Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03831/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

501-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso il loro indirizzo PEC –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.42del 2020 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 29 aprile 20 20 (R.G.N. 88 /20 1 9 ).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 15 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.26501/2020 Cron.

Rep.

C.C. 15/11/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione DIS-COLL e assegnisti di ricerca all’Università. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 42 del 2020, depositata il 29 aprile 2020, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva riconosciuto l’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL al dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Padova, in virtù di un contratto cessato il 31 maggio 2016.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’indennità DIS-COLL spetta agli assegnisti di ricerca, in quanto la legge li qualifica come collaboratori coordinati e continuativi, assoggettati all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Le innovazioni introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, nel sancire espressamente la tutela per la disoccupazione, hanno una portata meramente esplicativadella disciplina già vigente. 2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo di ricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dell’art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 7, comma 1, della -3 - legge 22 maggio 2017, n. 81, all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata, abbia erroneamente riconosciuto il diritto del dottor Soriani di ottenere, nell’anno 2016, l’indennità DIS-COLL, introdotta per gli assegnisti di ricerca soltanto a decorrere dal primo luglio 2017. 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Nell’odierno giudizio viene in rilievo, ratione temporis , la previsione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, «una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL», in attesa dell’attuazione di quegli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, che prefigura l’art. 1, comma 7, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Tale indennità è stata riconosciuta ai «collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione».

L’art. 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015 ha esteso la tutela anche agli «eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016».

Permane intattala platea dei beneficiari,identificati nei collaborator i coordinati e continuativi .

L’unica peculiarità della disciplina di proroga risiede nel fatto che non si applichi la disposizione dell’art. 15, comma 2, lettera c ), del d.lgs. n. 22 del 2015, che subordina l’erogazione dell’indennità alla condizione chei richiedenti « possano far valere, nell ’ anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari -4 - almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione». 4.– Il quadro normativo muta radicalmente in virtù dell’art. 7, comma 1, della legge n. 81 del 2017, che inserisce un comma 15-bis nell’art. 15del d.lgs. n. 22 del 2015.

A decorrere dal primo luglio 2017, il legislatore riconosce la DIS- COLL «ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con la borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessadata» Anche agli eventi di disoccupazione successivi al primo luglio 2017 non si applica la richiamata previsione dell’art. 15, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015.

La normativa sopravvenuta puntualizza, infine, che «per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento», a decorrere dal primo luglio 2017. 5.–La disciplina dettata dall’art. 7 della legge n. 81 del 2017 si rivela dirimente per il corretto inquadramento del caso di specie.

Il dato testuale è univoco nell’estendere agli assegnisti di ricerca l’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLLsoltanto a far data dal primo luglio 2017.

Nessun elemento avvalora la diversa lettura propugnata dalla sentenza d’appello e dal controricorrente, che conferisce allo ius superveniensun carattere meramente esplicativo delle disposizioni già racchiuse nel comma 1 dell’art. 15, al fine di restituire razionalità e coerenza al sistema nel suo complesso.

Non solo la normativa non si qualifica come l’interpretazione autentica della disciplina previgente, ma reca elementi che -5 - contraddicono tale qualificazione: spicca, tra questi, l’indicazione di un preciso discrimine temporale (luglio 2017), che mal si concilia con il carattere interpretativo.

All’interpretazione autentica, difatti, è connaturata l’estensione anche per il passato di quella variante di senso che il legislatore ha scelto di enucleare e d’imporre, tra quelle compatibili con il testo normativo. 6.– Le previsioni introdotte dalla legge n. 81 del 2017 non solo presentano portata innovativa, ma rivestono rilevanza cruciale nell’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie.

Il legislatore ha riservato un’autonoma menzione all’assegnoe al dottorato di ricerca, rimarcandone così la specialità , che preclude l’assimilazione con le collaborazioni coordinate e continuative rigorosamente intese e una eventuale valutazione comparativa, alla stregua dell’art. 3 Cost.

Tale specialità emerge nitida, quanto agli assegni di ricerca di cui oggi si discorre, dalla disciplina tratteggiata d a ll’art. 22 della legge n. 240 del 2010e diffusamente richiamat a dall’Istituto (pagine 11, 12, 13 e 14 del ricorso). 7.– Una diversa esegesi, che riconducesse alle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti legati agli assegni e ai dottorati di ricerca, renderebbe pleonastica la specificazione che il legislatore ha introdotto soltanto con la legge n. 81 del 2017, secondo una precisa scansione temporale. 8.–Non può essere trascurata la diversa formulazione del comma 1, che menziona soltanto le collaborazioni coordinate e continuative, e del comma 15 - bis , che alle collaborazioni coordinate e continuative affianca gli assegnisti e i dottora nd i di ricerca con borsa di studio , soltanto a far data dal luglio 2017.

Le marcate differenze tra la normativa sperimentale e quella a regime rispecchiano una scelta consapevole del legislatore, che ha circoscritto l’àmbito applicativo di una misura strutturata dapprima -6 - come provvisoria e, nel prorogarla per il 2016 con la legge n. 208 del 2015, ha minuziosamente regolato i profili connessi con la copertura degli oneri finanziari.

Alla luce dei rilievi esposti, si deve, dunque, ritenere che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 9.– A fronte dell’inequivocabile dettato normativo, la lettura estensiva delineata dai giudici d’appellonon può essere avallata come interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente.

Lascelta restrittiva adottata dal legislatore s’inquadra in un assetto transitorio, legato alla sperimentazione di un nuovo regime protettivo, e promana da valutazioni discrezionali non palesemente irragionevoli, che contemperano la progressiva estensione delle tutele con la gradualità imposta dall’ampiezza dell’intervento riformatore del mercato di lavoro e dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili, di volta in volta puntualmente individuate. 10.– Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Soltanto per gli eventi di disoccupazione successivi al primo luglio 2017 è riconosciuta agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio l’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL(art. 15, comma 15 - bis , del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introdotto dall’art. 7, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81)». 11.–La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

L’originaria domanda, volta a conseguire l’indennità DIS-COLL per un periodo (2016) antecedente alle innovazioni apportate dalla legge n. 81 del 2017, dev’essere respinta. 12.–Le spese dell’intero processo possono essere compensate, in ragione della novità della questione controversa. -7 - P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
501-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso il loro indirizzo PEC –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.42del 2020 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 29 aprile 20 20 (R.G.N. 88 /20 1 9 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 15 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.26501/2020 Cron. Rep. C.C. 15/11/2024 giurisdizione Indennità di disoccupazione DIS-COLL e assegnisti di ricerca all’Università. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 42 del 2020, depositata il 29 aprile 2020, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva riconosciuto l’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL al dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di un assegno di ricerca presso l’Università di Padova, in virtù di un contratto cessato il 31 maggio 2016. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’indennità DIS-COLL spetta agli assegnisti di ricerca, in quanto la legge li qualifica come collaboratori coordinati e continuativi, assoggettati all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Le innovazioni introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, nel sancire espressamente la tutela per la disoccupazione, hanno una portata meramente esplicativadella disciplina già vigente. 2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo di ricorso, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dell’art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 7, comma 1, della -3 - legge 22 maggio 2017, n. 81, all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata, abbia erroneamente riconosciuto il diritto del dottor Soriani di ottenere, nell’anno 2016, l’indennità DIS-COLL, introdotta per gli assegnisti di ricerca soltanto a decorrere dal primo luglio 2017. 2.–Il ricorso è fondato. 3.– Nell’odierno giudizio viene in rilievo, ratione temporis , la previsione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, «una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL», in attesa dell’attuazione di quegli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali, che prefigura l’art. 1, comma 7, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Tale indennità è stata riconosciuta ai «collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione». L’art. 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015 ha esteso la tutela anche agli «eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016». Permane intattala platea dei beneficiari,identificati nei collaborator i coordinati e continuativi . L’unica peculiarità della disciplina di proroga risiede nel fatto che non si applichi la disposizione dell’art. 15, comma 2, lettera c ), del d.lgs. n. 22 del 2015, che subordina l’erogazione dell’indennità alla condizione chei richiedenti « possano far valere, nell ’ anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari -4 - almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione». 4.– Il quadro normativo muta radicalmente in virtù dell’art. 7, comma 1, della legge n. 81 del 2017, che inserisce un comma 15-bis nell’art. 15del d.lgs. n. 22 del 2015. A decorrere dal primo luglio 2017, il legislatore riconosce la DIS- COLL «ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con la borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessadata» Anche agli eventi di disoccupazione successivi al primo luglio 2017 non si applica la richiamata previsione dell’art. 15, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015. La normativa sopravvenuta puntualizza, infine, che «per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento», a decorrere dal primo luglio 2017. 5.–La disciplina dettata dall’art. 7 della legge n. 81 del 2017 si rivela dirimente per il corretto inquadramento del caso di specie. Il dato testuale è univoco nell’estendere agli assegnisti di ricerca l’indennità mensile di disoccupazione denominata DIS-COLLsoltanto a far data dal primo luglio 2017. Nessun elemento avvalora la diversa lettura propugnata dalla sentenza d’appello e dal controricorrente, che conferisce allo ius superveniensun carattere meramente esplicativo delle disposizioni già racchiuse nel comma 1 dell’art. 15, al fine di restituire razionalità e coerenza al sistema nel suo complesso. Non solo la normativa non si qualifica come l’interpretazione autentica della disciplina previgente, ma reca elementi che -5 - contraddicono tale qualificazione: spicca, tra questi, l’indicazione di un preciso discrimine temporale (luglio 2017), che mal si concilia con il carattere interpretativo. All’interpretazione autentica, difatti, è connaturata l’estensione anche per il passato di quella variante di senso che il legislatore ha scelto di enucleare e d’imporre, tra quelle compatibili con il testo normativo. 6.– Le previsioni introdotte dalla legge n. 81 del 2017 non solo presentano portata innovativa, ma rivestono rilevanza cruciale nell’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie. Il legislatore ha riservato un’autonoma menzione all’assegnoe al dottorato di ricerca, rimarcandone così la specialità , che preclude l’assimilazione con le collaborazioni coordinate e continuative rigorosamente intese e una eventuale valutazione comparativa, alla stregua dell’art. 3 Cost. Tale specialità emerge nitida, quanto agli assegni di ricerca di cui oggi si discorre, dalla disciplina tratteggiata d a ll’art. 22 della legge n. 240 del 2010e diffusamente richiamat a dall’Istituto (pagine 11, 12, 13 e 14 del ricorso). 7.– Una diversa esegesi, che riconducesse alle collaborazioni coordinate e continuative i rapporti legati agli assegni e ai dottorati di ricerca, renderebbe pleonastica la specificazione che il legislatore ha introdotto soltanto con la legge n. 81 del 2017, secondo una precisa scansione temporale. 8.–Non può essere trascurata la diversa formulazione del comma 1, che menziona soltanto le collaborazioni coordinate e continuative, e del comma 15 - bis , che alle collaborazioni coordinate e continuative affianca gli assegnisti e i dottora nd i di ricerca con borsa di studio , soltanto a far data dal luglio 2017. Le marcate differenze tra la normativa sperimentale e quella a regime rispecchiano una scelta consapevole del legislatore, che ha circoscritto l’àmbito applicativo di una misura strutturata dapprima -6 - come provvisoria e, nel prorogarla per il 2016 con la legge n. 208 del 2015, ha minuziosamente regolato i profili connessi con la copertura degli oneri finanziari. Alla luce dei rilievi esposti, si deve, dunque, ritenere che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 9.– A fronte dell’inequivocabile dettato normativo, la lettura estensiva delineata dai giudici d’appellonon può essere avallata come interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente. Lascelta restrittiva adottata dal legislatore s’inquadra in un assetto transitorio, legato alla sperimentazione di un nuovo regime protettivo, e promana da valutazioni discrezionali non palesemente irragionevoli, che contemperano la progressiva estensione delle tutele con la gradualità imposta dall’ampiezza dell’intervento riformatore del mercato di lavoro e dalla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili, di volta in volta puntualmente individuate. 10.– Dalle considerazioni svolte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Soltanto per gli eventi di disoccupazione successivi al primo luglio 2017 è riconosciuta agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio l’indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL(art. 15, comma 15 - bis , del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, introdotto dall’art. 7, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81)». 11.–La causa può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. L’originaria domanda, volta a conseguire l’indennità DIS-COLL per un periodo (2016) antecedente alle innovazioni apportate dalla legge n. 81 del 2017, dev’essere respinta. 12.–Le spese dell’intero processo possono essere compensate, in ragione della novità della questione controversa. -7 - P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spe
Sentenza Cassazione n. 03831/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris