CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 16443/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, ratificando il provvedimento di sospensione adottato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino il 31/05/2021, disponeva la revoca del beneficio penitenziario della semilibertà, che era stato precedentemente concesso a [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della semilibertà, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso positivamente dal condannato e del disvalore, oggettivamente modesto, delle violazioni che gli venivano contestate. Infine, in data 24/02/2022, perveniva istanza di trattazione orale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non assume rilievo ai presenti fini, risultando l'atto di impugnazione in esame trattato con le forme di cui all'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca del beneficio penitenziario della semilibertà, precedentemente concesso al condannato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente violato le prescrizioni impostegli con in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui si controverte, commettendo tali violazioni nelle date del 07/12/2020, del 02/04/2021, del 17/05/2021 e del 21/05/2021. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e della reiterazione nel tempo delle prescrizioni connesse al regime della semilibertà, poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava che il condannato si era rivelato «incapace a proseguire il percorso trattamentale individuato risultando evidente la impossibilità di non valorizzare ogni minima trasgressione tenuto conto del vissuto criminale del prevenuto e della necessità di condotta specchiata [...]». Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ndro Centonze Stfa4. ogini DEP