CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO Edato avviso alle parti; i - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che, con esso, la difesa ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla pena applicata, che si assume difforme da quella oggetto dell'accordo, sicché il Giudice di merito sarebbe incorso in errore di calcolo; ritenuto che, invece, la Corte di secondo grado abbia pienamente motivato la propria decisione, evidenziando come essa sia stata nel senso dell'accoglimento della richiesta concordata tra le parti, sicché deve ritenersi che non residui alcuno spazio per eventuali contestazioni sul punto, peraltro nella specie dedotte con modalità non autosufficienti; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i