CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 28925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] STANISL40 SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 giugno 2021, con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per intervenuta prescrizione del reato di diffamazione ascrittogli, confermando però le statuizioni civili; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della correttezza della motivazione posta a base della conferma delle statuizioni Considerato che il ricorso è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 2022