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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 05569/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17665-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77829/12019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] impugnava dodici cartelle di pagamento ed il relativo estratto di ruolo con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino.

Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso l'Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno.

Con ordinanza del 26 giugno 2019 la CTR assegnava il termine di trenta giorni per regolarizzare il rilevato difetto di ius postulandi poiché l'appellante si era avvalsa di avvocato del libero foro.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza, l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvedeva a costituirsi in giudizio mediante proprio dipendente delegato.

La CTR, con sentenza depositata il 17 ottobre 2019, accoglieva l'appello sul rilievo che l'Agenzia delle entrate- Riscossione aveva fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento.

Avverso tale pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate- Riscossione.

Ric. 2020 n. 17665 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con unico mezzo (rubricato «Violazione art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - nullità della sentenza per error in iudicando - inapplicabilità del rinvio ex art. 182 c.p.c. al rito tributario - tardività dell'appello») la società contribuente sostiene che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, non essendo la mancanza originaria della procura sanabile ex art.182 cod. proc. civ.

La censura è infondata.

Va premesso che l'invalidità della notifica del ricorso per cassazione, effettuata al difensore nominato dall'agente della riscossione prima del subentro ex lege dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, risulta sanata a seguito della costituzione della suddetta Agenzia.

Deve essere al riguardo richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, Ric. 2020 n. 17665 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -3- all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata» (sent. n. 4845 del 2021; conf. n. 15911 del 2021).

Tanto chiarito, va rilevato che l'assunto posto a base del ricorso - e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria per essere l'Agenzia appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro - è privo di fondamento giuridico.

Le Sezioni Unite (sent. n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di Ric. 2020 n. 17665 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -4- indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità».

Alla luce di tale principio, l'Agenzia delle entrate- Riscossione ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del libero foro, di modo che la sanatoria del rilevato difetto di ius postulandi disposta dalla CTR, lungi dal poter ritenersi inoperante - come sostenuto dalla ricorrente - per inesistenza della procura alle liti, si palesa del tutto superflua.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] io Nap9li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17665-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 98/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77829/12019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] impugnava dodici cartelle di pagamento ed il relativo estratto di ruolo con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino. Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso l'Agenzia delle entrate-Riscossione proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno. Con ordinanza del 26 giugno 2019 la CTR assegnava il termine di trenta giorni per regolarizzare il rilevato difetto di ius postulandi poiché l'appellante si era avvalsa di avvocato del libero foro. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvedeva a costituirsi in giudizio mediante proprio dipendente delegato. La CTR, con sentenza depositata il 17 ottobre 2019, accoglieva l'appello sul rilievo che l'Agenzia delle entrate- Riscossione aveva fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento. Avverso tale pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Ric. 2020 n. 17665 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo (rubricato «Violazione art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. - nullità della sentenza per error in iudicando - inapplicabilità del rinvio ex art. 182 c.p.c. al rito tributario - tardività dell'appello») la società contribuente sostiene che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, non essendo la mancanza originaria della procura sanabile ex art.182 cod. proc. civ. La censura è infondata. Va premesso che l'invalidità della notifica del ricorso per cassazione, effettuata al difensore nominato dall'agente della riscossione prima del subentro ex lege dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, risulta sanata a seguito della costituzione della suddetta Agenzia. Deve essere al riguardo richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, Ric. 2020 n. 17665 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata» (sent. n. 4845 del 2021; conf. n. 15911 del 2021). Tanto chiarito, va rilevato che l'assunto posto a base del ricorso - e cioè che nella specie la procura alle liti fosse inesistente e, quindi, non suscettibile di sanatoria per essere l'Agenzia appellante rappresentata e difesa da avvocato del libero foro - è privo di fondamento giuridico. Le Sezioni Unite (sent. n. 30008 del 2019) hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di Ric. 2020 n. 17665 sez. MT - ud. 13-01-2022 -4- indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». Alla luce di tale principio, l'Agenzia delle entrate- Riscossione ben poteva quindi proporre appello con il patrocinio di avvocato del libero foro, di modo che la sanatoria del rilevato difetto di ius postulandi disposta dalla CTR, lungi dal poter ritenersi inoperante - come sostenuto dalla ricorrente - per inesistenza della procura alle liti, si palesa del tutto superflua. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] io Nap9li