CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Napoli [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 43/21 della Corte di appello di Roma del 15/10/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. della sentenza di condanna n. 947/16 del 27 gennaio 2016 con cui la Corte di appello di Napoli gli ha inflitto la pena di due anni e otto mesi di reclusione in ordine al delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), pronuncia divenuta irrevocabile a seguito di rigetto del ricorso ad opera della Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 3935 del 12 gennaio 2017. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che le nuove prove indicate - riguardanti la dedotta impossibilità di configurare il delitto presupposto di appropriazione indebita aggravata (artt. 110, 646, 61 n. 11 cod. pen.) ai danni della [OSCURATO:PERSONA] di Benevento - costituite dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra soggetti terzi, captate nello ambito di distinto procedimento instaurato per lo stesso delitto di riciclaggio nei confronti di altri indagati e definito con decreto di archiviazione, siano ictu oculi prive della capacità di ribaltare il giudizio di colpevolezza ed anzi rafforzino le conclusioni del giudizio di condanna dell'istante. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'istante Itro che deduce i seguenti motivi di censura. Violazione di legge in relazione agli artt. 629, 630, 631 e 634 cod. proc. pen. e travisamento della prova. Al fine di valutare in via preliminare se un'istanza di revisione presenti o meno profili concreti ed effettivi di ammissibilità, la Corte di appello non può spingersi a valutare quelli che sarebbero gli esiti definitori di un ulteriore accertamento, senza che i mezzi istruttori siano stati in concreto espletati. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale non si è limitata ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, ma ha svolto un penetrante apprezzamento di merito, riservato al giudizio di revisione da svolgersi nel contraddittorio delle parti, omettendo finanche di valutare i profili di novità prospettati nell'istanza stessa di revisione. Nel merito, il contenuto delle conversazioni telefoniche indicate come prove nuove evidenzia in maniera chiara che sussisteva un obbligo di rendiconto gravante sugli imputati in relazione ad una parte delle somme di denaro costituenti oggetto materiale del delitto di appropriazione indebita, per cui il tema riguardante la relativa movimentazione era di esclusiva natura interpretativa, incompatibile con la sussistenza di una volontà appropriativa. Né può attribuirsi valore alla circostanza secondo cui parte di dette somme venivano fatte confluire sui conti correnti riconducibili alla madre del ricorrente, trattandosi questa di operazione finanziaria assolutamente visibile e tracciabile, come tale insuscettibile di occultare la provenienza della provvista, presupposto indefettibile del delitto di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Per quanto in tema di revisione il confine tra (legittima) valutazione preliminare di inammissibilità delle nuove prove dedotte e (illegittima) anticipazione del vero e proprio giudizio riservato alla fase in contraddittorio sia spesso sottile e dipenda largamente dalla peculiarità della fattispecie, deve ritenersi che la Corte di appello di Roma abbia fatto buon governo del potere di valutazione riconosciutole dall'art. 634 cod. proc. pen. con l'affermare che le nuove prove dedotte siano ictu °cui/ prive della capacità di dimostrare che il condannato istante debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Con tali prove si intenderebbe, infatti, dimostrare che l'appropriazione indebita - ascritta agli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] con il fattivo concorso di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) superiore della [OSCURATO:PERSONA] - in realtà non v'è mai stata, poiché in relazione alle somme oggetto di appropriazione sussisteva a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] un mero obbligo di rendicontazione, restando in pratica libero di stabilirne la destinazione. Venendo a mancare il presupposto reato di appropriazione indebita aggravata, dovrebbe inferirsene l'impossibilità di configurare il derivato delitto di riciclaggio, di cui è stato riconosciuto responsabile l'odierno ricorrente. I nuovi elementi di prova addotti - come anticipato emersi nell'ambito di un distinto procedimento per riciclaggio a carico di altri indagati e conclusosi con provvedimento di archiviazione - non appaiono, tuttavia, né dirimenti né immediatamente persuasivi, quanto piuttosto largamente congetturali, dal momento che i soggetti conversanti accennano più volte ad un obbligo di rendiconto riferito a non meglio precisate somme di denaro ed incidenti sul reato presupposto per i quali gli imputati ([OSCURATO:PERSONA] e Cocilovo) sono stati in primo grado condannati dal Tribunale di Benevento, fruendo in appello della declaratoria di prescrizione. Risultano, pertanto, eccessivi gli approfondimenti interpretativi ed i passaggi argomentativi affinché si possa immaginare, sulla base dei nuovi elementi indicati dalla difesa, un ribaltamento del giudizio di responsabilità, sancito dalla sentenza di primo grado a carico dei responsabili del delitto di appropriazione indebita aggravata, da cui poi inferire l'impossibilità stessa di configurare il delitto di riciclaggio nei confronti dell'istante. In senso dirimente, infine, la Corte di appello ha argomentato, in maniera incensurabile sotto il profilo logico, che in quelle stesse conversazioni captate nell'ambito del distinto procedimento si fa più volte menzione della appropriazione indebita consumata dai legali ai danni della [OSCURATO:PERSONA] ed alla necessità di porvi rimedio, con la conseguenza che la valutazione operata dell'istanza di revisione appare conforme al contenuto dei nuovi elementi di prova portati alla sua attenzione. L'inamnnissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste, infatti, quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, mentre resta estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (da ultimo e fra molte, v. Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422). Nel caso in esame, tuttavia, la valutazione demandata alla Corte territoriale si fonda proprio sul preliminare apprezzamento di inidoneità di quegli elementi a sovvertire il giudizio di responsabilità in ordine al presupposto delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e tanto si rivela sufficiente per mandarla esente dalle censure che il ricorrente le muove. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 7 aprile 2022 Il consiglier nso