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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 27034/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18123/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calceal ricorso, domiciliat o , in R oma , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, via Crescenzio n. 91 ; -controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA].

CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi avverso la sentenzadella Corte di appello di Catania n. 784 del 20 2 1 pubblicata il 12 aprile2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.Con atto di citazione notificato a novembre del 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cataniala società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(oggi [OSCURATO:SOCIETA]. ) esponendo di aver e spedito in qualità di spedizioniere tramite la società convenuta, due carichi di ciabattato di gomma (per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].) dal porto di Catania diretto a quello Busan (Corea del Sud),e che, per ess i , la convenuta aveva emesso due fatture per importi,rispettivamente, di Euro 19.981,00 e 9.616,00; [OSCURATO:PERSONA] afferma va di essere tenuto di pagare soltanto parzialmente detti importi in quanto vi erano stati inseriti i costi per il deposito prolungato nei container del Porto di Catania dipeso dal comportamento non professionale della società convenuta (per il primo carico: la merce veniva consegnata in data 4 febbraio 2010 e veniva effettivamente imbarcata il successivo 27 aprile 2010; per il secondo: la merce veniva consegnata in data 2 aprile 2010 e veniva effettivamente imbarcata il successivo 12 maggio 2010 ) .

Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda perché infondata, e svolgeva domanda riconvenzionale,chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle somme residue.

Il Tribunale di Catania rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale, con condanna alle spese del giudizio della attrice soccombente. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione di prime cure; si costituivala [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte di appello di Catania con sentenza del 1 2 aprile 202 1 rigettava l’appello,confermando la decisione di prime cure .

Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello di Catania ha CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi confermato la decisione di prime cure e ritenuto che la società appellata avesse posto in essere quanto di sua competenza al fine di velocizzare la partenza della merce, fossestata bloccata alla frontiera per accertamenti in ordine alla tipologia della merce (rifiuti in gomma) e che il costo della permanenza dovesse essere corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato debitamente informato dei costi giornalieri.

3. Avverso la sentenza d i appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinquemotivi.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte resistenteha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “ Violazione dell’art.116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. avuto riguardo all’omesso esame di un fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della sentenza ed anche dagli atti processualidi seguito richiamati.

Il fatto storico in questione è costituito da elementi istruttori, ha costituito oggetto di discussione fra le parti e ha carattere decisivo”; in particolare, contestala motivazionecon cui la Corte d’appello ha ritenuto la legittimazione passiva dell’appellante-odiernoricorrente sulla base della documentazione versata in atti, senza aver esaminato una serie di documenti, non contestati, anch’essi versati in atti ed in particolare, due polizze di carico, due fatture del 31 maggio 2010 e tutta la corrispondenza;datali polizze di carico risul ta che:il caricatore - shipper è [OSCURATO:SOCIETA]. ( ment r e nessuna menzione è rivolta a [OSCURATO:PERSONA]); le fatture risultano indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] quale sendere prevedono quale soggetto che esegue la spedizione, proprio la [OSCURATO:SOCIETA]. e da tutta la corrispondenza emerge l’e spressa indicazione di quest’ultima quale soggetto di riferimento della pratica.

2. Con il secondo motivo denuncia sotto altro profilo la parte di motivazione della sentenza impugnata, già ce nsurata con il precedente CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi motivo,perché affetta da un “manifesto vizio di error in iudicando in quanto la Corte d’appello avrebbe violato manifestamente il combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 1737 e 1218 c.c. concernente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e l’art. 2697 c.c. sulla distribuzione dell’onere della prova”facendo “malgoverno del principio che regola la legittimazione passiva” come enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione “(motivo proposto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)”; difatti,nel caso di specie, trattandosi di domanda proposta in termini di accertamento negativo del debito, spettava alla controparte che agiva in riconvenzionale la prova della titolarità del rapportoe sottolinea comunque, che la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è questione rilevabile d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa. 3.Con il terzo motivo denuncia la “ Violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. avuto riguardo all’omesso esame di un fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della sentenza ed anche dagli atti processuali di seguito richiamati.

Il fatto storico in questione è costituito da elementi istruttori, ha costituito oggetto di discussione fra le parti e ha carattere decisivo” e denuncia la parte di motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che con troparte avesse diligentemente adempiuto alla propria prestazione , informando puntualmente [OSCURATO:PERSONA] circa i costi, sostenendo che questi li ave sse accettati, senza rilevare nulla; lamenta che sia stato omesso l’esame di una serie di documenti: due note del [OSCURATO:PERSONA] del giugno e luglio 2010, una email di Avander a [OSCURATO:PERSONA] del luglio 2010; nota del legale del [OSCURATO:PERSONA] del luglio 2010 inviata per raccomandata A.R.; ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9 agosto 2010con cui il ricorrente chiedeva il rilascio dei containertrattenuti in Corea da Saima; nota del 21 agosto da cui risultava che i containererano stati rilasciati.

4. Con il quarto motivo denuncia la stessa parte della se ntenza impugnata con il precedente motivo perché affetta da “un manifesto vizio di error in iudicando avendo la Corte d’appello violato l’art. 115 c.p.c.

CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi facendo mal governo del principio di non contestazione (motivo proposto in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.)”. 5.Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta un ulteriore “ error in iudicando per violazione dell’art. 112 c.p.c. e 2697 c.c. (motivo proposto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)” nella parte in cui la Corte d’appello con la motivazione della sentenza impugnata ha affermato che dal tenore della domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta in primo grado emerge chiaramente che il rapporto diretto fosse intercorso tra il predetto quale spedizioniere e la società convenuta quale incaricata dellaspedizione.

6. I motivi primo, secondo e quinto del ricorso che, per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminatiin quanto recano la medesima questioneriguardo al preteso difetto di legittimazione posto dallo stesso ricorrente, sono inammissibili sia in relazione all e violazionidi legge paventate poiché la sentenza impugnata non può ritenersi affetta daivizi di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta che il ricorrente intende attribuirle, sia in relazion e al preteso omesso esame.

6.1. La Corte d’appello nel ritenere infondato il motivo proposto dall’allora appellante (qui riproposto)ha richiamato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto(pronuncia 16/02/2016n. 2951 resa a Sezioni Unite da questa Corte), ed inoltre , ha evidenziato che la richiamata pronuncia a Sezioni Unite haprecisato che «la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un dir itto assumendo diesserne titolare.

La sua carenza può essere eccepita in ogni statoe grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice»; e ha sottolineato come vada tenuta distinta « dalla titolarità del diritto ad agire , che attiene alla titolarità della posizione soggettiva vantata in CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi giudizio , e pertanto al merito della causa (punti 60 e 61 della pronunzia cit. in motivazione).

Tanto richiamato, la Corte d’appello ha fattobuon governo dei principi affermati da questa Corte, e lungi dall’aver omesso l’esame di un fatto decisivo,ha valutato la domanda proposta dalla parte appellante in primo grado e rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai evocato la società [OSCURATO:SOCIETA] , ma piuttosto nell’atto introduttivo del giudizio ha dedotto che il rapporto di spedizione de quo è intercorso “tra le odierne parti del giudizio” (pag. 4 della sentenza impugnata).

Pertanto, non sussiste la lamentata violazione delle diversenorme di diritto richiamate, laddove ad onta della loro formale intestazione i motivi in esame non prospettano errori di diritto ma si sostanziano nell’inammissibile richiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale. 7.Parimenti inammissibili sono il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente vincolo di connessione che li astringe.

7.1. Va i n primo luogo osservato che in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazioneè necessario che nel medesimo vengano riportati - nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto- i passi degl i atti del giudizio di merito con i quali il fatto decisivo e controverso è stato dedotto in giudizio (Cass. 08/06/2016, n. 11738).

Orbene, il ricorrente non ha assolto tale onere, poiché non è certo sufficiente allegare un parziale stralcio delle circostanze ribadite in un ricorso ex art. 700 c.p.c. (ma non testualmente riportate) o enumerare l’elenco dei documenti che si ritengono non esaminati-come anche da parte controricorrente eccepito (pag. 2 della memoria) - senza la parte argomentativa nel suo complesso, dal cui tenore ricavare l'esatto ambito e la portata delle emergenze istruttorie asseritamente non esaminate.

CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I Ambrosi 7.2.In secondo luogo, giova richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di deduzione col ricorso per cassazione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., essa può essere ravvisata quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez.

U, 30/09/2020 n. 20867).

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita (cfr. Cass. Sez.U, 30/09/2020 n. 20867).

Questi vizi non sono riscontrabili nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per aver ricostruito attraverso una serie di esaurienti passaggi, in modo adeguato, le circostanze oggetto della fattispecie in esame.

CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I [OSCURATO:PERSONA] da quanto affermato dall’odierno ricorrente, la Corte territoriale, lungi dall’aver violato le norme evocate, ha viceversa espressamente ritenuto, concordemente con quanto già affermato dal Tribunale in prime cure, che dall’istruzione compiuta si evinceva «chiaramente come la [OSCURATO:PERSONA]» avesse « collaborato attivamente alla risoluzione del problema doganale, informando e guidando il cliente in maniera minuziosa e precisa»,e con una motivazione coerente e logica ha posto in rilievo che, «vista la permanenza dei containerin porto, per cause non attribuibili al proprio operato, si è premurata di comunicarne, tempestivamente, i costi al cliente, il quale poteva e doveva fare le proprie valutazioni circa l’antieconomicità dell’operazione, a causa dei costi sopraggiunti, invece, il [OSCURATO:PERSONA] nulla ha eccepito, accettando, di fatto, in mancanza di qualsiasi contestazione i detti costi» (pag. 6 della sentenza impugnata). 8.In conclusione, il ricorso è inammissibile .

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18123/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall’[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calceal ricorso, domiciliat o , in R oma , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliatapresso il loro studio in Roma, via Crescenzio n. 91 ; -controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi avverso la sentenzadella Corte di appello di Catania n. 784 del 20 2 1 pubblicata il 12 aprile2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Con atto di citazione notificato a novembre del 2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cataniala società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(oggi [OSCURATO:SOCIETA]. ) esponendo di aver e spedito in qualità di spedizioniere tramite la società convenuta, due carichi di ciabattato di gomma (per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].) dal porto di Catania diretto a quello Busan (Corea del Sud),e che, per ess i , la convenuta aveva emesso due fatture per importi,rispettivamente, di Euro 19.981,00 e 9.616,00; [OSCURATO:PERSONA] afferma va di essere tenuto di pagare soltanto parzialmente detti importi in quanto vi erano stati inseriti i costi per il deposito prolungato nei container del Porto di Catania dipeso dal comportamento non professionale della società convenuta (per il primo carico: la merce veniva consegnata in data 4 febbraio 2010 e veniva effettivamente imbarcata il successivo 27 aprile 2010; per il secondo: la merce veniva consegnata in data 2 aprile 2010 e veniva effettivamente imbarcata il successivo 12 maggio 2010 ) . Si costituiva la convenuta che resisteva alla domanda perché infondata, e svolgeva domanda riconvenzionale,chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle somme residue. Il Tribunale di Catania rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale, con condanna alle spese del giudizio della attrice soccombente. 2.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione di prime cure; si costituivala [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte di appello di Catania con sentenza del 1 2 aprile 202 1 rigettava l’appello,confermando la decisione di prime cure . Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello di Catania ha CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi confermato la decisione di prime cure e ritenuto che la società appellata avesse posto in essere quanto di sua competenza al fine di velocizzare la partenza della merce, fossestata bloccata alla frontiera per accertamenti in ordine alla tipologia della merce (rifiuti in gomma) e che il costo della permanenza dovesse essere corrisposto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato debitamente informato dei costi giornalieri. 3. Avverso la sentenza d i appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinquemotivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte resistenteha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “ Violazione dell’art.116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. avuto riguardo all’omesso esame di un fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della sentenza ed anche dagli atti processualidi seguito richiamati. Il fatto storico in questione è costituito da elementi istruttori, ha costituito oggetto di discussione fra le parti e ha carattere decisivo”; in particolare, contestala motivazionecon cui la Corte d’appello ha ritenuto la legittimazione passiva dell’appellante-odiernoricorrente sulla base della documentazione versata in atti, senza aver esaminato una serie di documenti, non contestati, anch’essi versati in atti ed in particolare, due polizze di carico, due fatture del 31 maggio 2010 e tutta la corrispondenza;datali polizze di carico risul ta che:il caricatore - shipper è [OSCURATO:SOCIETA]. ( ment r e nessuna menzione è rivolta a [OSCURATO:PERSONA]); le fatture risultano indirizzate a [OSCURATO:PERSONA] quale sendere prevedono quale soggetto che esegue la spedizione, proprio la [OSCURATO:SOCIETA]. e da tutta la corrispondenza emerge l’e spressa indicazione di quest’ultima quale soggetto di riferimento della pratica. 2. Con il secondo motivo denuncia sotto altro profilo la parte di motivazione della sentenza impugnata, già ce nsurata con il precedente CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi motivo,perché affetta da un “manifesto vizio di error in iudicando in quanto la Corte d’appello avrebbe violato manifestamente il combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 1737 e 1218 c.c. concernente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e l’art. 2697 c.c. sulla distribuzione dell’onere della prova”facendo “malgoverno del principio che regola la legittimazione passiva” come enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione “(motivo proposto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)”; difatti,nel caso di specie, trattandosi di domanda proposta in termini di accertamento negativo del debito, spettava alla controparte che agiva in riconvenzionale la prova della titolarità del rapportoe sottolinea comunque, che la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è questione rilevabile d’ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa. 3.Con il terzo motivo denuncia la “ Violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. avuto riguardo all’omesso esame di un fatto storico principale la cui esistenza risulta dal testo della sentenza ed anche dagli atti processuali di seguito richiamati. Il fatto storico in questione è costituito da elementi istruttori, ha costituito oggetto di discussione fra le parti e ha carattere decisivo” e denuncia la parte di motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che con troparte avesse diligentemente adempiuto alla propria prestazione , informando puntualmente [OSCURATO:PERSONA] circa i costi, sostenendo che questi li ave sse accettati, senza rilevare nulla; lamenta che sia stato omesso l’esame di una serie di documenti: due note del [OSCURATO:PERSONA] del giugno e luglio 2010, una email di Avander a [OSCURATO:PERSONA] del luglio 2010; nota del legale del [OSCURATO:PERSONA] del luglio 2010 inviata per raccomandata A.R.; ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9 agosto 2010con cui il ricorrente chiedeva il rilascio dei containertrattenuti in Corea da Saima; nota del 21 agosto da cui risultava che i containererano stati rilasciati. 4. Con il quarto motivo denuncia la stessa parte della se ntenza impugnata con il precedente motivo perché affetta da “un manifesto vizio di error in iudicando avendo la Corte d’appello violato l’art. 115 c.p.c. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi facendo mal governo del principio di non contestazione (motivo proposto in relazione all’art. 360, n.3 c.p.c.)”. 5.Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta un ulteriore “ error in iudicando per violazione dell’art. 112 c.p.c. e 2697 c.c. (motivo proposto in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.)” nella parte in cui la Corte d’appello con la motivazione della sentenza impugnata ha affermato che dal tenore della domanda di [OSCURATO:PERSONA] proposta in primo grado emerge chiaramente che il rapporto diretto fosse intercorso tra il predetto quale spedizioniere e la società convenuta quale incaricata dellaspedizione. 6. I motivi primo, secondo e quinto del ricorso che, per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminatiin quanto recano la medesima questioneriguardo al preteso difetto di legittimazione posto dallo stesso ricorrente, sono inammissibili sia in relazione all e violazionidi legge paventate poiché la sentenza impugnata non può ritenersi affetta daivizi di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta che il ricorrente intende attribuirle, sia in relazion e al preteso omesso esame. 6.1. La Corte d’appello nel ritenere infondato il motivo proposto dall’allora appellante (qui riproposto)ha richiamato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto(pronuncia 16/02/2016n. 2951 resa a Sezioni Unite da questa Corte), ed inoltre , ha evidenziato che la richiamata pronuncia a Sezioni Unite haprecisato che «la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un dir itto assumendo diesserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni statoe grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice»; e ha sottolineato come vada tenuta distinta « dalla titolarità del diritto ad agire , che attiene alla titolarità della posizione soggettiva vantata in CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi giudizio , e pertanto al merito della causa (punti 60 e 61 della pronunzia cit. in motivazione). Tanto richiamato, la Corte d’appello ha fattobuon governo dei principi affermati da questa Corte, e lungi dall’aver omesso l’esame di un fatto decisivo,ha valutato la domanda proposta dalla parte appellante in primo grado e rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai evocato la società [OSCURATO:SOCIETA] , ma piuttosto nell’atto introduttivo del giudizio ha dedotto che il rapporto di spedizione de quo è intercorso “tra le odierne parti del giudizio” (pag. 4 della sentenza impugnata). Pertanto, non sussiste la lamentata violazione delle diversenorme di diritto richiamate, laddove ad onta della loro formale intestazione i motivi in esame non prospettano errori di diritto ma si sostanziano nell’inammissibile richiesta di rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale. 7.Parimenti inammissibili sono il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’evidente vincolo di connessione che li astringe. 7.1. Va i n primo luogo osservato che in ossequio ai principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazioneè necessario che nel medesimo vengano riportati - nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto- i passi degl i atti del giudizio di merito con i quali il fatto decisivo e controverso è stato dedotto in giudizio (Cass. 08/06/2016, n. 11738). Orbene, il ricorrente non ha assolto tale onere, poiché non è certo sufficiente allegare un parziale stralcio delle circostanze ribadite in un ricorso ex art. 700 c.p.c. (ma non testualmente riportate) o enumerare l’elenco dei documenti che si ritengono non esaminati-come anche da parte controricorrente eccepito (pag. 2 della memoria) - senza la parte argomentativa nel suo complesso, dal cui tenore ricavare l'esatto ambito e la portata delle emergenze istruttorie asseritamente non esaminate. CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I Ambrosi 7.2.In secondo luogo, giova richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di deduzione col ricorso per cassazione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., essa può essere ravvisata quando si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867). Quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita (cfr. Cass. Sez.U, 30/09/2020 n. 20867). Questi vizi non sono riscontrabili nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si caratterizza per aver ricostruito attraverso una serie di esaurienti passaggi, in modo adeguato, le circostanze oggetto della fattispecie in esame. CC 29/03/2023 ric. n. 18123/2021 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I [OSCURATO:PERSONA] da quanto affermato dall’odierno ricorrente, la Corte territoriale, lungi dall’aver violato le norme evocate, ha viceversa espressamente ritenuto, concordemente con quanto già affermato dal Tribunale in prime cure, che dall’istruzione compiuta si evinceva «chiaramente come la [OSCURATO:PERSONA]» avesse « collaborato attivamente alla risoluzione del problema doganale, informando e guidando il cliente in maniera minuziosa e precisa»,e con una motivazione coerente e logica ha posto in rilievo che, «vista la permanenza dei containerin porto, per cause non attribuibili al proprio operato, si è premurata di comunicarne, tempestivamente, i costi al cliente, il quale poteva e doveva fare le proprie valutazioni circa l’antieconomicità dell’operazione, a causa dei costi sopraggiunti, invece, il [OSCURATO:PERSONA] nulla ha eccepito, accettando, di fatto, in mancanza di qualsiasi contestazione i detti costi» (pag. 6 della sentenza impugnata). 8.In conclusione, il ricorso è inammissibile . Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
Sentenza Cassazione n. 27034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris