CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O NATALINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Che la Corte d'appello di Napoli, con provvedimento presidenziale del 3 luglio 2023, ha dichiarato ex artt. 593, comma 3 e 568, comma 5, cod. proc. pen. l'inappellabilità della sentenza n. 1104/2021 emessa in data 18 maggio 2021 dal Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed impugnata il 3 giugno 2021 dall'imputato tramite il proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti a questa Corte per quanto di competenza; Che l'atto d'appello depositato il 3 giugno 2021, convertito in ricorso per cassazione col suddetto provvedimento presidenziale, è stato sottoscritto da un difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta non abilitato, in quanto non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Che, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, sicché il ricorso sottoscritto da un difensore non così abilitato è inammissibile (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01, con la quale è stata affermata la portata generale di tale norma ed è stato precisato che essa disciplina non la legittimazione a proporre ricorso, la quale attiene alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione, ma le modalità di proposizione dell'atto, il che attiene al concreto esercizio del diritto all'impugnazione, per il quale è richiesta la necessaria rappresentanza tecnica di un difensore iscritto nel menzionato albo speciale; conf. ex multis, Sez. 2, n. 25364 del 27/5/2025, Bacio, non mass.); Che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q. P.Q.M