CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non sono deducibili in questa sede perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei capi a) e b) della rubrica - quest'ultimo dichiarato estinto per intervenuta prescrizione già dal giudice di primo grado - denunciando il travisamento della prova sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza e che, inoltre, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, le pagine da 2 a 4, paragrafo 1.1, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico del ricorrente, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrate entrambe le fattispecie contestate all'imputato); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo a) della rubrica in quello di cui all'art. 712 cod. pen. ed alla conseguente mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 comma 1 lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'assenza di indicazioni valide e verificabili in ordine alle modalità di ricezione del materiale sequestrato non consentisse di riqualificare il fatto nella fattispecie di cui all'art.712 cod. pen. e come, in ogni caso, i numerosi precedenti penali dell'imputato e la materialità del reato accertato escludessero l'applicabilità della richiesta causa di non punibilità); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che a tale riguardo la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo i quali la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01); considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel medesimo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si vedano le pagine 6 e 7, paragrafo 5.1, della sentenza impugnata); ritenuto, infine, che le medesime considerazioni devono svolgersi anche con riferimento al quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., atteso che la censura risulta manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente dai vizi dedotti; che, invero, i giudici di appello hanno congruamente esplicitato le ragioni del diniego della sostituzione richiesta, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte»(Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in