CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, ovvero l'annullamento senza rinvio, con riferimento al delitto di furto, per difetto della condizione di procedibilità; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o comunque l'annullamento senza rinvio, in relazione al delitto di furto, per difetto della condizione di procedibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di coltivazione di sostanza stupefacente e di furto pluriaggravato di energia elettrica, fatti accertati in Pioppo-Monreale il 18/07/2020 e ritenuti avvinti dalla continuazione. Il Tribunale aveva assolto il coimputato per non aver commesso il fatto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pretesti, articolando quattro motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi, trattabili congiuntamente, si deduce violazione di legge e travisamento della prova (il ricorrente cita l'art. 606, comma 1, lettere b) e d), cod. proc. pen.), lamentando l'omesso confronto del giudice di appello con il ragionevole dubbio prospettato dalla difesa, circa la possibilità che altre persone diverse dal Pretesti abbiano avuto accesso al fondo e siano dunque responsabili della coltivazione dello stupefacente del furto dell'energia elettrica. La difesa valorizza l'insufficienza del servizio di osservazione da parte della polizia, durata un giorno soltanto, e sottolinea che l'immobile in questione non fosse di proprietà del ricorrente, essendo invece intestato alla madre. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.3. Con l'ultimo motivo si lamenta carenza di motivazione, evidenziando la mancata risposta al motivo di appello che aveva invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, ovvero rigettarsi lo stesso; in subordine annullamento senza rinvio per mancanza della querela. La difesa del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso o l'annullamento per mancanza della condizione di procedibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' opportuno premettere che il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna è procedibile d'ufficio, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla recente riforma che ha disposto, salve eccezioni, la perseguibilità a querela per il delitto di furto. L'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, la cui efficacia è stata differita al 30 dicembre 2022 dal decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, stabilisce che all'articolo 624 cod. pen. il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». Dunque, il furto aggravato dall'esposizione a pubblica fede è oggi procedibile a querela, ma non lo è il furto cui acceda un'altra delle circostanze aggravanti previste dal numero 7 del citato art. 625 cod. pen., come appunto quella dell'essere le cose destinate a pubblico serviizio o utilità, aggravante contestata nel caso di specie. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile - come si vedrà - e sull'inammissibilità non potrebbe comunque prevalere la sopravvenienza di eventuale procedibilità a querela, inidonea ad incidere sul c.d. «giudicato sostanziale» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 2. I primi due motivi sono affetti da identici profili di inammissibilità. 2.1. Il travisamento della prova è vizio semplicemente evocato attraverso il dato normativo di riferimento, ma senza nemmeno l'indicazione delle prove che si assumono travisate e, in sostanza, in termini tali da sollecitare semplicemente una rivalutazione del fatto, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. E' sufficiente ricordare che travisamento della prova riguarda l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul "significante" e non sul "significato" della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv 250168). Onere di chi deduca tale vizio è quello di: a) identificare l'atto processuale, asseritamente non interpretato in modo corretto, cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nell'a sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).Nel caso in esame il vizio di travisamento della prova non è stato, nella sostanza, nemmeno prospettato dal ricorso, se non attraverso la - ovviamente insufficiente - indicazione della norma di riferimento (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). 2.2. Viene poi evocata la violazione di legge, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., ma occorre ricordare che l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in termini di violazione di legge: si tratta infatti di una disposizione non assimilabile ad una norma di diritto penale o ad altra norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, come indicato nell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e nemmeno ad una norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.): cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04. 2.3. Anche a voler comunque esaminare le doglianze del ricorrente, che dietro l'enunciazione di motivi inammissibili denunciano in realtà omessa motivazione in ordine al dubbio prospettato dalla difesa (che altri, cioè, fossero utilizzatori del fondo e quindi responsabili dei reati in esso consumati), va anzitutto ricordato che la regola di giudizio, recepita nell'art. 5 legge n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, ha solo formalizzato in legge un principio già consolidato nella giurisprudenza di questa Corte„ in base al quale la condanna è possibile soltanto quando vi sia la "certezza processuale" della responsabilità dell'imputato. L'accertamento della responsabilità dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», che ne legittima la condanna, deve ritenersi intervenuto, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (cfr. per tutte Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). Ebbene, la sentenza di primo grado fornisce una risposta esauriente e logica laddove legge congiuntamente alcuni risultati proba tori incontroversi: l'osservazione della polizia, protratta per circa un giorno, ha evidenziato che solo l'imputato ha avuto accesso al fondo; l'imputato aveva le chiavi; non vi erano segni di effrazione che consentissero di ipotizzare l'ingresso di altre persone; nessuna versione alternativa è stata prospettata dalla difesa. La motivazione è coerente e logica e quello che il ricorrente chiede alla Corte di cassazione è un'inammissibile rivalutazione del fatto. 3. Pure il terzo motivo è inammissibile. La, sentenza di primo grado ha applicato la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e il punto della decisione non è stato oggetto di specifica impugnazione in appello. L'omessa motivazione sul punto è stata dedotta per la prima volta con il ricorso, in modo pertanto inammissibile: si vedano, per tutte, Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020, Jaafer, Rv. 278886 e Sez. 3, n. 16610 del 24/C1/2017, Costa, Rv. 269632. E' stato infatti detto con chiarezza che «la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame» (Sez. 3, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). In ogni caso, la Corte di appello ha fatto espresso riferimento al valore dell'energia elettrica sottratta, pari a 35.000 euro e dunque già in grado di integrare la circostanza aggravante contestata e ritenuta. 4. L'ultimo motivo è parimenti inammissibile. 4.1. E' vero quel che dice il ricorrente circa il fatto che la Corte di appello non ha motivato affatto in ordine alle circostanze attenuanti generiche, negate dal primo giudice, al quale però non erano state richieste (come si desume dalle conclusioni delle parti, riportate nell'intestazione della sentenza di primo grado, che facevano riferimento a minimo della pena e benefici di legge, e non invece alle attenuanti generiche). Del resto, in primo grado l'obbligo di motivazione sul punto non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena, necessari ai fini della decisione sull'applicazione delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 457 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv.256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). 4.2. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (come di qualsiasi altra circostanza attenuante) rientra nei poteri officiosi del giudice di appello (art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen.), ma è evidente che l'omessa attivazione di tali poteri officiosi non può essere oggetto di doglianza, in assenza di una sollecitazione ammissibile sul punto dinanzi al giudice di secondo grado (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, G., Rv. 279063 - 02). 4.3. Ebbene, nell'atto di appello non era stato enunciato un motivo specifico avente ad oggetto le circostanze attenuanti generiche, bensì un motivo (precisamente, il terzo) che devolveva alla Corte di appello più punti della decisione inerenti il trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena-base (ma non anche la misura dell'aumento a titolo di continuazione) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'enunciazione degli argomenti a sostegno dell'unico motivo l'appellante aveva precisato che il giudice di primo grado, dopo aver- individuato quale violazione più grave quella di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990, aveva determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale; secondo l'appellante, il Tribunale non aveva fornito giustificazione all'assunto e, perciò, la critica dell'imputato si era concentrata sul fatto che «in materia di stupefacenti non vige alcun automatismo e il Giudice, nel determinare la pena da applicare, deve tenere conto di una serie di parametri, quali quantità della sostanza, eventuale frazionamento, modalità e circostanze dell'azione» (pag. 5 dell'atto di appello). Proseguiva l'appello sul punto dicendo: «altra censura che viene mossa con il presente atto di impugnazione è di avere il Giudice omesso di valutare la personalità dell'imputato, soggetto esente da pregiudizi penali, le peculiari particolarità del fatto, appena 8 piantine di canapa indiana, tutti elementi positivi in grado di condurre ad una riduzione della pena potendpsi presumere una meritevolezza di un adeguamento». 4.4. All'evidenza, il motivo inerente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era affetto da genericità intrinseca, secondo la definizione delle Sezioni Unite (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). In sostanza, si trattava della mera esposizione di «clausole di stile» valide per qualsiasi processo. Ora, va ribadito che «le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati oggettivi o soggettivi non tipizzati ma che appaiono in grado di diminuire la meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l'esistenza di elementi "positivi", intendendo per tali quelli che militano per una diminuzione della pena che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 133 c.p. Ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta ... Al contrario, è la suindicata meritevolezza, quando se ne affermi l'esistenza, che necessita di apposita motivazione, dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 2, n. 4145 del 18/10/20:19, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], n.nn.; Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, Lamin, Rv. 271315). Nel caso concreto, il motivo di appello non aveva indicato quali fossero tali connotati positivi. Nell'ambito di un motivo unico sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare lo scostamento significativo della pena base dal minimo edittale, l'appellante aveva posto l'accento sulla modesta quantità di stupefacente, e ciò naturalmente valeva a devolvere il punto della decisione inerente la pena base che, secondo l'appellante, poteva essere ridotta in ragione di tali considerazioni (in tal senso, come si è visto, il motivo di appello concludeva nel senso della riduzione della pena). Non altri elementi, di carattere positivo, specifici e significativi di un'ulteriore mitigazione della sanzione (anche rispetto all'invocato minimo edittale) sono stati allegati dall'appellante, ad esclusione del dato dell'incensuratezza che, certamente valorizzabile ai fini della riduzione della pena entro limiti prossimi al minimo edittale (in quanto elemento previsto dall'art. 133 cod. peri.), è per espressa previsione di legge non significativo, se non unitamente ad altri elementi, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. art. 62-bis cod. pen. nel testo risultante dalla riforma operata con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 125). Per riassumere, dunque: a fronte di una sentenza di primo grado che non aveva motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche mai richieste e che aveva mantenuto la pena base per la violazione più grave significativamente discosta dal minimo edittale, l'appellante ha enunciato un motivo unico relativo al trattamento sanzionatorio, citando due elementi valorizzabili ai fini dell'art. 133 cod. pen.: l'uno relativo alle modalità del fatto - quantità dello stupefacente - ai sensi del comma 1 n. 1; l'altro relativo alla personalità dell'imputato - incensuratezza - ai sensi del comma 2 n. 2. Tali elementi, a fronte di una pena superiore al minimo eclittale, sostenevano legittimamente una richiesta di riduzione di detta pena. Nessun altro elemento è stato dedotto e, soprattutto, non è stato indicato per quali ragioni quegli stessi elementi potessero giustificare anche una riduzione ulteriore di pena, rispetto al minimo edittale, che sulla base di essi veniva invocata. Quelli addotti dall'appellante, in sostanza e per parafrasare gli arresti già citati di 7 Ai questa Corte, erano elementi "tipizzati", cioè elementi già presi in considerazione dall'art. 133 cod. pen. quali indici da offrire al giudice per com misurare la pena tra il minimo ed il massimo edittale. Onere dell'appellante che, sia pure in un motivo confuso e strutturato come unico nonostante aggredisse due distinti punti della decisione inerente il trattamento sanzionatorio (pena base e dliniego delle circostanze attenuanti generiche), invocasse un ridotto "bisogno di pena", al fine di ottenere una pena "individualizzata" nell'ottica dell'art. 27 Cost. (cfr. Corte cost. n. 183/2011), in ipotesi inferiore al minimo edittale, era quello di indicare specificamente quegli elementi "non tipizzati" e positivi che sostenessero la propria richiesta: introdurre, cioè, non un generico riferimento al modesto numero di piantine coltivate, ma spiegare perché, nella prospettiva dell'appellante, nel caso concreto quello scarso numero di piantine assumeva un carattere significativo ai fini di ritenere inadeguata anche una pena che, correttamente applicando l'art. 133 cod. pen., si collocasse in limiti prossimi al minimo edittale. Le considerazioni appena svolte non si pongono in contrasto con affermazioni della Corte di cassazione ripetutamente massimate come segue: «Ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità» (si vedano per tutte Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011). Non a caso, si tratta di massime tratte da sentenze che, sul punto specificamente devoluto, hanno rigettato motivi di ricorso volti a censurare la decisione del giudice di merito di negare (e non di riconoscere) le circostanze attenuanti generiche, mantenendo del pari la pena in limiti superiori al minimo edittale. In sostanza, la gravità del fatto e la personalità dell'imputato erano utilizzati sia per motivare la necessità di mantenere la pena base in termini superiori al minimo, sia per negare le invocate circostanze attenuanti generiche. Ciò naturalmente non significa che, proprio per la peculiare natura delle circostanze attenuanti generiche quali circostanze non tipizzate, la c.d. doppia valutazione (al momento dell'individuazione della corretta pena edittale ed anche in sede di applicazione delle circostanze attenuanti generiche) sia preclusa in senso favorevole all'imputato. Rimane sempre valido il principio di diritto secondo il quale «il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., quando si presentino con connotazioni, positivamente valutate, tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla "quantità", oggettiva e soggettiva, del reato e, quindi, tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere, quali circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge» (Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, Bet, non massimata sul punto, che ha ripreso il principio affermato da Sez. 2, n. 5808 del 06/03/1992, Berti, Rv. 190368). Traducendo questi principi nel caso di specie, laddove si discute di genericità del motivo di impugnazione sul punto, occorre che si forniscano al giudice argomenti per sostenere che, nel caso concreto, la pena può essere commisurata in modo adeguato solo attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente il ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in sede di commisurazione della sanzione tra il minimo ed il massimo edittale. Detto in altri termini e per riprendere le citate affermazioni giurisprudenziali, le connotazioni inerenti alla modestia del fatto o alla personalità del suo autore devono essere così peculiari da imporre, nel caso concreto e nella prospettiva di chi impugna, la loro considerazione ai fini di ottenere una pena "individualizzata" e conforme ai principi costituzionali: pena che sarebbe dunque ingiusta se fosse "solo" commisurata entro i limiti minimi del quadro edittale di riferimento. Ciò si traduce, naturalmente, in un onere di argomentazione - che è onere di specificità - rispetto a tali specifiche connotazioni. Nel caso di specie, premessa l'insufficienza dell'incensuratezza (per espressa previsione di legge) a fondare da sola l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, onere dell'appellante sarebbe stato quello di fornire argomenti (e non clausole di stile) a sostegno del fatto che i medesimi elementi (ridotto numero di piante coltivate e incensuratezza, considerati insieme) non fossero soltanto significativi di un livello minimale di gravità dell'offesa ai beni giuridici tutelati e di un giudizio scarsamente negativo in ordine alla personalità dell'autore, ma fossero significativi di una così ridotta meritevolezza di pena che, nel caso concreto, anche il minimo edittale risultava sproporzionato per eccesso, rispetto ai valori sopra ricordati. Non a caso, la Corte di appello ha effettivamente ridotto la pena, accogliendo il motivo che ha evidenziato una gravità concreta del fatto tale da meritare una sanzione collocata al livello minimo della cornice edittale di riferimento. Nulla, se non il generico richiamo ai medesimi elementi, è stato dedotto dall'appellante per suffragare "anche" un'ulteriore mitigazione della sanzione.4.5. Come è stato chiarito tra le altre da Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa (in motivazione), quando i motivi di appello che non hanno trovato risposta da parte della Corte di appello sono inammissibili, essi non possono essere riproposti con il ricorso per cassazione: «non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità». 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al