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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 agosto 1976

Cassazione n. 32694/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1989 avverso la sentenza del 18/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 18 gennaio 2023, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce ha applicato la pena concordata fra le parti nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 416 bis 1 cod. pen., commesso in Manduria e Oria il 27 maggio 2019 (capo 51); al delitto di cui agli artt. 110 e 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen., commesso in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 52); al delitto di cui agli artt. 110, 635, commi 1 e 3 n. 1, 416 bis 1 cod. pen., commesso in Oria il 27 maggio 2019 (capo 53); al delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 2, 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 e 416 bis 1 cod. pen., accertato in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 54); al delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen, 75, comma 2, d.lgs n. 159/2011 commesso in Manduria, [OSCURATO:PERSONA] e Oria il 27 maggio 2019 (capo 56); - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen, e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato in Cavallino dal 20 ottobre 2018 al 21 novembre 2018 (capo 18); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in provincia di Brindisi il 21 dicembre 2018 (capo 19); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di Brindisi il 1 febbraio 2019 ( capo 20); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in provincia di Brindisi il 2 marzo 2019 (capo 21); al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di Brindisi il 21 marzo 2019 (capo 23); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in provincia di Brindisi il 29 aprile 2019 (capo 24); al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 accertato in Cavallino 1'11 maggio 2019 (capo 25). - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 416 bis 1 cod. pen., commesso in Manduria e Oria il 27 maggio 2019 (capo 51); al delitto di cui agli artt. 110 e 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen. commesso in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 52); al delitto di cui agli artt. 110, 635, commi 1 e 3 n. 1, 416 bis 1 cod. pen., commesso in Oria il 27 maggio 2019 (capo 5.:3); al delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 2,7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 e 416 bis 1 cod. pen., accertato in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 54); al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1976 accertato in Manduria, il 27 maggio 2019 (capo 55). - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 61 quater, 81 cpv e 110 2 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, commesso nella provincia di Taranto e in luoghi imprecisati dl 30 dicembre 2018 al 21 marzo 2019 (capo 27); delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in luogo imprecisato il 13 aprile 2019 (capo 29).

2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso, per mezzo dei loro rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, tale da non consentire un'adeguata comprensione "dei termini di giudizio". 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il difensore lamenta che il giudice avrebbe applicato sia la pena base, sia l'aumento per la continuazione in misura superiore al minimo edittale, senza dare adeguata indicazione delle ragioni a sostegno della scelta. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. per non avere il giudice concesso la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità e per avere omesso qualsivoglia motivazione sul punto.

Il difensore rileva che, avendo il Giudice applicato una pena non superiore ai quattro anni, avrebbe dovuto, subito dopo la lettura del dispositivo, accertato che ricorrevano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attivare la procedura di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. e cioè dare avviso alle parti per raccogliere ci meno il consenso, ovvero fissare un'apposita diversa udienza non oltre il termine di sessanta giorni.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due distinti ricorsi- 2.4.1 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 2.4.2.

Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere il giudice motivato adeguatamente in ordine agli elementi di prova nei confronti del ricorrente e per non avere argomentato in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4.Si impone la premessa di carattere generale per cui ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Ciò premesso, tutti i ricorsi presentati dagli imputati devono essere dichiarati inammissibili.

5.1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto affetto da assoluta genericità e attinente al difetto di motivazione della sentenza, ovvero ad un profilo diverso da quelli di cui all'art. 448 comma 2.bis cod. proc. pen .

5.2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto volto a censurare il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concordato e, dunque, anche in questo caso, un profilo diverso da quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. 5.3.11 ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che l'art. 545 bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 contiene disposizioni destinate ad operare, in linea generale, all'esito di un giudizio ordinario (ovvero di un giudizio abbreviato, per effetto del richiamo agli artt. 529 e segg. contenuto nell'art. 442, comma 1, cod. proc. pen.), nelle ipotesi in cui il giudice, ritenendo di poter sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, ne dà avviso alle parti subito dopo la lettura del dispositivo.

È vero che l''art. 545 bis, comma 2, cod. proc. pen. (che regola le attività del giudice funzionali alla decisione sulla sostituzione, alla scelta della pena, ecc.) "si applica, in quanto compatibile", nell'ipotesi di patteggiamento (art. 448, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Altrettanto vero è, peraltro, che tali disposizioni vengono in rilievo "quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 53" (art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

In altri termini, in caso di patteggiamento, la valutazione del giudice circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva postula che l'accordo delle parti abbia avuto ad oggetto, ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., non solo la misura della pena detentiva, ma anche la sua sostituzione (Sez. 3, n. 16357 del 2023, Cinque, non nnassimata). 54 I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], con cui si duole della assenza di motivazione della sentenza e della mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili.

Le censure non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761) e nella sentenza impugnata vi è, comunque, un richiamo alle fonti di prova rappresentate anche da intercettazioni di conversazioni, come compendiate nella informativa di reato, da cui era emerso il coinvolgimento del ricorrente nella rete di distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina nel contesto criminale riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1976 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/08/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1989 avverso la sentenza del 18/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., del 18 gennaio 2023, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Lecce ha applicato la pena concordata fra le parti nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 416 bis 1 cod. pen., commesso in Manduria e Oria il 27 maggio 2019 (capo 51); al delitto di cui agli artt. 110 e 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen., commesso in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 52); al delitto di cui agli artt. 110, 635, commi 1 e 3 n. 1, 416 bis 1 cod. pen., commesso in Oria il 27 maggio 2019 (capo 53); al delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 2, 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 e 416 bis 1 cod. pen., accertato in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 54); al delitto di cui agli artt. 81 cpv cod. pen, 75, comma 2, d.lgs n. 159/2011 commesso in Manduria, [OSCURATO:PERSONA] e Oria il 27 maggio 2019 (capo 56); - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen, e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, accertato in Cavallino dal 20 ottobre 2018 al 21 novembre 2018 (capo 18); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in provincia di Brindisi il 21 dicembre 2018 (capo 19); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di Brindisi il 1 febbraio 2019 ( capo 20); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in provincia di Brindisi il 2 marzo 2019 (capo 21); al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di Brindisi il 21 marzo 2019 (capo 23); al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in provincia di Brindisi il 29 aprile 2019 (capo 24); al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 accertato in Cavallino 1'11 maggio 2019 (capo 25). - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 416 bis 1 cod. pen., commesso in Manduria e Oria il 27 maggio 2019 (capo 51); al delitto di cui agli artt. 110 e 635, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen. e 416 bis 1 cod. pen. commesso in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 52); al delitto di cui agli artt. 110, 635, commi 1 e 3 n. 1, 416 bis 1 cod. pen., commesso in Oria il 27 maggio 2019 (capo 5.:3); al delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen., 2,7 legge 2 ottobre 1967 n. 895, 648 e 416 bis 1 cod. pen., accertato in Manduria il 27 maggio 2019 (capo 54); al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1976 accertato in Manduria, il 27 maggio 2019 (capo 55). - [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 61 quater, 81 cpv e 110 2 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, commesso nella provincia di Taranto e in luoghi imprecisati dl 30 dicembre 2018 al 21 marzo 2019 (capo 27); delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 commesso in luogo imprecisato il 13 aprile 2019 (capo 29). 2. Avverso la sentenza i suddetti imputati hanno proposto ricorso, per mezzo dei loro rispettivi difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, tale da non consentire un'adeguata comprensione "dei termini di giudizio". 2.2 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il difensore lamenta che il giudice avrebbe applicato sia la pena base, sia l'aumento per la continuazione in misura superiore al minimo edittale, senza dare adeguata indicazione delle ragioni a sostegno della scelta. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. per non avere il giudice concesso la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità e per avere omesso qualsivoglia motivazione sul punto. Il difensore rileva che, avendo il Giudice applicato una pena non superiore ai quattro anni, avrebbe dovuto, subito dopo la lettura del dispositivo, accertato che ricorrevano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attivare la procedura di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen. e cioè dare avviso alle parti per raccogliere ci meno il consenso, ovvero fissare un'apposita diversa udienza non oltre il termine di sessanta giorni. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due distinti ricorsi- 2.4.1 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere il giudice pronunciato sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 2.4.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere il giudice motivato adeguatamente in ordine agli elementi di prova nei confronti del ricorrente e per non avere argomentato in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4.Si impone la premessa di carattere generale per cui ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. Ciò premesso, tutti i ricorsi presentati dagli imputati devono essere dichiarati inammissibili. 5.1. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto affetto da assoluta genericità e attinente al difetto di motivazione della sentenza, ovvero ad un profilo diverso da quelli di cui all'art. 448 comma 2.bis cod. proc. pen . 5.2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto volto a censurare il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio concordato e, dunque, anche in questo caso, un profilo diverso da quelli di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. 5.3.11 ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che l'art. 545 bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 contiene disposizioni destinate ad operare, in linea generale, all'esito di un giudizio ordinario (ovvero di un giudizio abbreviato, per effetto del richiamo agli artt. 529 e segg. contenuto nell'art. 442, comma 1, cod. proc. pen.), nelle ipotesi in cui il giudice, ritenendo di poter sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, ne dà avviso alle parti subito dopo la lettura del dispositivo. È vero che l''art. 545 bis, comma 2, cod. proc. pen. (che regola le attività del giudice funzionali alla decisione sulla sostituzione, alla scelta della pena, ecc.) "si applica, in quanto compatibile", nell'ipotesi di patteggiamento (art. 448, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022). Altrettanto vero è, peraltro, che tali disposizioni vengono in rilievo "quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 53" (art. 448, comma 1-bis, cod. proc. pen.). In altri termini, in caso di patteggiamento, la valutazione del giudice circa la possibilità di sostituzione della pena detentiva postula che l'accordo delle parti abbia avuto ad oggetto, ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., non solo la misura della pena detentiva, ma anche la sua sostituzione (Sez. 3, n. 16357 del 2023, Cinque, non nnassimata). 54 I ricorsi presentati da [OSCURATO:PERSONA], con cui si duole della assenza di motivazione della sentenza e della mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., sono inammissibili. Le censure non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761) e nella sentenza impugnata vi è, comunque, un richiamo alle fonti di prova rappresentate anche da intercettazioni di conversazioni, come compendiate nella informativa di reato, da cui era emerso il coinvolgimento del ricorrente nella rete di distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina nel contesto criminale riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa d
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