CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 1962
Cassazione n. 12448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1962 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in 15 settembre 2020, la corte di appello di Milano, in totale riforma della pronuncia del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell'i luglio 2019, riteneva responsabile ai soli effetti civili [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] condannandolo al risarcimento del danno liquidato nella misura di C 10.400,00. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato al Capitale posto che non vi era stato un corretto esame delle emergenze dibattimentali, mancava la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e della commissione di un reato, dubbia era la credibilità della p.o. alla luce delle non univoche deposizioni testimoniali, mancava una motivazione rafforzata posto che i fatti erano stati ricostruiti sulla sola base delle dichiarazioni della parte civile e del teste Napolitano, assenti erano gli artifici e raggiri; - nullità della .sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della, motivazione anche rispetto al contenuto delle prove assunte in dibattimento posto che l'autovettura era stata effettivamente ritirata e sottoposta a lavori di riparazione da parte dello stesso imputato come risultava dall'esame dei testi che riportava. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489 - 01). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello di Milano, investito dell'impugnazione della parte civile, riformava la sentenza assolutoria di primo grado procedendo ad una completa rivalutazione delle deposizioni testimoniali escusse in primo grado ied in particolare della parte civile Barbera e del teste Napolitano, senza avere proceduto a rinnovare l'istruzione dibattimentale Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile di appello competente per valore. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 10 febbraio 2022 ICONSIGLIEREW. ' t(it,a;;\ jan.• • , IL PRESIDENTE D