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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 31179/2021

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seguente CRDINLNZA sul ricorso 9968-2017 propos-:o da [OSCURATO:PERSONA], domicLliato in [OSCURATO:PERSONA] pre.5Q LA ClANCELLER-L D7LLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatp e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contzo [OSCURATO:PERSONA] l S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA ?[OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 307/016 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositala il 11/10/2016 R.G.N. 126/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 'CELESTE ha depositato conclusioni scritte.

RG 9968/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 11 ottobre 2016, la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità, per mancata specificazione delle ragioni, del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 4 agosto 2008 al 17 luglio 2011 stipulato, in esito ad una procedura di selezione, dal predetto con [OSCURATO:PERSONA] C11 di Caltanissetta (quale "responsabile del settore progettazione impianti, responsabile della sicurezza, supporto dell'area tecnica" nell'area tecnico/amministrativa, livello VII/b del CCNL per il settore dei servizi ambientali e territoriali), con negazione della sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, per il divieto dell'art. 36, quinto comma d.lg. 165/2001 e rigetto della domanda di superiore inquadramento al livello VIII del CCNL per difetto di prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti;

2. in particolare, la Corte nissena condivideva la natura di ente pubblico non economico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto costituita (non con atto negoziale volontario, ma) per effetto delle ordinanze n. 488/2002 e n. 1069/2002 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia in attuazione dell'art. 23 dig. 22/1997, con esclusiva partecipazione di enti pubblici ([OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta e quindici Comuni della provincia) per lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e delle attività connesse, dotata di poteri autoritativi, quali l'imposizione e la riscossione nei confronti degli utenti: ben qualificabile nella sostanza, al di là della forma giuridica di diritto privato, alla stregua di organo con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento, in forma sostanzialmente di affidamento in house;

3. il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non poteva pertanto essere convertito, nonostante l'accertata nullità del termine, in uno a tempo indeterminato;

4. essa escludeva poi, in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie a fronte dei due livelli di inquadramento (VII e VIII) in comparazione, lo svolgimento dal lavoratore di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica richiesta, in difetto dei requisiti di preposizione alla guida, al coordinamento e al controllo di una struttura rilevante per RG 9968/2017 peso strategico o dimensionale e di ampia autonomia decisionale caratterizzanti il migliore inquadramento;

5. con atto notificato il 5 aprile 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bisl c.p.c., cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso;

6. il P.G. concludeva ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c. nel senso del rigetto; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1, primo e secondo comma d.lg. 165/2001, per l'erronea qualificazione come pubblica della società d'ambito, sulla scorta di indici irrilevanti, senza tenere conto dell'individuazione della natura dell'ente in base alla sua disciplina legale e statutaria, di modulazione degli scopi e dei modi dell'attività, di natura privata, qualora di produzione di beni e servizi, analoga a quella di un imprenditore, con criteri di economicità: come appunto quella in esame, donde, proprio per tale natura, l'estensione dall'art. 18, comma 2 e 2bis d.l. 112/2008, conv. in I. 133/2008, alle acquisizioni di nuovo personale e al conferimento , di incarichi delle società a partecipazione pubblica dell'adozione di criteri e modalità di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei divieti e limitazioni vigenti per l'amministrazione controllante, a conferma della generale inapplicabilità ad esse della disciplina del dig. 165/2001 (primo motivo); violazione degli artt. 1419 c.c., 1, secondo comma d.Ig. 165/2001 e falsa applicazione dell'art. 36, quinto comma d.Ig. 165/2001, per la negata conversione del rapporto a tempo determinato, nullo nel termine apposto, in uno a tempo indeterminato, attesa la natura privatistica dell'Ato (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. in tema di società partecipate, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema RG 9968/2017 che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Cass. s.u. 1 dicembre 2016, n. 24591; Cass. s.u. 27 marzo 2017, n. 7759);

3.1. tale ricostruzione interpretativa ha trovato conferma normativa nell'art. 1, terzo comma d.1g. 165/2016 ([OSCURATO:PERSONA] delle società a partecipazione pubblica), secondo cui: "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato"; con richiamo poi, in riferimento ai rapporti di lavoro, dall'art. 19 primo comma derle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi";

3.2. tuttavia, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 d.l. 112/2008, conv. in I. 133/2008, nel testo applicabile ratione temporís, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, primo comma c.c.: nullità ora espressamente prevista dall'art. 19, quarto comma d.Ig. 175/2016 (in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al secondo comma, che impone alle società a controllo pubblico di stabilire "criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, terzo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), di cui deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662);

3.3. quand'anche ritenuta la natura privatistica, secondo il modulo civilistico adottato, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (non mutando la società per azioni con partecipazione pubblica la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l'ente territoriale ne RG 9968/2017 possegga, in tutto o in parte, le azioni, posto che il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, non essendo a questo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario, attraverso i membri di nomina comunale presenti negli organi della società: Cass. s.u. 7799/2005; Cass. s.u. 10299/2013, in tema di giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla responsabilità per mala gesti° imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica; Cass. s.u. 1237/2015, in tema di revoca dell'amministratore di società per azioni partecipata da ente locale), occorre tuttavia rilevare l'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di lavoro a tempo determinato il 4 agosto 2008, nella vigenza del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in I. 6 agosto 2008, n. 133);

3.4. l'applicazione del suddetto regime esclude che l'accertata nullità del termine apposto comporti la conversione del rapporto;

4. il ricorrente deduce poi violazione degli artt. 2103 c.c., 15 CCNL di settore, 116 c.p.c., per l'erronea qualificazione del proprio rapporto al VII livello anziché all'VI I livello, cui corrispondenti le funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e con i quadri, svolte con autonomia decisionale, secondo le risultanze della nota prot. 4330 del 12 novembre 2010 del [OSCURATO:PERSONA] dell'Ato e delle deposizioni testimoniali (terzo motivo);

5. esso è inammissibile;

5.1. non sussiste la violazione delle norme di diritto denunciata, in quanto integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n.RG 9968/2017 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrente;

5.2. la Corte territoriale ha correttamente verificato la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria, secondo il cd. criterio "trifasico" nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943), in esito all'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore (dal terzo capoverso di pg. 8 al primo periodo di pg. 10 della sentenza), all'individuazione delle qualifiche del contratto collettivo di categoria e alla loro comparazione (dal secondo capoverso di pg. 10 al secondo di pg. 11 della sentenza), nonché al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (agli ultimi due capoversi di pg. 11 della sentenza);

5.3. l'accertamento così compiuto costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie per le ragioni dette, correttamente e congruamente argomentato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513; Cass. 4 marzo 2019, n. 6270); 6 per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RG 9968/2017 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente CRDINLNZA sul ricorso 9968-2017 propos-:o da [OSCURATO:PERSONA], domicLliato in [OSCURATO:PERSONA] pre.5Q LA ClANCELLER-L D7LLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatp e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contzo [OSCURATO:PERSONA] l S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA ?[OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 307/016 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositala il 11/10/2016 R.G.N. 126/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 'CELESTE ha depositato conclusioni scritte. RG 9968/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 11 ottobre 2016, la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di accertamento della nullità, per mancata specificazione delle ragioni, del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 4 agosto 2008 al 17 luglio 2011 stipulato, in esito ad una procedura di selezione, dal predetto con [OSCURATO:PERSONA] C11 di Caltanissetta (quale "responsabile del settore progettazione impianti, responsabile della sicurezza, supporto dell'area tecnica" nell'area tecnico/amministrativa, livello VII/b del CCNL per il settore dei servizi ambientali e territoriali), con negazione della sua conversione in un contratto a tempo indeterminato, per il divieto dell'art. 36, quinto comma d.lg. 165/2001 e rigetto della domanda di superiore inquadramento al livello VIII del CCNL per difetto di prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti; 2. in particolare, la Corte nissena condivideva la natura di ente pubblico non economico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto costituita (non con atto negoziale volontario, ma) per effetto delle ordinanze n. 488/2002 e n. 1069/2002 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia in attuazione dell'art. 23 dig. 22/1997, con esclusiva partecipazione di enti pubblici ([OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta e quindici Comuni della provincia) per lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e delle attività connesse, dotata di poteri autoritativi, quali l'imposizione e la riscossione nei confronti degli utenti: ben qualificabile nella sostanza, al di là della forma giuridica di diritto privato, alla stregua di organo con personalità giuridica degli enti territoriali di riferimento, in forma sostanzialmente di affidamento in house; 3. il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non poteva pertanto essere convertito, nonostante l'accertata nullità del termine, in uno a tempo indeterminato; 4. essa escludeva poi, in esito a critico scrutinio delle risultanze istruttorie a fronte dei due livelli di inquadramento (VII e VIII) in comparazione, lo svolgimento dal lavoratore di mansioni corrispondenti alla superiore qualifica richiesta, in difetto dei requisiti di preposizione alla guida, al coordinamento e al controllo di una struttura rilevante per RG 9968/2017 peso strategico o dimensionale e di ampia autonomia decisionale caratterizzanti il migliore inquadramento; 5. con atto notificato il 5 aprile 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bisl c.p.c., cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resisteva con controricorso; 6. il P.G. concludeva ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c. nel senso del rigetto; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1, primo e secondo comma d.lg. 165/2001, per l'erronea qualificazione come pubblica della società d'ambito, sulla scorta di indici irrilevanti, senza tenere conto dell'individuazione della natura dell'ente in base alla sua disciplina legale e statutaria, di modulazione degli scopi e dei modi dell'attività, di natura privata, qualora di produzione di beni e servizi, analoga a quella di un imprenditore, con criteri di economicità: come appunto quella in esame, donde, proprio per tale natura, l'estensione dall'art. 18, comma 2 e 2bis d.l. 112/2008, conv. in I. 133/2008, alle acquisizioni di nuovo personale e al conferimento , di incarichi delle società a partecipazione pubblica dell'adozione di criteri e modalità di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei divieti e limitazioni vigenti per l'amministrazione controllante, a conferma della generale inapplicabilità ad esse della disciplina del dig. 165/2001 (primo motivo); violazione degli artt. 1419 c.c., 1, secondo comma d.Ig. 165/2001 e falsa applicazione dell'art. 36, quinto comma d.Ig. 165/2001, per la negata conversione del rapporto a tempo determinato, nullo nel termine apposto, in uno a tempo indeterminato, attesa la natura privatistica dell'Ato (secondo motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati; 3. in tema di società partecipate, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema RG 9968/2017 che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Cass. s.u. 1 dicembre 2016, n. 24591; Cass. s.u. 27 marzo 2017, n. 7759); 3.1. tale ricostruzione interpretativa ha trovato conferma normativa nell'art. 1, terzo comma d.1g. 165/2016 ([OSCURATO:PERSONA] delle società a partecipazione pubblica), secondo cui: "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato"; con richiamo poi, in riferimento ai rapporti di lavoro, dall'art. 19 primo comma derle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi"; 3.2. tuttavia, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 d.l. 112/2008, conv. in I. 133/2008, nel testo applicabile ratione temporís, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, primo comma c.c.: nullità ora espressamente prevista dall'art. 19, quarto comma d.Ig. 175/2016 (in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al secondo comma, che impone alle società a controllo pubblico di stabilire "criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, terzo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), di cui deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662); 3.3. quand'anche ritenuta la natura privatistica, secondo il modulo civilistico adottato, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (non mutando la società per azioni con partecipazione pubblica la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché l'ente territoriale ne RG 9968/2017 possegga, in tutto o in parte, le azioni, posto che il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, non essendo a questo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario, attraverso i membri di nomina comunale presenti negli organi della società: Cass. s.u. 7799/2005; Cass. s.u. 10299/2013, in tema di giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla responsabilità per mala gesti° imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica; Cass. s.u. 1237/2015, in tema di revoca dell'amministratore di società per azioni partecipata da ente locale), occorre tuttavia rilevare l'avvenuta stipulazione tra le parti del contratto di lavoro a tempo determinato il 4 agosto 2008, nella vigenza del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in I. 6 agosto 2008, n. 133); 3.4. l'applicazione del suddetto regime esclude che l'accertata nullità del termine apposto comporti la conversione del rapporto; 4. il ricorrente deduce poi violazione degli artt. 2103 c.c., 15 CCNL di settore, 116 c.p.c., per l'erronea qualificazione del proprio rapporto al VII livello anziché all'VI I livello, cui corrispondenti le funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e con i quadri, svolte con autonomia decisionale, secondo le risultanze della nota prot. 4330 del 12 novembre 2010 del [OSCURATO:PERSONA] dell'Ato e delle deposizioni testimoniali (terzo motivo); 5. esso è inammissibile; 5.1. non sussiste la violazione delle norme di diritto denunciata, in quanto integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n.RG 9968/2017 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrente; 5.2. la Corte territoriale ha correttamente verificato la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria, secondo il cd. criterio "trifasico" nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943), in esito all'accertamento delle attività lavorative in concreto svolte dal lavoratore (dal terzo capoverso di pg. 8 al primo periodo di pg. 10 della sentenza), all'individuazione delle qualifiche del contratto collettivo di categoria e alla loro comparazione (dal secondo capoverso di pg. 10 al secondo di pg. 11 della sentenza), nonché al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (agli ultimi due capoversi di pg. 11 della sentenza); 5.3. l'accertamento così compiuto costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie per le ragioni dette, correttamente e congruamente argomentato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12513; Cass. 4 marzo 2019, n. 6270); 6 per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RG 9968/2017 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec
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