CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo deduce il mancato riconoscimento della particolare tenuità dei fatto; rilevato che, con motivazione immune da censure, analoga questione era stata dichiarata inammissibile in appello per la genericità dell'impugnazione; rilevato che il ricorso, così come l'atto di appello, non si confrontano con le puntuali argomentazioni poste a sostegno della reiterazione della condotta, ritenuta incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 131-bis cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere