda di condanna nei confronti di S.A.I. in a.s. alla corresponsione dell'indennità risarcitoria in considerazione della sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.Con il settimo motivo si censura la decisione impugnata per aver condannato [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse in [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

Va rilevato, infatti, che la statuizione di condanna al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità e al versamento della contribuzione è stata emessa esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo già il Tribunale espressamente precisato che "la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.., osta ad una condanna della società in amministrazione straordinaria al pagamento delle relative somme".

Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale alla rifusione, in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono unitamente agli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3347 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] R. G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso successivo - nonché contro: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata- avverso la sentenza n. 1623/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 743/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 24886/2020 + succ. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza dell'il dicembre 2019, ha respinto i reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione che aveva accolto la domanda di reintegra avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere che venisse accertata l'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 31 ottobre 2014 ed ordinato a [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale. In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulava dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultavano violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, in considerazione del fatto che la posizione lavorativa della lavoratrice non era stata comparata con le posizioni svolgenti mansioni sovrapponibili, così come affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento della lavoratrice istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; ha, poi, considerato che correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dalla Fiore; infine, ha ritenuto nulla la domanda volta ad ottenere, in caso di rigetto del reclamo, la restituzione di quattro delle sedici mensilità riconosciute per non essere neanche addotti i fatti posti a fondamento della pretesa. Per quanto riguarda, invece, il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] S.A.I., la Corte ha ritenuto irrilevante la questione afferente alla scelta del rito, insussistenti i presupposti per l'applicazione della decadenza di cui all'art. 32 e rispettato il disposto di cui all'art. 47 mentre, con riguardo alla censura inerente alla indennità liquidata, ha considerato infondata la domanda per essere stata condannata la solla CAI per essere stata [OSCURATO:PERSONA] ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi [OSCURATO:SOCIETA] con tre motivi e [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. con sette motivi; Ha resistito con controricorso il lavoratore ad entrambi i ricorsi. Entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], da qualificarif„ principale perché pervenuto preventivamente, si deduce la violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014, nonché degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991. Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 3, L. n. 223 del 1991 con riferimento all'art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300 del 1970, in combinato disposto con gli articoli 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombeva sul lavoratore che invocava una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò sarebbe dovuto avvenire e provando che effettivamente, in applicazione di tali criteri, certamente non sarebbe stato licenziato. Con il terzo motivo, si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. prc. Civ. e 118 comma 1, disp.att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., per genericità della motivazione e carenza dela stessa con riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori; Il terzo motivo è inammissibile.Giova rilevare, al riguardo, con particolare riguardo alla violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in termini di contraddittorietà della motivazione, va rilevato come risulti da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 17224 del 2020) che il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia; con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione, va rilevato, infatti, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); nel caso di specie, propugnando una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, parte ricorrente oblitera quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021);- quanto alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); i primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione logico- giuridica, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass.n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020 e 22268 del 2022), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. Ciò premesso, in punto di diritto, la gravata sentenza è conforme al principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i criteri di scelta (eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass. n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). In punto di fatto, va osservato che la Corte ha rilevato, invece, che la esclusione del Proietti dalla comparazione con altre posizioni era illegittima perché si trattava di settori di pari livello. Da qui la non corretta applicazione del criterio di selezione sub a) dell'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I giudici di secondo grado sono giunti a tale conclusione con un accertamento in fatto, adeguatamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede. Non è esatto, quindi, sostenere che la Corte distrettuale abbia disatteso il contenuto dell'Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], perché lo stesso è stato valutato ed è stato considerato non correttamente applicato per il Proietti, ed è stato inoltre precisato che, in caso di contestazione dei criteri di scelta, da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di allegare i criteri applicati e di provare la loro piena applicazione individuale (per tutte Cass. n. 12711/2000). Quanto, poi, alla asserita mancata indicazione di un risultato utile, il motivo evoca la c.d. prova di resistenza, che riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia predisposto una graduatoria di lavoratori indicando posizioni comparabili, per cui la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze. Si tratta dell'ipotesi in cui l'individuazione del dipendente destinatario del provvedimento espulsivo costituisce l'esito di una comparazione con altri lavoratori (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017).La sentenza impugnata ha però precisato che, nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato senza una valida comparazione e, quindi, con un criterio di scelta non trasparente e verificabile per cui la doglianza non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata. I motivi proposti con il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificar incidentale in quanto .r successivo, possono così essere sintetizzati: Con il primo, il terzo e il quinto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. per genericità della motivazione, nonché dell'art. 111 e 132 cod. proc. civ., per motivazione per relationem, in relazione all'art. 47 L. 92 del 2012; quanto alla prima parte della censura ci si richiama alla motivazione inerente al medesimo profilo in relazione al ricorso CAI, va osservato che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020). 6. Inoltre, la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la Corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019). Nella fattispecie, la Corte distrettuale, in relazione a tutti i punti oggetto delle doglianze, ha specificato, richiamando altre pronunce della stessa Corte nonché la sentenza di primo grado, il nucleo essenziale della decisione, rendendo l'iter logico-giuridico seguito chiaro ed intellegibile, sebbene prospettato in modo sintetico, per cui i vizi denunciati non sussistono. Con il secondo e sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 1, comma 47, L. n. 92/2012, per esorbitanza dall'ambito di specialità circoscritta del "rito Fornero", introdotto per la più celere trattazione delle controversie sui licenziamenti, della domanda del lavoratore, intesa alla prosecuzione del rapporto, a seguito del trasferimento d'azienda della datrice, alle dipendenze della cessionaria connessa a quella di impugnazione del licenziamento della datrice medesima, ma basata su un fatto costitutivo diverso; 16. esso è infondato; 17. posto che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza (Cass. 13 giugno 2016, n. 12094), la violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. 2015, n. 1448); sicché, per la rilevanza invalidante della violazione, occorre che la parte, che se ne dolga in sede di impugnazione, indichi il suo fondato interesse alla rimozione di uno specifico pregiudizio processuale da essa concretamente subito per effetto della mancata adozione del rito diverso; ciò perché l'individuazione del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma soltanto nella sua idoneità ad incidere apprezzabilmente sul diritto di difesa, sul contraddittorio e, in generale, sulle prerogative processuali della parte; 17.1 nel motivo in esame parte ricorrente non specifica adeguatamente il pregiudizio processuale che avrebbe determinato l'adozione del rito ordinario rispetto a quello speciale; Con il quarto motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d) L. n. 183 del 2010 per non aver la Corte ritenuto l'intervenuta decadenza del lavoratore dall'impugnativa del licenziamento. Il motivo è infondato.Questa Corte, nell'interpretare le disposizioni introdotte con l'art. 32 I. cit., ne ha configurato nel tempo un ambito di applicazione rigorosa, consapevole che le limitazioni al libero esercizio dell'azione, dovute all'introduzione d'un doppio e ristretto termine di decadenza (per l'impugnativa stragiudiziale e per la successiva azione in giudizio), hanno un carattere eccezionale (cfr. Cass. 25 maggio 2017, n. 13179 in motivazione; Cass., Sez. Un., n. 4913 del 2016). In primo luogo, questa Corte, ritenuto imprescindibile che vi sia una comunicazione scritta da cui far decorrere il termine di decadenza, ha escluso l'operatività di detta decadenza in caso di licenziamento intimato oralmente (v. Cass 11 gennaio 2019, n. 523; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25561; Cass. 9 novembre 2015, n. 22825). Ed infatti, l'esistenza di una comunicazione scritta è uno degli elementi che caratterizzano l'applicazione della norma; non a caso, anche nell'ipotesi del trasferimento ex art. 2103 cod. civ.(pur estranea a quella di cessazione del rapporto di lavoro) è prevista la necessità di impugnare stragiudizialmente il provvedimento a pena di decadenza e di depositare il ricorso nel termine dettato anche per i licenziamenti. È da riteneri2 dunque, che anche il comma 4 lett. d) dell'art. 32, comma 4, al pari del comma 3, estende l'onere di impugnativa stragiudiziale purché vi siano specifici provvedimenti datoriali, cioè "atti", da contestare, in mancanza dei quali la decadenza non opera. Né può sostenersi, sempre con riferimento all'appalto, che il dies a quo per far decorrere il termine di decadenza possa essere individuato nell'esatta data di scadenza dell'appalto medesimo con l'impresa appaltatrice, vuoi perché una precisa data di scadenza ben può mancare, vuoi perché di essa il lavoratore - vale a dire il soggetto onerato dell'impugnativa - normalmente non è a conoscenza. Né detto dies a quo può individuarsi nella data dell'eventuale licenziamento intimato dall'interposto nel rapporto di lavoro: tale licenziamento è giuridicamente inesistente perché proviene da soggetto diverso da quello che si assume essere il reale datore di lavoro (v. Cass. 6 luglio 2016, n. 13790; Cass. 11 settembre 2000, n. 119570). Infatti, poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.Per l'effetto, secondo l'orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 30490 del 2021 cit.), fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale. La necessità, ai fini dell'applicazione del suddetto termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare, è stata affermata da questa Corte a proposito del licenziamento orale già sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 (in tal senso v. Cass. 29 novembre 1996, n. 10697), il che è stato poi ribadito anche dopo la riforma del citato art. 6 operata dal cit. art. 32 della legge n. 183/2010 (cfr. Cass. 9 novembre 2015, n. 22825; Cass. n. 523/2019 cit.). La necessità, ai fini dell'applicazione del termine decadenziale, di un provvedimento scritto da impugnare è ulteriormente confermata dalla previsione dell'art. 32, comma 3, lett. b), riferita al "recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto", nonché dalla lett. c), concernente il "trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile": in entrambi i casi si fa riferimento ad un provvedimento datoriale che si assume illegittimo; infatti, quanto alle previsioni del comma 4 dell'art. 32 cit. e, specificamente in relazione alla lett. c), questa Corte ha escluso l'applicazione del termine di decadenza alla domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario, limitando la suddetta previsione alle ipotesi "in cui il lavoratore contesti la 'cessione del contratto', o meglio il passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario per effetto di un trasferimento d'azienda posto in essere dal suo datore di lavoro" (Cass. 4 aprile 2019, n. 9469; Cass. n. 13648/2019 cit.; Cass. n. 28750/2019 cit.; cfr. anche Cass. n. 13179/2017 cit. che ha escluso che sia assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 l'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatricc). Con il settimo motivo si allega la nullità della sentenza per omessa pronunzia di improcedibilità della domanda di condanna nei confronti di S.A.I. in a.s. alla corresponsione dell'indennità risarcitoria in considerazione della sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.Con il settimo motivo si censura la decisione impugnata per aver condannato [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse in [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. Va rilevato, infatti, che la statuizione di condanna al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità e al versamento della contribuzione è stata emessa esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo già il Tribunale espressamente precisato che "la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.., osta ad una condanna della società in amministrazione straordinaria al pagamento delle relative somme". Alla luce delle suesposte argomentazioni, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in base al principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e il ricorrente incidentale alla rifusione, in favore dei procuratori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5000,00 ciascuno per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrent
Sentenza Cassazione n. 32833/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris