CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 12051/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 aprile 2024 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - corretto l'errore materiale occorso, confermava la sentenza del 6 maggio 2022 con cui il Tribunale di Sassari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione avendola ritenuta colpevole del reato ascritto al capo 2 dell'imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale con valutazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto provata la responsabilità dell'imputata in ordine al reato contestato dando rilievo alle risultanze probatorie derivanti dalle dichiarazione rese nel corso dell'udienza del giorno 4 febbraio 2022 da cui si trae la certezza che la Boijc abbia quantomeno concorso al fatto di cui al capo 2 dell'imputazione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme