CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15101/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain Torino, C.[OSCURATO:PERSONA] II, N. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 564/2021 depositata il 20/05/2021. Ric. 2021n. 15101sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. FCA Italy ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in accoglimento del quinto motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],ha ridotto ad equità la penale contrattualmente prevista. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso attengono alla riduzione ad equità della penale prevista contrattualmente come motivata dalla Corte d’Appello. 2. La questione ha rilievo nomofilattico sia sotto il profilo dei criteri da adottare da parte del giudice del merito in relazione all’esercizio del potere discrezionale di rid u zione ad equità della penale sia sotto il concorrente profilo dei limiti del sindacato di legittimità in relazione all’esercizio di tale potere, tenuto conto anche dell’entità della riduzione operata dalla Corte d’Appello pari a circa il 90% di quanto stabilito in via convenzionale. 3. Sulla base dei rilievi esposti la trattazione del ricorso deve essere demandata alla pubblica udienza in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di giudizio di cassazione, l'assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all'udienza pubblica, in applicazione analogica dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., non potendo il collegio essere Ric. 2021n. 15101sez. S2 - ud. 13 / 12 /202 3 vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione. (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 5533 del 06/03/2017, Rv. 643171 -01). P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio