CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 20760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1127/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria difensiva depositata in data 30 marzo 2023, con la quale ribadisce tutte le doglianze proposte; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole che la Corte di merito non ha notificato allo stesso imputato l'avviso del rinvio dell'udienza dal 5 ottobre 2022 al 19 ottobre 2022; che tale avviso non era dovuto dal momento che l'udienza del 5 ottobre 2022 è stata rinviata per richiesta del difensore dell'imputato che aveva rappresentato la tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G.; che si tratta quindi di un rinvio che non ha pregiudicato alcun interesse del difensore (il quale, infatti, ha depositato le conclusioni scritte) né (uoL) dell'imputato (che non avrebbe potuto chiedere la trattazione in presenza, dalla quale era decaduto); che, pur non avendo la Corte fornito risposta a tale deduzione formulata nelle conclusioni, trattasi di omissione irrilevante, stante la manifesta infondatezza dell'eccezione proposta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.-, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito; Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso , con cui il ricorrente si duole della concessione delle attenuanti generiche non nella massima estensione, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte sul punto (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos