ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL 2 LUGLIO 2026
PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE DELL'INDUSTRIA ALBERGHIERA ADERENTI AD AICA
L'anno 2026, il giorno 2 del mese di luglio in Roma,
tra
AICA - Associazione Italiana Confindustria Alberghi
e
MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio,
Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato
Premesso che le Parti:
condividono il principio dell'unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla
base del quale il contratto viene applicato nella sua interezza come strumento di tutela per tutti i
datori di lavoro, che lo adottano esplicitamente o lo recepiscono implicitamente mediante la sua
applicazione, e per i rispettivi dirigenti, non solo ai fini dell'adeguatezza del complessivo trattamento
economico - normativo, ma anche ai fini della realizzazione della funzione contrattuale, anche
delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative;
condividono, altresì, l'importanza della bilateralità, come opportunità per le imprese e i loro
dirigenti, riconfermando che debba rappresentare un modello evoluto di confronto, partecipazione
e condivisione per diffondere una cultura della rappresentanza che affermi la centralità delle
imprese e dei loro dirigenti;
con il rinnovo del presente CCNL, le Parti ribadiscono l'impegno comune a valorizzare e diffondere
il contratto, contrastando ogni forma di dumping contrattuale e promuovendo una cultura del
lavoro manageriale basata su competenza, responsabilità e merito.
Tutto ciò premesso,
si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 2 luglio 2026, per i dirigenti delle aziende
dell'industria alberghiera aderenti ad AICA.
Articolo 1- Contrasto al dumping contrattuale
Le Parti si impegnano ad attivare congiuntamente ogni utile iniziativa volta ad assicurare la piena e
corretta applicazione del presente contratto collettivo in tutte le sue disposizioni, contrastando
l'utilizzo di discipline negoziali non conformi ai criteri di rappresentatività e alle regole proprie del
sistema contrattuale, al fine di garantire tutele omogenee e certe ai dirigenti destinatari e alle
aziende rappresentate.
4. Le Parti si impegnano ad arricchire progressivamente l'offerta della Piattaforma Welfare del
CFMT, con particolare attenzione all'integrazione e al potenziamento degli strumenti di welfare,
indirizzando la ricerca ai servizi relativi alla previdenza complementare, alla tutela sanitaria,
all'istruzione e alle formule di assistenza personale e familiare, al fine di garantire al dirigente il più
ampio sostegno possibile sia nella sfera professionale sia in quella privata.
5. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, a decorrere dal 1
°
gennaio 2026, il
comma 6 dell'articolo 25 (Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti, politiche attive
e outplacement - CFMT) del CCNL è modificato come segue:
116.La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene
finanziata a decorrere dal 1
°
luglio 1992 mediante contributi annui trattenuti dal datore di lavoro
sulla retribuzione, pari a euro 129,12 a carico del datore di lavoro e pari a euro 129,12 a carico del
Dirigente. Con decorrenza 1
°
ottobre 2021 il contributo annuo sarà pari a euro 290,00 a carico del
datore di lavoro e a euro 130,00 a carico del Dirigente. Gli importi sono comprensivi della quota di
contributo di adesione contrattuale e per l'espletamento delle funzioni aggiuntive attribuite al CFMT
in materia di servizi di welfare e politiche attive. Per la pratica realizzazione di quanto disposto
all'articolo 26, per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo è incrementato di euro 50,00,
di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro e euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale
incremento, per il 2024 e il 2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di
lavoro e a euro 155,00 a carico del Dirigente. Per le annualità 2026, 2027 e 2028 l'incremento del
contributo annuo sarà, invece, pari ad euro 36,00, di cui euro 18,00 a carico del datore di lavoro ed
euro 18,00 a carico del Dirigente. Conseguentemente, con decorrenza 1 ° gennaio 2026 e fino al 31
dicembre 2028, il contributo annuo sarà pari a euro 308,00 a carico del datore di lavoro e a euro
148,00 a carico del Dirigente".
Articolo 5 - Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
1. Le Parti concordano una variazione'del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro
di cui all'art 29, comma 6, del vigente CCNL. Conseguentemente, a decorrere dal 1
°
gennaio 2026,
l'aliquota di computo del contributo integrativo passa dall'attuale 2,47% al 2,52% della retribuzione
convenzionale annua di cui al comma 8 dello stesso art. 29; a decorrere dal 1
°
gennaio 2027, al
2,57% ed infine, a decorrere dal 1
°
gennaio 2028, al 2,62%.
2. A decorrere dal 1
°
gennaio 2026, il comma 5 dell'articolo 29 del vigente CCNL è modificato come
segue:
"5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al
12,86% a decorrere dal 1
°
ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all'1%, elevato
al 2% a decorrere dal 1
° gennaio 2026, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di cui al
comma 8
11 •
Articolo 6 - Garanzia Infortuni
Con riferimento al disposto di cui all'articolo 21, comma 6, del CCNL 12 settembre 2023, si richiama
integralmente e si conferma il contenuto dell'accordo sottoscritto il 22 dicembre 2025 con il quale,
nelle more del rinnovo del CCNL, al fine di garantire la continuità delle tutele previste dal CCNL in
materia assicurativa, si era concordato un adeguamento del contributo a finanziamento della
Garanzia Infortuni Pastore, da 410,00 euro annui a 560,00 euro annui, a decorrere dal 1
°
gennaio
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2026. Con la medesima decorrenza si convenne altresì la previsione di una franchigia nella misura
del 3%.
Conseguentemente, l'articolo 31 e 21 del CCNL viene modificato come segue:
"Art. 31-Associazione Antonio Pastore -Garanzia Infortuni
1. Al fine di garantire con uno strumento collettivo l'osservanza del disposto di cui all'articolo 21,
comma 6, del CCNL, le Parti convengono di estendere ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione
del presente contratto, con decorrenza 1 ° gennaio 2024, la copertura assicurativa "Garanzia
Infortuni" inclusa nella Convenzione Pastore.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo
dovuto dalle aziende all'Associazione Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario sarà, a regime,
pari ad euro 4.706,45 annui. Il contributo da parte del dirigente è pari ad euro 464,81 sempre in
ragione d'anno. A partire dal periodo contributivo relativo al primo trimestre 2026 - per il
pagamento del quale è prevista la scadenza del 10 aprile 2026 -il premio è fissato nella misura di
euro 560,00 annui per assicurato. Pertanto, il contributo dovuto dalle aziende all'Associazione
Antonio Pastore per ciascun dirigente ordinario, ferma restando la trattenuta a carico del
dirigente di euro 464,81, sarà, a regime, pari ad euro 5.321,26 annui.
3. La copertura assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo sarà applicata anche ai dirigenti
assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL, per i quali l'azienda
verserà il relativo premio.
4. La somma massima assicurata tramite la garanzia contrattuale "Infortuni" Pastore è calcolata su
una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Dal momento che il
dettato contrattuale non prevede limiti di sorta, i datori di lavoro dovranno avere cura di attivare
una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere
più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti
dall'art. 21 comma 6 del CCNL, anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella
Garanzia Infortuni Pastore che potrebbero non comportare l'automatico adempimento del
dettato contrattuale.
Norma Transitoria
Per quanto riguarda il 2024, per le aziende che abbiano già rinnovato, nel corso del 2023, le polizze
assicurative stipulate in applicazione di quanto previsto da/l'artico/o 21, comma 6, del CCNL, ovvero
che non abbiano potuto darne disdetta, sarà possibile posticipare la decorrenza de/l'aumento
contributivo di cui a comma 2 al giorno successivo alla scadenza annuale delle coperture
assicurative.
Conseguentemente, nei casi di cui al precedente periodo, il contributo a carico azienda dovuto
all'Associazione Antonio Pastore continuerà ad essere di euro 4.296,45 e alla scadenza delle polizze
assicurative l'azienda provvederà al versamento del premio di cui al primo periodo del comma 2,
nelle modalità indicate dall'Associazione, attivando la copertura assicurativa "Garanzia Infortuni".
Resta fermo che il premio assicurativo, nel caso di attivazione della polizza nel corso del 2024, andrà
ricalcolato pro-quota.
In ogni caso tutti dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla "Garanzia Infortuni" Pastore
entro il 1 "gennaio 2025".
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�
Le Parti concordano, altresì, di modificare, a decorrere dal 1 ° gennaio 2026, l'articolo 21, commi 6 e
successivi, come segue:
"Art. 21- Malattia e infortunio
... omissis ...
116. L'azienda deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi
e gli infortuni e malattie professionali ed extra professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di invalidità permanente causata da
infortunio o malattia professionale che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari
a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio o malattia professionale, una
somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado
di invalidità determinato in base alla tabella annessa al testo unico approvato con decreto
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio o
malattia professionale, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della
retribuzione globale di fatto.
7. Con decorrenza 1 ° gennaio 2024, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrattuale
"Infortuni" che opera in base alle disposizioni previste all'articolo 31 del presente CCNL.
7bis. A decorrere dal 1 ° gennaio 2026, con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto b)
del comma 6 del presente articolo viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una
franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse
derivino da infortunio extra professionale".
Art. 7 -Agevolazioni contributive
Le Parti hanno stabilito di rimodulare, semplificandola, la normativa contrattuale che disciplina le
agevolazioni contributive, a decorrere dal 1 ° luglio 2026, anche al fine di incentivare l'inserimento
di dirigenti all'interno delle PMI, modificando l'articolo 5 del CCNL come segue:
"Art. 5 - Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti
1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli articoli 29 e 30, le aziende
possono optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell'articolo 29 comma 7 e 30,
comma 4, secondo i criteri di seguito definiti.
2. La contribuzione di cui al precedente comma può essere applicata ai dirigenti, in fase di
assunzione o nomina intervenute a decorrere dal 1 ° luglio 2026, per una sola volta nell'arco della
carriera lavorativa.
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3. I benefici di cui ai commi precedenti hanno carattere temporaneo, per un massimo di due anni,
elevati a tre anni in caso di contratti a termine stipulati ai sensi dell'articolo 9 del presente accordo
(Invecchiamento Attivo) e in caso di nomina di dirigenti residenti o domiciliati al Sud e con sede di
lavoro nel Sud Italia, il periodo di permanenza nell'agevolazione di cui al presente comma può essere
incrementato di un ulteriore anno. Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si
applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dalla
sottoscrizione del presente accordo, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi
e variabili, non sia superiore a 70.000,00 (settantamila/00) euro annui riferiti ad un contratto di
lavoro full time, le aziende potranno applicare, per una durata massima di due anni dall'assunzione
o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.
5. Per la fattispecie di cui al precedente comma 4, fermo restando quanto previsto dagli articoli 25
e 32 del CCNL, per la previdenza complementare di cui all'art. 29 il contributo ordinario a carico del
datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del
datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il
TFR al Fondo Mario Negri.
6. Con riferimento ai medesimi dirigenti, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito
retributivo previsto al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a versare ali' Associazione Antonio
Pastore la contribuzione indicata al comma 4 dell'articolo 30.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro
è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, controfirmata
dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione, oltre a provare la manifesta
consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del biennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo
complessivo annuale di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e
non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi,
il datore potrà applicare al dirigente, per il periodo residuo e fino al completamento del biennio, il
trattamento contributivo previsto al comma 1 del presente articolo.
9. L'agevolazione introdotta con riferimento alle assunzioni/nomine di cui al comma 4 può essere
usufruita solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente e non può sommarsi
all'agevolazione di cui ai commi dall'l al 3 del presente articolo.
10. La sperimentazione di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo ha durata limitata fino al
31 dicembre 2028. Entro tale data, le Parti firmatarie procederanno a una verifica congiunta,
finalizzata a valutare la sostenibilità dell'intervento in relazione all'equilibrio finanziario del Fondo
Mario Negri e all'efficacia della misura in termini di promozione dell'accesso alla dirigenza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si impegnano a salvaguardare eventuali condizioni di impegno di assunzione/nomina a
contribuzione agevolata già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del presente
accordo di rinnovo".
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Articolo 8 - Modalità di assunzione del Dirigente temporaneo
A decorrere dal 1° luglio 2026, l'articolo 4 (Modalità di assunzione del Dirigente temporaneo) del
CCNL 12 settembre 2023 è sostituito dal seguente:
"Art. 4- Dirigente temporaneo
1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno
di reti di imprese, possono essere instaurati nell'ambito delle previsioni di legge in materia di
contratti di lavoro a tempo determinato per i dirigenti e secondo le previsioni del presente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l'applicazione del
trattamento agevolativo di cui all'art. 5, commi da 1 a 3, del CCNL, secondo i criteri ivi previsti".
Articolo 9 -Invecchiamento Attivo
1. Al fine di mantenere la stabilità occupazionale dei dirigenti senior e favorire il ricambio
generazionale apicale, ai dirigenti con un'età anagrafica fino a tre anni inferiore rispetto all'età
pensionabile di vecchiaia, il cui rapporto di lavoro risulti cessato per qualsivoglia motivazione, viene
data la possibilità di stipulare un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, anche a tempo
parziale, con assegnazione di specifiche funzioni di tutoraggio e mentoring.
2. I contratti individuali di cui al comma precedente dovranno, ai fini della loro piena validità, essere
ratificati presso le Associazioni territoriali di Manageritalia, che ne attesteranno l'avvenuta
sottoscrizione ai sensi del presente articolo.
3. A tali contratti può essere applicata, per una sola volta per ogni dirigente, l'agevolazione
contributiva di cui all'articolo 5, commi dall'l al 3 del CCNL per un massimo di tre anni, anche nel
caso in cui le agevolazioni contributive contrattuali siano state già utilizzate in precedenti rapporti
di lavoro.
4. In caso di cessazione anticipata del contratto a termine, salvo il caso della giusta causa, al
dirigente è dovuto un indennizzo pari alle mensilità che decorrono dalla data di cessazione alla data
in cui il contratto di lavoro avrebbe avuto termine, determinata secondo quanto disposto con
riferimento al calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento dall'articolo 38 del
CCNL. Nel caso in cui il contratto sottoscritto sia anche a tempo parziale, l'indennità in parola verrà
calcolata prendendo a riferimento la retribuzione riparametrata al tempo pieno.
Articolo 10 -Politiche attive per la ricollocazione
1. A decorrere 1 ° luglio 2026, il contributo di cui al comma 9 dell'articolo 25 del CCNL viene fissato
in 2.000 euro. Con la stessa decorrenza, nelle tipologie di cessazione da cui deriva il suddetto
obbligo contributivo sono incluse le risoluzioni consensuali. Per tale tipologia di risoluzione del
rapporto di lavoro il contributo non è dovuto per i dirigenti che alla data di cessazione abbiano
compiuto i 64 anni di età.
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Articolo 11 - Genitorialità
Al fine di contrastare il fenomeno della denatalità nel nostro Paese, promuovere un ruolo
maggiormente attivo dei padri e dare sostegno alle neomamme facilitando il loro rientro al lavoro,
le Parti si impegnano a sostenere il programma "Un Fiocco in Azienda" sulla base di specifiche intese
che saranno formalizzate a latere del presente accordo.
Articolo 12 - Gravi patologie
1. A decorrere dal 1 ° luglio 2026, all'articolo 21 (Malattia e Infortunio) del CCNL viene aggiunto il
seguente comma Sbis:
"5.bis. Per i dirigenti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 2025, n. 106, superato il periodo
previsto nel comma 1, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi,
continuativi o frazionati, a causa dell'insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche
rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore
e per l'intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria
integrativa FASDAC".
Articolo 13 - Pari opportunità e trasparenza retributiva
In ottemperanza alla Dichiarazione a verbale in calce all'articolo 1 del CCNL, le Parti convengono di
istituire un Osservatorio nazionale per la diversità, l'equità, l'inclusione e la trasparenza retributiva,
con compiti di indagini conoscitive, promozione di attività formative e iniziative per il bilanciamento
dell'attività lavorativa con la vita familiare.
Art. 14 - Decorrenza e durata
1. Il presente accordo decorre dal 1 ° gennaio 2026, salve le decorrenze particolari previste per
singoli istituti, ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2028.
2. Le Parti si impegnano ad avviare le trattative almeno sei mesi prima del termine del 31 dicembre
2028, in modo da rinnovare tempestivamente il CCNL.
3. Le Parti si impegnano a sottoscrivere un nuovo Testo Unico contrattuale entro sei mesi dalla data
di stipula del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
AICA
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