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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12122/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Garrea italo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 13/08/2024 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del gip del tribunale di Cosenza del 10.7.2204, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90 rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con cinque motivi, ricorso per cassazione.

3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione circa la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente;

4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione della legge processuale in relazione alla eccessiva genericità dei capi di incolpazione;

5. Con il terzo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti ex art., 73 comma 5 del DPR 309/90.

6. Con il quarto prospetta vizi di violazione di legge e motivazione in ordine alle esigenze cautelari;

7. Con il quinto deduce vizi di violazione di legge e di mancata motivazione in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata e al giudizio di inadeguatezza di altra misura meno afflittiva.

8. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del ricorrente, per intervenuta scarcerazione del medesimo.

Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, nè al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01).

9. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Garrea italo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 13/08/2024 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Catanzaro adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del gip del tribunale di Cosenza del 10.7.2204, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle ipotesi di reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90 rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con cinque motivi, ricorso per cassazione. 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione circa la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente; 4. Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione della legge processuale in relazione alla eccessiva genericità dei capi di incolpazione; 5. Con il terzo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti ex art., 73 comma 5 del DPR 309/90. 6. Con il quarto prospetta vizi di violazione di legge e motivazione in ordine alle esigenze cautelari; 7. Con il quinto deduce vizi di violazione di legge e di mancata motivazione in ordine alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata e al giudizio di inadeguatezza di altra misura meno afflittiva. 8. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del ricorrente, per intervenuta scarcerazione del medesimo. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, nè al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 -, n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). 9. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 1