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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43824/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso croposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio) e lo aveva condannato alla pena di un mese e venti giorni di arresto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, nonché alla misura della pena.

3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Il ricorso è inammissibile.

Le questioni inerenti il giudizio di penale responsabilità, e la non menzione ex art. 17.5 cod. pen., non erano state proposte nei motivi di appello e non possono formare oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte.

Le questioni ulteriori, riguardanti le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale non implausibilmente escluso le prime sulla base dei reiterati precedenti penali dell'imputato, anche specifici (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), mentre detto trattamento è stata determinato in misura prossima al minimo edittale, tale da non richiedere particolare motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso croposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila confermava la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (inottemperanza al foglio di via obbligatorio) e lo aveva condannato alla pena di un mese e venti giorni di arresto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo in cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, nonché alla misura della pena. 3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Il ricorso è inammissibile. Le questioni inerenti il giudizio di penale responsabilità, e la non menzione ex art. 17.5 cod. pen., non erano state proposte nei motivi di appello e non possono formare oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte. Le questioni ulteriori, riguardanti le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale non implausibilmente escluso le prime sulla base dei reiterati precedenti penali dell'imputato, anche specifici (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), mentre detto trattamento è stata determinato in misura prossima al minimo edittale, tale da non richiedere particolare motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore i [OSCURATO:PERSONA]
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