CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29091_25 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione del compendio probatorio (primo motivo: la sentenza avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente in via esclusiva sulle dichiarazioni rese da un testimone, omettendo ogni valutazione critica rispetto alle molteplici dichiarazioni testimoniali a discarico; si tratterebbe di una selezione probatoria arbitraria tale da configurare il vizio di travisamento probatorio; si aggiunge peraltro come le dichiarazioni rese dal teste d'accusa si mostrerebbero contraddittorie e intrinsecamente attendibili, inattendibilità accentuata dalla dichiarazione espressa di voler "evitare guai con la polizia"; nel corso dell'audizione di tale teste, la difesa gli aveva posto una contestazione in quanto ai carabinieri, nell'immediatezza del fatto, aveva asserito che anche in un'altra occasione aveva visto consumare droghe in quell'abitazione; mentre in sede di sommarie informazioni testimoniali questi aveva dichiarato che due volte al massimo aveva visto consumare droga nell'abitazione del ricorrente, in sede di dibattimentale avrebbe ampliato tale dato rispondendo in un modo confuso che vi sarebbero state 4/5 volte; analogamente, a domanda circa il numero delle persone presenti, avrebbe risposto "una decina", laddove la polizia giudiziaria intervenuta aveva attestato che le persone sarebbero state al massimo sei; la Corte d'appello avrebbe poi omesso di valutare le dichiarazioni rese dai testi a discarico i quali avevano escluso l'abitualità dell'uso collettivo di stupefacenti e l'esistenza di un'attività organizzata o agevolatrice da parte del ricorrente; in particolare due testi, entrambi di fatto residenti nell'abitazione del ricorrente, avrebbero escluso in modo netto che la casa fosse adibita al luogo di consumo abituale); b) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 79 TU Stup. (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata sostenendo che, nel caso di specie, non sarebbe provata né la predisposizione di strumenti né la fornitura della sostanza da parte del ricorrente laddove, al contrario, un teste a discarico avrebbe riferito che ciascuno portava con sé la propria sostanza; non vi sarebbe dunque prova della abitualità, non avendo alcuno dei testi riferito di un arco temporale significativo, né con cadenza regolare, né con l'indicazione precisa di date o di modalità di reiterazione del comportamento; in sostanza difetterebbe anzitutto l'elemento oggettivo del reato, ossia l'abitualità del convegno con la consapevole predisposizione di mezzi e strumenti per favorirlo, ma difetterebbe anche l'elemento soggettivo, non avendo i giudici di merito verificato la consapevolezza dell'imputato circa l'uso abituale della casa come sede di consumo da parte di terzi; i giudici avrebbero completamente ignorato le doglianze difensive e avrebbero eseguito una vera e propria selezione delle testimonianze valutate scartando a priori quelle favorevoli all'imputato, laddove nessuno dei testimoni sentiti avrebbe raccontato di una qualche attività agevolatrice o preparatoria da parte dell'attuale ricorrente; non solo, uno dei testi a discarico avrebbe confermato che ognuno portava la propria droga, ma anche lo stesso teste d'accusa, la cui deposizione è a base della sentenza di condanna, avrebbe parlato di un alcun tipo di contributo agevolatore); c) vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver negato le circostanze attenuanti generiche in base all'assenza di elementi positivamente valutabili; non sarebbero stati valutati invece gli elementi addotti dalla difesa, quali il comportamento processuale collaborativo, l'assenza di precedenti per condotte analoghe, la tenuità dell'apporto effettivo del ricorrente, del tutto privo di funzioni organizzative); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) tutti riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) tutti prefigurano peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) tutti sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) il terzo, nello specifico, inerisce al trattamento punitivo nonostante sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, in particolare, che i giudici territoriali confutano in maniera adeguata ed argomentata, con modalità del tutto immuni dai denunciati vizi, le doglianze dell'allora appellante, replicate in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica (v. pagg. 3/7 della sentenza impugnata); anzitutto, la Corte territoriale sottolinea come non era stata addotta dalla difesa alcuna ragione tale da giustificare l'affermazione per cui il teste d'accusa sarebbe stato volutamente ostile nel riferire che in più occasioni, quando si recava presso l'abitazione dell'imputato, con lo scopo di consumare sostanze stupefacenti, vi erano altre persone ivi ospitate che facevano altrettanto; quanto alle presunte contraddizioni, si legge in sentenza, la circostanza che egli possa aver detto in sede di sommarie informazioni testimoniali di essersi recato presso l'abitazione del ricorrente un'altra volta prima di quella in cui è stato ivi rinvenuto, senza dire che vi era stato più volte, come invece ammesso in dibattimento, non è stata ritenuta tale dai giudici d'appello da poter minimamente inficiare l'attendibilità del teste, ben potendosi supporre, si legge in sentenza, diverse ragioni che potevano averlo indotto in quell'occasione a non rivelare completamente la verità; i giudici d'appello poi contestano il rilievo della indeterminatezza delle dichiarazioni promananti dal teste d'accusa, osservando invece come questi era apparso dettagliato nella sua deposizione, avendo anche spiegato che le sue visite erano precedute da telefonate al ricorrente e che, non volendo egli promiscuità con gli eroinomani, si sincerava di poter consumare cocaina in un locale diverso dell'abitazione; i giudici d'appello, invero, riconoscono che il teste d'accusa era stato generico solo nella indicazione del dato numerico e relativo alle volte in cui aveva consumato stupefacenti nella casa del ricorrente ma, tuttavia, sottolineano, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica, come non potesse ignorarsi che il tempo - essendo trascorsi sei anni dai fatti al momento in cui il teste era stato escusso - ben poteva rendere difficile serbare memoria precisa delle date; per tale ragione i giudici hanno reputato poco significativo che il testimone non avesse specificato, neppure in via approssimativa, quando in precedenza si sarebbe recato presso l'abitazione del ricorrente, osservando come peraltro nessuna delle parti avesse fatto domande specifiche sul punto; quanto poi alle dichiarazioni dei due testimoni a discarico, entrambi di fatto residenti nell'abitazione, i giudici ritengono che correttamente le stesse sono state ritenute edulcorate dal tribunale al punto tale, peraltro, che i verbalizzanti avevano inteso invece interrompere le dichiarazioni di questi soggetti, ritenendo fossero emersi elementi indizianti in relazione al reato di favoreggiamento personale; si legge, del resto, in sentenza che le dichiarazioni di questi soggetti, oltre a provenire da persone che potevano avere un interesse a negare il consumo di sostanze stupefacenti e ad apparire estranei a ogni coinvolgimento nelle fattispecie penali eventualmente configurabili, risultavano platealmente smentite da quanto era stato visto e percepito direttamente dagli operanti in occasione dell'accesso all'abitazione del ricorrente; a tal proposito ricordano come, in sede di perquisizione, gli agenti operanti avevano appunto riferito che sul tavolo vi erano tracce di sostanza stupefacente già assunta, che in ogni vano dell'abitazione si rinvenivano decine e decine di ritagli di stagnola con evidenti tracce di affumicamento dovute all'assunzione di eroina e molte siringhe da insulina, utilizzate per lo stesso scopo; che, inoltre, vi era sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, e si trovava stupefacente di varia tipologia in cucina, in camera da letto, e in cantina; alla luce di quanto sopra, osserva correttamente da un punto di vista logico la Corte d'appello, e soprattutto tenuto conto della quantità degli scarti e delle siringhe, gli stessi non potevano essere compatibili con un consumo di droga effettuato sul momento o poche ore prima della perquisizione, piuttosto rivelando ciò che l'abitazione era luogo di abituale consumo di stupefacenti; peraltro, i due testimoni a discarico, residenti di fatto all'interno dell'abitazione, avevano reso delle dichiarazioni non attendibili in quanto erano stati visti dagli operanti al loro ingresso nell'abitazione mentre tenevano ancora in mano delle cannucce formate da carta stagnola, utilizzate per fumare eroina; è stata ritenuta peraltro del tutto irrilevante la circostanza che i tossicodipendenti presenti nell'appartamento, al momento dell'ingresso della polizia, avessero portato con sé dall'esterno la droga, non essendo infatti in contestazione il reato di cessione di stupefacenti; in diritto, peraltro, i giudici territoriali confutano in maniera puntuale le censure difensive, anzitutto circa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ossia l'assenza del contributo agevolatore offerto dal ricorrente al consumo della droga; a tal proposito i giudici d'appello ricordano che l'agevolazione dell'uso di stupefacenti consiste nella stessa messa a disposizione di un immobile o di un ambiente o veicolo affinché possa essere utilizzato come luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; ai fini della configurabilità dell'illecito penale, infatti, non occorre che vi siano ulteriori elementi, o che la adibizione dell'immobile si sostanzi in modifiche esteriori o apprestamenti di qualsiasi genere volti a rendere più confortevole il consumo degli stupefacenti, come invece sostenuto dal ricorrente, secondo cui sarebbe necessaria la predisposizione di lettini o la fornitura di assistenza medica o di materiale per l'assunzione; correttamente viene infatti ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la norma di cui al secondo comma dell'art. 73 legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa all'ipotesi criminosa della destinazione di un locale a convegno di persone per uso di stupefacenti (oggi, traslata nell'art. 79, TU Stup, n.d.r.), non fa menzione di attrezzature o comunque di elementi di contorno di qualsiasi genere, ma prevede invece, con l'indicazione di un immobile, un ambiente o un veicolo come possibili luoghi di convegno per il fine indicato, che tale adibizione, vada intesa in un ampio ambito, nel senso, cioè, di utilizzazione di fatto allo scopo, punibile quando i convegni stessi siano abituali (Sez. 1, n. 11537 del 03/05/1986, Volta, Rv. 174073 - 01); analogamente è a dirsi con riguardo alla componente soggettiva, in quanto non è richiesto ai fini della configurabilità dell'illecito il fine di lucro né alcuna altra finalità qualificabile in termini di dolo specifico, essendo necessaria e sufficiente la consapevolezza in capo al titolare del luogo dell'uso abituale del consumo di stupefacenti da parte di altri soggetti (Sez. 4, n. 4 del 21/11/2017, dep. 2018, Santoro, Rv. 271664 — 01); nella specie, si legge in sentenza, il ricorrente era indiscutibilmente consapevole del fatto che la sua abitazione fosse un luogo di ritrovo per persone interessate a consumare sostanze stupefacenti, ed anzi era lui stesso a dare il via libera telefonicamente ai tossicomani che lo interpellavano, e a distribuirli in ambienti separati a seconda della tipologia di droga consumata; come affermato dal teste d'accusa, riscontrato oggettivamente dalla quantità e tipologia dei reperti rinvenuti in sede di perquisizione, il consumo avveniva all'interno dell'abitazione con carattere di abitualità; quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a pagina 7 della sentenza impugnata vengono esplicitate, con motivazione non manifestamente illogica, le ragioni del diniego; in particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come non risultavano elementi di segno positivo atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, elementi che non possono consistere, si legge in sentenza, nel comportamento collaborativo, dato che l'imputato non aveva offerto alcun contributo all'accertamento dei fatti laddove, invece, in senso negativo, sono stati ritenuti ostativi i precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, tra cui una condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 73 TU Stup.; è pacifico, del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ítmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile