CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 37792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 28368-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in prsona c_711 le,gale rappresentante pro tempore, elettivamente domicinato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 23/05/2017 R.G.N. 656/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28368/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Torino, a conferma della pronuncia del Tribunale di Alba, ha respinto la domanda proposta dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", diretta alla condanna dell'INPS alla restituzione della somma versata a titolo di contributi previdenziali per gli anni 1995-1997 per intero, ed eccedente rispetto alla somma a cui sarebbe stata tenuta; la società era soggetto colpito dall'alluvione del 1994, e, quindi, aveva diritto all'esenzione - prevista inizialmente dalla L. n. 289 del 2002 per i terremotati siciliani del 1990, ed estesa successivamente dalla I. n. 350 del 2003 ai soggetti vittime dell'alluvione del Piemonte del 1994 - previa apposita istanza, da presentarsi entro il termine di decadenza fissato al 31.07.2004 (e successivamente prorogato al 31.07.2007); la Corte territoriale ha escluso la società dal diritto al beneficio di legge, avendo accertato che la stessa aveva presentato la domanda di rimborso soltanto il 23.02.2010, oltre il termine legale di decadenza; la cassazione della sentenza è domandata dalla società "[OSCURATO:SOCIETA]." sulla base di due motivi; l'INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2935 c.c. e del combinato disposto degli artt. 9 co.17 della L. n. 289/2002, art.4 co.90 della L. n. 350/2003, art. 3 quater della L. n.17/2007, art.1 co.665 L. 190/2014, in relazione allo ius superveniens integrato dalla decisione della Commissione U.E. n. 14.08.2015 C (2015) 5549 e dall'art.108 (già 88) terzo comma TFUE"; sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nell'attribuire valore perentorio al termine del 31.07.2007, là dove, trattandosi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso avrebbe potuto essere fatto valere soltanto a seguito della decisione della Commissione, poiché solo a partire dalla posizione espressa in sede europea la società avrebbe potuto far valere il proprio diritto ad un aiuto di Stato ritenuto compatibile con il mercato interno e nei limiti di esso; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione degli artt. 2033 e 1935 c.c. e del combinato disposto degli artt. 9 co.17 della L. 289/2002, art. 4 co.90 della L. n. 350/2003, art. 3 quater della L. n. 17/2007, art. 1 co.665 L.190/2014 alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo CEDU (resa esecutiva in Italia con la legge n. 848/1955) in riferimento all'art. 6 § 1 (diritto a un equo processo e principio di sicurezza nei rapporti giuridici), all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), quest'ultimo letto anche congiuntamente all'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), nonché delle disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vale a dire: l'art. 47 (diritto a un ricorso effettivo), l'art. 17 (diritto di proprietà) e gli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge e 21 (non discriminazione). Profili d'illegittimità costituzionale ex art. 117, 1° co. Cost. e dell'art. 3 Cost."; la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, a suo dire, avrebbe riconosciuto i contributi a favore delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione senza subordinare la concessione dell'agevolazione alla presentazione di una domanda entro il termine di decadenza del 31.07.2007; chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in riferimento alle norme sul termine di decadenza sì come riferite alle imprese piemontesi vittime dell'alluvione del 1994; ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato; le questioni prospettate dalla ricorrente sono state già affrontate e risolte da questa Corte; quanto al termine decadenziale, entro cui presentare la richiesta di rimborso ex art. 4, co.90 della I. n. 350 del 2003, con varie pronunce (cfr., per tutte, Cass. n. 20740 del 2018), si sono riconosciute come tardive e non ammissibili quelle presentate dopo il 31.07.2007 (termine così prorogato dal d.l. n. 300 del 2006, art. 3 quater conv. in I. n. 17 del 2007); questa Corte ha affermato che il termine di presentazione delle domande costituisce un termine decadenziale di ordine pubblico, sotteso all'interesse alla certezza delle agevolazioni gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, come tale perentorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità; si è nel contempo esclusa dall'applicazione al caso in esame delle disposizioni concernenti la prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., ritenendo che, in mancanza di tempestiva presentazione della domanda di regolarizzazione, non possa configurarsi un pagamento indebito, essendo la domanda amministrativa condizione necessaria per lo stesso sorgere del diritto al beneficio; alla luce dei suddetti principi, che in questa sede vanno confermati, è evidente l'infondatezza del primo motivo di ricorso, nella parte in cui, accertata nel giudizio di merito l'assenza di tempestiva domanda amministrativa (presentata solo in data 23.02.2010), pretende di inquadrare la fattispecie nell'ottica di un mai sorto diritto alla ripetizione dell'indebito e di individuare a tale stregua il momento dal quale può operare il termine di decadenza per il suo esercizio; per quanto concerne il dubbio di conformità dell'interpretazione qui ribadita alle previsioni dell'art. 6 CEDU in relazione al diritto all'accesso a un giudice, prospettato nel secondo motivo di ricorso, questa Corte ha già avuto modo di precisare come il fondamento di tale disposizione non sta nel possibile verificarsi di situazioni decadenziali, ma piuttosto nell'evitare il cd. "effetto sorpresa" laddove, a seguito di mutamenti di giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano state riconosciute esistenti; su tali premesse questa Corte ha già avuto modo di rilevare come, in assenza di un orientamento consolidato circa il termine di decadenza, anteriormente all'arresto Cass.n. 12603 del 2016, esistevano in giurisprudenza soltanto obiter dicta (Cass. n. 6685 e 6686 del 2015) i quali non avrebbero, pertanto, potuto fondare un affidamento da parte del privato; le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell'art. 1 protocollo 1 e dell'art. 14 CEDU, nonché delle altre fonti comunitarie richiamate, respingendo l'istanza di rinvio pregiudiziale avanzata dalla ricorrente, non ravvisandosi nelle doglianze prospettate nuovi ulteriori profili di contrasto rispetto a quelli già oggetto di decisione da parte di questa Corte; devono, da ultimo, superarsi le osservazioni con cui si dubita dell'interpretazione espressa da questa Corte in merito all'art. 1, commi da 771 a 774 della I. n. 205 del 2017; come è noto, la Commissione europea del 14.08.2015, è intervenuta proprio sulle agevolazioni previste dall'art. 4, comma 90, della I. n. 350 del 2003 in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in Piemonte del novembre 1994, affermando che tali provvidenze, sia pur realizzando aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - T.F.U.E., possono essere ugualmente concesse qualora l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile, ovvero qualora i soggetti richiedenti possano beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, par. 2 del citato Trattato (Cfr. Cass. n. 7834 del 2018); il legislatore interno si è quindi pronunciato successivamente alla decisione eurounitaria con la I. n. 205 del 2017 (art. 1, commi 771-774), la quale tuttavia, lungi dall'aver introdotto modifiche alla precedente normativa, né dall'averne offerto un'interpretazione autentica, ha inteso unicamente riconoscere ex novo un contributo alle imprese per le quali esistono i requisiti individuati dalla decisione della Commissione europea ma che, tuttavia, avendo presentato tardivamente la domanda amministrativa non abbiano potuto ottenere la restituzione dei contributi versati (Cass. n. 8727 del 2019); non residuano, infine, ulteriori profili di illegittimità costituzionale, avendo questa Corte già opportunamente evidenziato come proprio l'attribuzione, nel silenzio del legislatore, della medesima rilevanza alla posizione previdenziale delle imprese piemontesi alluvionate ammesse a pagare il solo 10% del dovuto così come di quelle tenute ad ottenere il rimborso del 90% di quanto versato, giustificata dalla natura unitaria dell'agevolazione, scongiura il rischio che l'esclusione delle ultime determini un insanabile contrasto con il principio costituzionale per il quale si ritengono viziate da irragionevolezza le disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo, al contempo, l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio (Cass. n. 19032 del 2017); va ricordato, infine, che come questa Corte ha ben chiarito, l'accertamento dei presupposti di fatto ai fini dell'applicabilità del beneficio - se, cioè, l'aiuto individuale rientri nei limiti del Regolamento UE "de minimis" (n. 1407 del 2013) ovvero possa beneficiare della deroga contemplata dall'art.107, par. 2, del T.F.U.E. - spetta al giudice del merito (in tal senso, si veda Cass. n. 19032 del 2017), sempre che la domanda di riconoscimento del beneficio non sia tardiva; in definitiva, avendo la Corte d'appello accertato la tardività della domanda di rimborso del beneficio da parte della società ricorrente, in quanto presentata oltre il termine di decadenza fissato dalla legge alla data del 31.07.2007, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù del consolidarsi, in tempi recenti, dell'orientamento delle Corti;in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov