CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 05526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla questione concernente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da rivolgere all'imputato, trattandosi nel caso concreto di soggetto in una situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione per cui l'avviso doveva essere formulato (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881 - 01). Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., si osserva che esso è stato adeguatamente motivato con la riscontrata gravità della condotta incriminata (desunta da plurimi indici quali l'aver condotto un motociclo privo di copertura assicurativa e di revisione, senza indossare il casco e procurando un incidente), secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA],,j4lire estensore [OSCURATO:PERSONA]