CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 02220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, nel procedimento nei confronti di: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni presentate nell'interesse degli indagati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 10 maggio 2021, e depositata in pari data, il Tribunale di Trapani, pronunciando in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del l ribunale di Trapani, che aveva sottoposto a vincolo la somma di 72.900,00 euro, rinvenuta nella cassaforte presente nell'abitazione degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il sequestro era stato disposto per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato in relazione alla cessazione della ditta individuale intestata a [OSCURATO:PERSONA], in data 3 febbraio 2017, e alla successiva apparente costituzione, in data 15 febbraio 2017, di una diversa società a responsabilità limitata unipersonale, la quale utilizzava gli stessi locali e personale della precedente ditta, e di cui il legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni per un importo ampiamente superiore a 50.000,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla ritenuta esclusione dei presupposti per il sequestro. Si deduce che le argomentazioni esposte dal Tribunale a fondamento della decisione di accoglimento dell'istanza di riesame sono manifestamente illogiche e sono il risultato di una valutazione parcellizzata delle risultanze istruttorie. In particolare, si osserva che: a) l'affermazione secondo cui la responsabilità patrimoniale della titolare della ditta individuale non viene meno, atteso il disposto dell'art. 2740 cod. civ., non tiene conto che l'operazione giuridica realizzata è funzionale a sottrarre i beni aziendali alla garanzia patrimoniale per i creditori dell'indagata, trasferendoli alla società, ossia ad un diverso soggetto di diritti; b) l'affermazione secondo cui l'operazione non ha comportato alcuna cessione di beni aziendali è smentita dai fatti, perché questi non sono più riferibili alla titolare della ditta individuale, con conseguente maggiore difficoltà per i creditori di realizzare i propri diritti; c) l'affermazione secondo cui la somma di denaro rinvenuta nella cassaforte di casa non può costituire il profitto del reato in ragione del decorso di ben quattro anni dai fatti, e dell'intervenuta maturazione di redditi da lavoro dipendente puntualmente indicati, si scontra con la circostanza della ininterrotta prosecuzione dell'attività economica e commerciale riconducibile ai due indagati. Si conclude che la complessiva operazione realizzata risulta funzionale proprio a sottrarre il patrimonio della ditta individuale alle azioni recuperatorie scaturenti dall'esercizio della potestà tributaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Il ricorso, che censura sia la violazione di legge, sia il vizio di motivazione, deve ritenersi in parte manifestamente infondato e in parte proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 2.1. In materia di sequestro preventivo, secondo un principio assolutamente consolidato, affermato anche dalle Sezioni Unite, e mai rimesso in discussione, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Secondo questo insegnamento, per violazione di legge debbono intendersi sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 2.2. L'ordinanza impugnata, per quello che rileva ai fini del presente giudizio, ha innanzitutto escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ossia del titolo per cui era stato applicato il sequestro preventivo. Precisamente, il Tribunale ha escluso che attraverso la condotta in contestazione, costituita dalla cessazione della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA] e dall'attivazione della società unipersonale facente capo al di lei marito, [OSCURATO:PERSONA], siano stati posti in essere atti finalizzati a schermare il patrimonio della donna dalla procedura di riscossione coattiva di tributi, interessi e sanzioni. A fondamento di tale conclusione, in particolare, ha evidenziato che: -) mancano atti simulati o di cessione di beni aziendali o rami di azienda; -) i locali in cui si svolge l'attività commerciale sono condotti in locazione, e, quindi non sono aggredibili dall'Amministrazione finanziaria in relazione ai debiti connessi allo svolgimento dell'impresa; -) la forza lavoro impiegata dalla ditta individuale e dalla società unipersonale è la stessa, ma costituita dai componenti del nucleo familiare; -) [OSCURATO:PERSONA], dopo la chiusura della ditta, può fornire una maggiore garanzia patrimoniale, in quanto è divenuta titolare di reddito da lavoro dipendente, per effetto dello stipendio corrispostole dalla società. 2.3. Così strutturata, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con riferimento all'esclusione del fumus commissi delicti, risulta immune da qualunque vizio di violazione di legge. Invero, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, è necessario che vi sia o un'alienazione simulata di beni ovvero la realizzazione di atti fraudolenti sui propri o su altrui beni volti a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.Ora, l'ordinanza impugnata non solo ha espressamente escluso che, nella specie, vi siano stati atti simulati o fraudolenti, ma è pervenuta a tale conclusione all'esito di un esame degli elementi acquisiti del quale è stata offerta una motivazione compiuta, congrua e non arbitraria. 2.4. La correttezza dell'affermazione che esclude la sussistenza del fumus commissi delicti rende irrilevante l'esame delle censure circa la pertinenza delle somme rinvenute nella cassaforte, e la loro qualificabilità come profitto del reato. In difetto del fumus commissi delicti, infatti, manca un indispensabile presupposto perché sia possibile applicare il sequestro. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna la condanna del ricorrente Procuratore della Repubblica al pagamento delle spese processuali, stante quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Cos