CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SIMONE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen., dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il 27 luglio 2021 è stata applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo Al) d'incolpazione. In particolare, Pronestì, come confermato in sede di riesame, è stato ritenuto gravemente indiziato di aver concorso con il proprio fratello, [OSCURATO:PERSONA], e con [OSCURATO:PERSONA] (svolgente le funzioni di corriere per il quale si è proceduto separatamente), nell'illecito acquisto all'estero (Germania e Olanda) e nelle successive detenzione e importazione in Italia di 30 kg di cocaina, suddivisa in 25 panetti occultati nella vettura (Peugeot 3008) condotta dal citato corriere, con riferimento alla quale i due Pronestì hanno svolto la funzione di «staffetta». 2. Avverso l'ordinanza di riesame [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi ai quali sono stati aggiunti due motivi nuovi, ex art. 587, comma 4, cod. proc. pen., tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, letto in uno con il primo motivo nuovo, si deducono violazione di legge e vizio motivazionale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In primo luogo, si prospetta l'incompatibilità con la funzione propria dell'attività di «staffetta», che l'indagato avrebbe svolto insieme al proprio fratello (considerato soggetto di spicco della relativa associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), la circostanza per cui la vettura a bordo della quale egli viaggiava sarebbe stata oggetto di controllo a distanza di tempo dal controllo della vettura trasportante la cocaina. Distanza temporale indicata in 15 minuti, nel primo motivo di ricorso, e in circa 45 minuti, nel primo motivo nuovo. Il Tribunale avrebbe altresì dato rilievo a una circostanza neutra, l'assenza di chiarimenti da parte di Pronestì del motivo del viaggio all'estero, tralasciando invece di considerare che nella complessa e ben più ampia vicenda nella quale si inserisce la fattispecie di cui al capo Al, non sono stati rilevati altri elementi in capo all'indagato a partire dal 2017 e fino all'applicazione della misura cautelare nel luglio 2021. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, ancora una volta letto in uno con il secondo motivo nuovo, si deducono violazione di legge e vizio motivazionale circa la sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione del ruolo secondario che avrebbe assunto dall'indagato, mero autista del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'assenza di altri elementi tali fa far propendere per l'esistenza di un pericolo di recidiva concreto e attuale. Ai fini della detta attualità, l'ordinanza impugnata, in particolare, avrebbe tralasciato totalmente di considerare, c:on riferimento a fattispecie del 28 marzo 2018, che nella complessa e ben più ampia vicenda nella quale si sarebbe inserita il reato di cui alll'incolpazione non sarebbero stati rilevati altri elementi in capo all'indagato a partire dal 2017 e fino all'applicazione della misura cautelare nel luglio 2021. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei limiti di seguito evidenziati, è fondato solo con riferimento alle censure inerenti alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Sono infondati il primo motivo di ricorso e il primo motivo nuovo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, con i quali si prospettano censure inerenti alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato. 3. Occorre preliminarmente evidenziare che in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del rliesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione d& Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto SE si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 472C4 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautEdari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4„ n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 3.1. Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Quello di cui innanzi è peraltro diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Orbene, l'ordinanza esaminata lungi dal violare norme di legge e letta in uno con l'ordinanza genetica che esplicitamente fa propria (in ragione dello stretto collegamento e della complementarietà delle stesse) risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Deve difatti ribadirsi il principio per cui„ in tema di misure cautelari, il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono strettamente collegati e complementari, cori la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza emessa in sede di riesame integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.i.p. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Sez. 4„ n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 16587 del 24/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], IRA/. 246875-01, la quale, peraltro ne fa conseguire che laddove si faccia questione della sufficienza, congruità ed esattezza delle indicazioni presenti nel provvedimento cautelare concernenti gli indizi e le esigenze cautelari, legittimamente il Tribunale integra e sana la motivazione insufficiente del provvedimento impugnato). 3.3. Nella specie il Tribunale, quanto alla gravità indiziaria, ha preliminarmente ricostruito la storia del procedimento, prendendo le mosse da altro (operazione «Gerry») in cui era stata accertata la disponibilità (in capo a tale [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) di utenze utilizzate per gestire un traffico organizzato di sostanze stupefacenti anche attraverso lo schermo di un'attività di rivendita di autoveicoli usati («Autoperla»), fittiziamente intestata al secondo e di fatto riconducibile al primo, come comprovato dall'accertata circostanza che era costui a condurre direttamente l'attività di commercializzazione delle auto provenienti dalla Germania. Il prosieguo delle indagini, come chiarito dall'ordinanza impugnata, ha consentito di verificare l'esistenza di un gruppo di soggetti, operanti a Rosarno, e utilizzatori di schede telefoniche di provenienza tedesca e intestate a soggetti di comodo o prive di intestatari, assegnate a contatti fidati e utilizzate per conversare attraverso sms, mediante un codice cifrato. Associata l'attività di ascolto ai servizi di osservazione e videoripresa, la polizia giudiziaria è stata altresì in grado di identificare gli interlocutori e verificare che il contenuto delle conversazioni fosse il traffico di stupefacenti. Nonostante il mancato monitoraggio di tutte le trasferte estere, sono stati difatti ritenuti ricostruiti gli spostamenti, l'attività di supporto e l'organizzazione logistica del gruppo estero è stato altresì individuato un rodato apparato organizzativo alle spalle del gruppo facente affidamento su mezzi (telefoni dedicati e criptati, autovetture appositamente adattate al trasporto della droga) che è quello descritto al capo A) contestato nel presente procedimento a altri indagati (operazione «Crypto»), diretta derivazione del primo (operazione «Gerry»). L'organizzazione, con sede in Rosarno, è stata in particolare ricondotta al gruppo CACCIOLA-CERTO-PRONESTÌ (Bruno) nonché composta da una pletora di soggetti identificati, i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, sono stati deputati al trasporto via terra sino a Rosarno, occultandolo in autovetture predisposte, e alla rivendita nell'intero territorio nazionale. L'ordinanza ha così delineato una complessa organizzazione grazie alla quale, la sostanza stupefacente, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], era destinata alla distribuzione a diversi gruppi. Uno operante a Amantea e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], un altro, operante nel torinese e riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva del corriere e spacciatore [OSCURATO:PERSONA], altri operanti nel catanese e riconducibili, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Il Tribunale in funzione di giudice del nesame, ricostruito il sodalizio nei termini di cui innanzi, ha quindi proceduto, con apparato motivazionale congruo, coerente e non manifestamente illogico, alla valutazione degli elementi caratterizzanti gravi indizi circa il reato fine ascritto al capo Al a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto di spicco del gruppo dei rosarnesi, e con il corriere [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si è proceduto separatamente). L'ordinanza ha analizzato le varie ipotesi nelle quali Paladino si è messo a disposizione del sodalizio fungendo da corriere anche per [OSCURATO:PERSONA] e con modalità sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al capo Al, cioè con il sistema della «staffetta», assicurata, in altra circostanza, sempre da [OSCURATO:PERSONA] ma in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di assicurare l'effettivo acquisto dello stupefacente all'estero e il relativo trasporto nel rosarnese. L'ordinanza ha fatto specifico riferimento al sequestro della cocaina importata e trasportata dal corriere Paladino oltre che all'attività di «staffetta» assicurata dai fratelli Bruno e [OSCURATO:PERSONA]. La detta attività è stata ritenuta confermata, in termini di gravità indiziaria, anche dagli esiti delle indagini tecniche e in particolare dalle conversazioni e comunicazioni captate nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA], proprio con riferimento all'intervenuto sequestro, ha rassicurato altri sodali circa il silenzio che sul punto serberà il corriere. I descritti esiti delle indagini tecniche privano di pregio le deduzioni difensive circa l'impossibilità di ritenere nella specie eseguita da parte dei fratelli Pronestì la descritta attività di «staffetta». A ciò deve poi aggiungersi la circostanza per la quale il Tribunale ha fatto specifico riferimento sia al momento in cui Bruno e [OSCURATO:PERSONA] si sono allontanati da Rosarno, il 25 marzo 2018, sia al controllo degli stessi, a bordo della Volkswagen, poco prima del transito dal Brennero della vettura con la quale il corriere ha trasportato lo stupefacente. Le descritte tempistiche, infine, rendono mere congetture quelle per le quali [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto evidenziato dallo stesso ricorso, ha peraltro condotto la Volkswagen, avrebbe agito nell'inconsapevolezza di concorrere con il proprio fratello Bruno nell'attività volta ad assicurarsi l'acquisto dello stupefacente dall'estero e la sua effettiva importazione. Il Tribunale, infine, differentemente da quanto paventato dal ricorrente, non ha dato rilievo negativo alla scelta difensiva dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] di non fornire chiarimenti circa le (eventuali) ragioni, lecite, che lo avrebbero spinto a recarsi all'estero, con il proprio fratello, ma ha ulteriormente corroborato la prioria valutazione in termini di gravità indiziaria in ragione del dato oggettivo dell'insussistenza dei detti chiarimenti e dell'assenza di attività lavorativa, lecita, che potesse spiegare la descritta condotta. 4. Per converso, sono fondati il motivo secondo e il secondo motivo nuovo laddove censurano l'ordinanza per non aver considerato, ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo decorso dalla commissione del reato all'adozione della misura cautelare.4.1. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; si veda altresì Sez. 4, n. 18433 del 26/04/2022, Stelinato, in motivazione). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994, si veda altresì Sez. 4, n. 18433/2022 Stelinato, cit., in motivazione). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; si veda altresì Sez. 4, n. 18433/2022 Stelinato, cit., in motivazione). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità. Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica, che il requisito dell'attualità costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). 4.2. Orbene, nella specie, come correttamente prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, ai fini della detta attualità delle esigenze cautelari anche in considerazione al decorso del tempo, ha tralasciato totalmente di considerare, con riferimento a fattispecie commessa nel marzo del 2018, che nella complessa e ben più ampia vicenda nella quale si è inserita la condotta dell'indagato non sarebbero stati rilevati altri elementi a caricq all'indagato a partire dal 2017, epoca del consolidarsi del sodalizio a, comunque non ascritto, e fino all'applicazione della misura cautelare, nel luglio 2021. 5. In conclusione, annulla l'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, nei termini di cui innanzi,