CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 14096/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28651/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1316/2018 depositata il28/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente INAIL, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego dell’amministrazione alla sua domanda di rimborso delle maggiori somme trattenute dall’INPS, quale sostituto di imposta, ai fini Irpef, dal 2009 al 2012, per un ammontare di euro 17.232,00, sulla pensione complementare erogata dal fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, e la CTR del Lazio respingeva l’appello dell’Amministrazione, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. 4. Con istanza depositata il 5.4.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto lo svolgimento di questa camera di consiglio con la partecipazione dei difensori delle parti. 5. Con successiva memoria ex art. 380-bis. 1, cod. proc. civ., depositata per questa adunanza camerale, il contribuente ha insistito per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, (i) ha sollevato questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 9 della memoria) «delle norme del d.lgs. n. 252/2005 ove si ritenesse che esse non consentano l’estensione della tassazione agevolata alle pensioni complementari erogate dagli Enti di cui alla L. n. 70/1975, ossia ai “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”; (ii) sull’assunto di avere chiesto il rimborso dell’Irpef versata in eccedenza per gli anni dal 2009 al 2012 e che, “in altri giudizi”, l’ufficio ha sostenuto che, per i dipendenti della P.A., soltanto per i montanti maturati a partire dal1/01/2018 la prestazione complementare erogata in forma di rendita sarebbe assoggettata al regime di tassazione di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla terza parte dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati(pag. 11 della memoria). [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza del contribuente (di cui alla prima memoria ex art. 380-bis. 1, cod. proc. civ.) di trattazione della causa in camera di consiglio, con la partecipazionedei difensori delle parti, poiché ciò non è consentito dall’art. 380-bis. 1, ultima parte, cod. proc. civ., che recita: «In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti». È anche il caso di ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che «[s]e è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis. 1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell’art. 380-bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza “in ragione del carattere consolidato dei princìpi di diritto da applicare al caso di specie” (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si verta di “decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza” (Cass. n. 19115/17);» (Cass. Sez. un. 23/04/2020, n. 8093), per le ragioni appresso indicate, non sussistono i presupposti per la rimessione della causa in pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei princìpi da applicare. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha dedotto la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 23 del D.Lgs. n. 252 del 2005 e dell’art. 1 della l. n. 243 del 2004, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, censurando l’errore della sentenza impugnata nel ritenere che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni la mancata emissione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, avesse comportato l’automatica applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. 3. Il motivo, pur sinteticamente argomentato, deve ritenersi indenne dalla censura di inammissibilità sollevata dal controricorrente, ed è fondato, dovendosi peraltro precisare quanto segue ad emenda della motivazione del giudice di appello. Sulla premessa che dagli atti di causa risulta che il contribuente, collocatoin quiescenza nell’anno 2009, è stato iscritt o al fondo integrativo per oltre trentacinque anni, va data continuità all’orientamento di questa Corte (ex aliis, v. Cass. n. 9116/2023), rilevandosiche «[i]n tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile “ratione temporis” ai cd. “vecchi iscritti” a “vecchi fondi”». Né appare idoneo a confutare il consolidato orientamento la considerazione del contribuente per cui l’uso del termine “lavoratori” nell’ambito della norma transitoria di cui all’art. 23, co mma 7 cit. dovrebbe escluderne la sua applicazione ai soggetti già pensionati alla data del 31 dicembre 2006. 4. Con riguardo ai dubbi di illegittimità costituzion ale delle disposizioni in esame adombrati dal contribuente, va in primo luogo fatta menzione della sentenza n. 257 del 2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dopo avere incidentalmente notato (par. 3.4.) che, «la questione dell’applicabilità del regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 ai “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi” è stata risolta negativamente dalla Corte di cassazione, nelle prime occasioni in cui è giunta al suo esame, […] sulla base dell’inerenza di tali fattispecie alla norma transitoria di cui al richiamato art. 23, comma 7 (sezione quinta tributaria, ordinanza 19 luglio 2022, n. 22665; nello stesso senso, sezione sesta civile, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25955; successivamente, in continuità con tali pronunce, sezione quinta tributaria, sentenza 30 novembre 2022, n. 35254)». A ciò si aggiunga, infine, che sono priv e di attinenza con il thema decidendum e quindi irrilevant i la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 156, della legge n. 205 del2017, sollevata dalla contribuente nella seconda memoria ex art. 380-bis. 1, cod. proc. civ.,e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, cit. per “violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega”in relazione alla mancata emissione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, sollevata con il controricorso. 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il co