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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16065/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 26 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità non essendosi rivolta l'imputata al pubblico indistinto ed alla configurabilità della recidiva; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è inammissibile perché non proposto con i motivi di appello come emerge dalla incontestata sintesi dei medesimi rinvenibile nell'impugnata sentenza; Osservato come il motivo di ricorso relativo alla recidiva sia privo di ogni concreta argomentazione e difetti, pertanto, di specificità; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],o P d„ . [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 26 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità non essendosi rivolta l'imputata al pubblico indistinto ed alla configurabilità della recidiva; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è inammissibile perché non proposto con i motivi di appello come emerge dalla incontestata sintesi dei medesimi rinvenibile nell'impugnata sentenza; Osservato come il motivo di ricorso relativo alla recidiva sia privo di ogni concreta argomentazione e difetti, pertanto, di specificità; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],o P d„ . [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 16065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris