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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05022/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pena ritenuta per ciascuno equa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, co. 2 cod. pen., é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia omesso di considerare che la banconota oggetto materiale del reato era stata restituita alla persona offesa, e che, pertanto, risulta integrata l'ipotesi del tentativo di furto; tale qualificazione risulta confermata dall'essere stato commesso il fatto all'interno di un esercizio pubblico e quindi in costanza della sorveglianza operata dalla persona offesa, elemento dirimente secondo le Sez.

U. n. 52117/2014.

L'affermazione della Corte di appello secondo la quale non sarebbero convincenti le dichiarazioni relative alla restituzione della banconota è meramente apodittica.

Ancora facendo critico riferimento a tale affermazione del giudice di secondo grado, e all'esiguità della somma sottratta, si richiede a questa Corte di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., almeno in applicazione del principio del favor rei.

Orbene, il primo motivo muove da una premessa fattuale che non trova conferma nella motivazione impugnata; ovvero che la somma di denaro venne restituita al suo legittimo proprietario.

Come rammentato dal ricorrente, la Corte di appello ha affermato che non vi era prova della circostanza, stante la imprecisione sul punto delle dichiarazioni acquisite.

Il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali vizi inficiano tale affermazione, mentre si è limitato ad esprimere un indimostrato giudizio di apoditticità.

Il motivo è quindi aspecifico, perché non si confronta con le argomentazioni del giudice impugnato ma muove da premesse da questi negate.

Il secondo motivo si risolve in una richiesta impropriamente rivolta al giudice di legittimità: la Corte di appello ha esplicitamente preso posizione rispetto alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rilevando anche a tal riguardo la assenza di prova di una restituzione della somma; e in ordine alla esiguità della somma sottratta, che ha considerato già adeguatamente valutata dal Tribunale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo stata posta a base del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ancora una volta, quindi, il motivo avanzato dal ricorrente è aspecifico, oltre che non consentito.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati a pena ritenuta per ciascuno equa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, co. 2 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello abbia omesso di considerare che la banconota oggetto materiale del reato era stata restituita alla persona offesa, e che, pertanto, risulta integrata l'ipotesi del tentativo di furto; tale qualificazione risulta confermata dall'essere stato commesso il fatto all'interno di un esercizio pubblico e quindi in costanza della sorveglianza operata dalla persona offesa, elemento dirimente secondo le Sez. U. n. 52117/2014. L'affermazione della Corte di appello secondo la quale non sarebbero convincenti le dichiarazioni relative alla restituzione della banconota è meramente apodittica. Ancora facendo critico riferimento a tale affermazione del giudice di secondo grado, e all'esiguità della somma sottratta, si richiede a questa Corte di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., almeno in applicazione del principio del favor rei. Orbene, il primo motivo muove da una premessa fattuale che non trova conferma nella motivazione impugnata; ovvero che la somma di denaro venne restituita al suo legittimo proprietario. Come rammentato dal ricorrente, la Corte di appello ha affermato che non vi era prova della circostanza, stante la imprecisione sul punto delle dichiarazioni acquisite. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali vizi inficiano tale affermazione, mentre si è limitato ad esprimere un indimostrato giudizio di apoditticità. Il motivo è quindi aspecifico, perché non si confronta con le argomentazioni del giudice impugnato ma muove da premesse da questi negate. Il secondo motivo si risolve in una richiesta impropriamente rivolta al giudice di legittimità: la Corte di appello ha esplicitamente preso posizione rispetto alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rilevando anche a tal riguardo la assenza di prova di una restituzione della somma; e in ordine alla esiguità della somma sottratta, che ha considerato già adeguatamente valutata dal Tribunale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, essendo stata posta a base del riconoscimento delle attenuanti generiche. Ancora una volta, quindi, il motivo avanzato dal ricorrente è aspecifico, oltre che non consentito. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M.. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 05022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris