CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 630C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 06 / 11/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4015 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4015del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L43 H444A) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68S17 D708F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen- tata da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H18 E472D) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7866/2021, pubblicatain data 25 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione im- mobiliare promosso nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. e proseguito dalla cessionaria del credito Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].), la debitrice esecutata [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al giudice dell’esecuzione di dichiarare estinto il processo ai sensi degli artt. 630 e 630 bisc.p.c., per il mancato versamento, da parte della creditrice procedente, dell’importo necessario per la tem- pestiva pubblicazione dell’ordinanza di vendita dei beni pigno- rati sul Portale delle [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell’esecu- zione ha disatteso la sua istanza e la Giorgi ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.. Il reclamo è stato rigettatodal Tribunale di Latina. La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Giorgi, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da Italfondia- rio S.p.A.). Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 630 e 631 bis c.p.c. – Violazione dell’ art.153 c.p.c.in tema di improrogabilità dei termini perentori». Secondo la ricorrente,avrebbe dovuto essere dichiarata l’estin- zione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., per il mancato versamento, da parte della società creditrice, dell’importo necessario per la tempestiva pubblicazione dell’or- dinanza di vendita dei beni pignorati sul Portale delle [OSCURATO:PERSONA], dovendo ritenersi il relativo termine fissato dal giu- dice dell’esecuzione di carattere perentorio e non essendo lo Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 stesso stato rispettato, per cause imputabili alla creditrice stessa. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, il giudice dell’esecuzione, nel delegare la vendita dei beni pignorati ad un professionista, aveva fissatoal credi- tore un termine (di quarantacinque giorni dalla data dell’udienza di autorizzazione della vendita) perl’anticipazione di un fondospese in favore del delegato e aveva altresì disposto la pubblicazione dell’avviso di vendita (da effettuarsi entro cen- tocinquanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di ven- dita delegata),sul portale delle vendite pubbliche , almeno qua- rantacinque giorni prima del termine di presentazione delle of- ferte, disciplinando in dettaglio i termini e le modalità per il pa- gamento,da parte dei creditori, del contributo dovuto per ogni lotto ai sensi dell’art. 18 bis del D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115. A causa del mancato tempestivo versamento delfondo spese, il professionista delegato non aveva, peraltro , fissato alcun esperimento di vendita: il giudice aveva quindi convocato le parti ai fini dell’eventuale dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione. Il versamento delfondo spese era poi stato effettuato, sia pure tardivamente. Il giudice dell’esecuzione, in tale situazione,aveva confermato la delega al professionista ai fini della vendita, esclu dendo (quanto meno implicitamente)la possibilità di dichiarare l’estin- zione del processo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c. ed evidente- mente ritenendo, al tempo stesso,che il ritardo nel versamento del fondo spese non fosse tale da impedirela regolare prose- cuzione del processo. 1.2 La debitrice ha impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione con il reclamo al tribunale in composizione col- legiale previsto dall’art. 630 c.p.c., sostenendo che avrebbe Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 dovuto essere dichiarata l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c.. Secondo il suo assunto, infatti, il termine di centocinquanta giorni dall’ordinanza di vendita delegata, assegnato dal giudice dell’esecuzione per la prima pubblicazione dell’avviso di ven- dita, dovrebbe ritenersi di carattere perentorio ed il suo man- cato rispetto, da ritenersi nella specie imputabile alla creditrice (e in concreto non giustificabile), avrebbe integrato la fattispe- cie estintiva di cui alla disposizione richiamata. 1.3Il tribunale, prima, e la corte d’appello, poi, ha nno rigettato il reclamo, osservando che il giudice dell’esecuzione aveva cor- rettamente escluso che si fosse verificata la specifica ipotesi di estinzione (cd. tipica) del processo prevista dall’art. 631 bis c.p.c., cioè il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 490 c.p.c. (di quarantacinque giorni prima di quello per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto) per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, non essendo stata in realtà mai fissata la datadella vendita dal professionista delegato e non essendovi, quindi, al- cun avviso di vendita da pubblicare, ipotesi da tenersi distinta rispetto a quella relativa al mancato o tardivo deposito del fondo spese, la quale non può comportare in nessun caso l’estinzione (cd. tipica) di cui alla norma invocata dalla recla- mante. I giudici del merito hanno, in sostanza,considerato tale rilievo assorbente, in quanto sufficiente ad escludere la fondatezza del reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., cioè dell’azione in concreto avanzata dalla debitrice e volta ad ottenere la di- chiarazione di estinzione (cd. tipica) del processo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. . Non ha nno quindi neanche preso in esame e valutato l’imputabilità e la gravità del ritardo nel ver- samento del fondo spese, peraltro rilevanti esclusivamente nell’ottica della possibilità di ritenere sussistente una eventuale Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 causa di improcedibilità dell’esecuzione, questione estranea all’oggetto del giudizio. 1.4La decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8113del 14/03/2022; conf. Sez. 3, Ordinanzan. 1991 del 23/01/2023 ), che il ricorso non offre ragioni idonee a rimeditare, secondo i quali «il mancato rispetto del termine perentorio per la pubbli- cazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l’estinzione (cd. tipica) dell’esecuzione forzata ex art. 631 bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordina- torio per l’anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il con- tributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) comporta l’impossibilità per la parte di compiere l’atto indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, e la conseguente pro- nuncia di improseguibilità dello stesso», in quanto «l’estinzione ex art. 631 bis c.p.c. per omessa pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche presuppone che il termine per la relativa pubblicazione – fissato dal giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al pe- riodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte” – sia spirato invano in conse- guenza dell’inerzia (o dell’inadempimento) del creditore». In base ai suddetti principi di diritto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il termine eventualmente assegnato dal giudice dell’esecuzione ai creditori per il versamento di un qua- lunquefondo spese e, tra l’altro, per l’anticipazione delle spese di pubblicità (inclusoil contributo per la pubblicazione sul por- tale delle vendite pubbliche previstodall’art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002), ha carattere ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto, anche laddove ad esso consegua l’im- possibilità di fissare la vendita, cioè di porre in essere l’atto Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 indispensabile per la prosecuzione del processo esecutivo, non determina –e tanto meno automaticamente – l’estinzione (cd. tipica) di quest’ultimo ai sensi dell’art. 631 bisc.p.c. (da accer- tarsi e dichiararsi con provvedimento eventualmente impugna- bile ai sensi dell’art. 630 c.p.c., sia in caso di sua emissione che in caso di mancata emissione), ma, al più, l’improseguibilità dello stesso (da accertarsi e dichiararsi con provvedimento di chiusura anticipata della procedura, spesso non del tutto ap- propriatamente definita anche come cd. “estinzione atipica”, contestabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.): l’estinzione (cd. tipica) ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. si verifica, invece, esclusivamente nel caso (che, nella specie, non ricorre) in cui, una volta fissato l’esperimento di vendita, la pubblicazione del relativo avviso sul portale delle vendite pubbliche (ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c.) sia omessa o avvenga tardivamente rispetto al ter- mine a tal fine fissato dallo stesso giudice dell’esecuzione o dal professionista delegato (o anche implicitamente desunto dal ri- ferimento dell’art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte”), in conseguenza dell’inerzia (o dell’inadempi- mento) del creditorequanto a tale specifico adempimento. 1.5 L’assunto della ricorrente secondo il quale, nella specie, avrebbe dovuto essere dichiarata l’estinzione (cd. tipica) del processo esecutivo è, quindi, certamente infondato ed il suo reclamo è stato correttamente rigettato. D’altra parte, le questioni relative alla eventuale sussistenza di una causa di impossibilità di prosecuzione del processo esecu- tivo, altrettanto correttamente, non sono state neanche prese in esame dalla corte territoriale, in quanto estranee all’oggetto del presente giudizio di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., ne- cessariamente limitato alla sussistenza o meno di una causa di estinzione (cd. tipica) del processo. Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 L’eventuale sussistenza di una causa di improcedibilità dell’ese- cuzione non avrebbe, comunque,in nessun caso, potuta essere fatta valere con il reclamo al tribunale in composizione colle- giale di cui all’art. 630 c.p.c., dovendo essere a tal fine propo- sta, se del caso, l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.(nella quale il proposto reclamo neppure avrebbe po- tuto convertirsi o riqualificarsi). 1.6È appena il caso di rilevare, a soli fini di completezza espo- sitiva, che nel ricorso non risulta avanzata alcuna specifica cen- sura in ordine alla questione della corretta individuazione dell’oggetto e, quindi, dei limiti del presente giudizio. La ricorrente neanche allega , infatti , nel ricorso (unico a rile- vare, non potendosi le sue lacune colmare con alcun atto suc- cessivo), di avere impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione,con il quale era stata sostanzialmente esclusa sia l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., sia la sussistenza di una causa di improcedibilità dello stesso, anche sotto tale ultimo profilo, né contesta la qualifica- zione del suo originario ricorso in termini di mero reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c.; tanto meno, sostiene che il suo re- clamo, che del resto essa stessa dichiara essere stato rivolto al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 630 c.p.c., e non al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto o potuto essere convertito in opposizione agli atti esecutivi, sussistendone i necessari i requisiti di forma e di sostanza. Tanto impedisce di affrontare nella presente sede le questioni relative all’eventuale sussistenza, nel caso di specie, di una causa di improcedibilità dell’esecuzione. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 4015/2022 –Sez. 3 – A d. 6 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 5.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorren