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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01339/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Angelillis, che ha chiesto: quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto, da riconoscere in questa sede con rideterminazione della pena.

Inammissibilità nel resto.

Quanto a Longo, annullare la sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste, quanto al capo C), relativamente alle droghe pesanti, e perché il reato è estinto per prescrizione, sempre quanto al capo C), limitatamente alle droghe leggere.

Inammissibilità quanto all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità nel resto.

Per tutti gli altri ricorrenti, dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti Continella, Riboldi, Sorbello, Tipo, Arcidiacono (anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), Grassi, Marletta, Iofrida e Ayale (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania riformava nei termini di cui al dispositivo la pronuncia emessa il 20/2/2009 - dal locale Tribunale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati per violazioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riportate nelle varie rubriche.

2. Propongono distinto ricorso per cassazione molti dei condannati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle intercettazioni di cui al procedimento.

Il Tribunale e la Corte di appello avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili le captazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, per carenza di motivazione circa l'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica.

Il vizio riguarderebbe tutti i decreti attuativi, relativi alle utenze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe certo sanato da una nota integrativa con la quale il pubblico ministero avrebbe inteso motivare - ora per allora - i provvedimenti stessi; come da costante giurisprudenza, ampiamente richiamata, i presupposti di cui alla norma citata dovrebbero infatti sussistere tutti prima dell'esecuzione delle captazioni, al pari della relativa motivazione, senza possibilità di interventi correttivi successivi; Mancanza di motivazione circa la sussistenza del reato associativo.

Premessi gli indirizzi in materia, si contesta che il vincolo sarebbe stato riconosciuto in assenza di prova circa un preventivo e stabile accordo tra í ricorrenti, per i quali, peraltro, difetterebbe il dolo della partecipazione.

Errato, inoltre, sarebbe il diniego della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, così come il mancato riconoscimento del bis in idem con riguardo ad una condotta di cui all'art. 73, decreto citato, tenuta il 4/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione con riguardo alle intercettazioni telefoniche; nullità ed inutilizzabilità dei relativi esiti.

Il motivo reitera diffusamente gli argomenti di cui alla precedente impugnazione, lamentando la carenza assoluta dei presupposti di legge con riguardo a tutti i decreti autorizzativi (gravi indizi di reato, assoluta indispensabilità, condizioni per l'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica, motivazione adeguata); ciò, peraltro, in relazione non solo alle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quella nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], per le cui captazioni vengono mosse le stesse censure.

Si precisa, peraltro, che la giustificazione offerta dalla sentenza all'utilizzo di impianti presso il commissariato di Taormina risulterebbe fallace, oltre che in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, atteso che ben si sarebbe potuto procedere alle captazioni nella Procura di Catania e, in tempo reale, dare disposizioni telefoniche agli agenti presenti a Taormina; analoga censura, sul punto, è mossa con riguardo alla violazione dell'art. 268, comma 4 e ss., cod, proc. pen., sulla quale la Corte di appello avrebbe steso motivazione apparente; infine sul tema, si lamenta che il Giudice del gravame avrebbe motivato con argomento viziato la richiesta - formulata dalla difesa - di posticipare il proprio intervento all'ascolto ed ottenimento dei file contenenti la copia delle bobine íntercettíve, atteso che una replicazione di queste ultime sarebbe risultata impossibile, data l'obsolescenza degli stessi supporti;- nel merito, poi, si lamenta che le captazioni non confermerebbero affatto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], né risponderebbe al vero che questi si sarebbe assunto la paternità di quanto contestato.

Nel corso degli interrogatori, peraltro, il ricorrente avrebbe, sì / riferito di aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per questioni di stupefacenti, come di aver contratto un debito con il primo per la vendita di pezzi di ricambio d'auto, ma nulla lo avrebbe coinvolto nei fatti di cui all'imputazione, non avendo mai fatto parte di un'associazione illecita; come confermato, peraltro, dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (neppure citate in sentenza) e di testi a discarico.

Dal testo delle conversazioni, inoltre, non emergerebbe alcuna attività di finanziamento della societas o di spaccio, da parte del [OSCURATO:PERSONA]; d'altronde, su oltre 17mila captazioni effettuate nel corso delle indagini, la sentenza ne avrebbe impiegate soltanto dieci, peraltro dal significato equivoco (come poi specificato, per ciascuna di esse, alle pagg. 17-19).

In ordine a tutti questi profili, inoltre, la motivazione della Corte risulterebbe carente ed illogica, quindi censurabile; lo stesso Collegio, peraltro, non avrebbe esaminato la memoria depositata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale sarebbe stata chiesta l'utilizzazione nei confronti del ricorrente del verbale di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; mancata correlazione tra accusa e sentenza; nullità della decisione per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contestato il ruolo di procacciatore di clienti e rivenditore al minuto, ma poi gli sarebbe stato riconosciuto (peraltro senza alcuna motivazione) quello di finanziatore e stabile acquirente del gruppo; dal che, lo stravolgimento dell'imputazione originaria; - la motivazione, inoltre, risulterebbe contraddittoria anche con riguardo alle altre posizioni processuali, come riportato alle pagg. 23-25 dell'atto; i macroscopici vizi della sentenza, infine, emergerebbero anche dalla motivazione della sentenza su [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione - speculare a quella del [OSCURATO:PERSONA] - era stata stralciata; - ne risulterebbe, dunque, la palese infondatezza della condanna.

Il ricorrente sarebbe stato soltanto un assuntore di stupefacenti, per un breve periodo, e non avrebbe offerto alcun contributo od apporto all'associazione, anche qualora esistente (del che, peraltro, la sentenza non darebbe prova); come confermato, ahcora, dall'assenza di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con altri indagati, di carichi pendenti, come di precedenti penali, così come dal comportamento tenuto in sede di indagini e nel processo;Con motivi aggiunti del 29/10/2021, il ricorrente ha anche lamentato: la contraddittorietà della motivazione quanto al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto che la Corte avrebbe impiegato taluni indici valutativi per alcuni imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mancuso), negando loro la responsabilità nello stesso reato, ma non anche per il ricorrente; - l'erronea applicazione dello stesso art. 74, riconosciuto in capo all'imputato sebbene l'istruttoria abbia confermato soltanto un rapporto tra fornitore ed acquirente (quale proprio il [OSCURATO:PERSONA]), non l'adesione consapevole ad uno stabile consorzio criminoso; - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sul presupposto che il ricorrente, imputato di esser stato un procacciatore di clienti e rivenditore al minuto per conto del sodalizio, sarebbe stato riconosciuto in sentenza quale finanziatore, ossia responsabile di un fatto naturalistico del tutto nuovo e diverso, oltre che più grave; - il vizio motivazionale, la violazione di legge ed il travisamento della prova quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, decreto citato.

La sentenza avrebbe interpretato erroneamente il significato di molte conversazioni, non considerando le normali dinamiche tra fornitore e cliente, che ben darebbero conto dell'effettivo tenore dei colloqui, estraneo ad ogni fattispecie associativa; - la contraddittorietà della motivazione quanto all'esclusione della fattispecie lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur riconosciuta - in contesti del tutto assimilabili - ad altri imputati, come [OSCURATO:PERSONA] e Cutuli; l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione quanto alla pena irrogata, ravvisandosi in sentenza la declaratoria di prescrizione quanto al reato di cui all'art. 73, comma 4, e l'aumento per continuazione quanto al reato di cui al comma 1 dello stesso articolo; - infine, si chiede la riqualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, citato, richiesta da altri ricorrenti con motivo fondato ed oggettivo, dunque estensibile ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] - inosservanza degli artt. 267, comma 3, 270 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per difetto di devolutum.

La Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado sul presupposto che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni; non aver provveduto in questi termini, comporterebbe la nullità anche della pronuncia di appello.

Nel merito, poi, con il secondo motivo si eccepisce la stessa inutilizzabilità, in forza delle medesime considerazioni di cui agli altri ricorsi già richiamati, quali la mancanza dei presupposti e di motivazione nei provvedimenti autorizzativi; - ancora con riguardo alle intercettazioni, poi, si lamenta che la Corte di merito avrebbe identificato il [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore di una certa utenza con argomento viziato.

In particolare, sarebbero state impiegate conversazioni mai trascritte e presenti solo nei brogliacci, ossia in atti mai regolarmente acquisiti nel corso del processo; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n: 309 del 1990.

La fattispecie associativa sarebbe stata riconosciuta senza alcuna motivazione logico-fattuale.

Lo stesso vizio, peraltro, riguarderebbe anche la posizione del ricorrente, contestata come apicale, ma infine riconosciuta come quella di un mero partecipe.

Gli elementi valorizzati in sentenza attesterebbero, al più, un concorso sporadico ed occasionale nell'acquisto o cessione di sostanza, senza alcuna struttura organizzata, né mezzi, né interessi comuni; anzi, ognuno dei presunti sodali avrebbe agito esclusivamente per il proprio vantaggio.

Nessun elemento, inoltre, confermerebbe l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] ad un ipotetico sodalizio, come confermato dall'assenza di contatti con altri componenti e dalla comparsa nella vicenda solo per un brevissimo periodo - novembre/dicembre 2000 - pur a fronte di un'associazione che avrebbe operato per due anni; - erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte avrebbe dovuto assolvere il ricorrente da questa imputazione, atteso che - in mancanza di sequestri - nessun elemento consentirebbe di individuare la tipologia di stupefacente trattato, che dunque non potrebbe esser ritenuta "pesante"; motivazione apparente quanto all'omessa riqualificazione della fattispecie associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; la sentenza, al riguardo, farebbe riferimento ad un elemento in realtà mai emerso (il quantitativo di sostanza acquistata), non potendo dunque fondare il giudizio espresso dalla Corte di appello; - infine, quanto al trattamento sanzionatorio, se ne lamenta il carattere eccessivo, specie in rapporto ad altri imputati con posizioni identiche.[OSCURATO:PERSONA] - La Corte di appello avrebbe riconosciuto la responsabilità dell'imputato soltanto in forza di intercettazioni ambigue ed insuscettibili di provare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio contestato, peraltro in ristrettissimo lasso di tempo; le captazioni, infatti, si riferirebbero davvero all'acquisto di una macchina, ed i relativi colloqui sarebbero espressione di "ordinaria quotidianità".

La difesa, peraltro, avrebbe evidenziato l'assoluta irrilevanza degli elementi scaturenti dalle intercettazioni, ma non avrebbe ricevuto risposta sul punto; Omessa motivazione.

In mancanza di sostanza sequestrata, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare soltanto la sussistenza dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non già operare una scissione della norma tra droghe leggere e pesanti; - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

A fronte di un unico episodio di cessione, e nulla conoscendosi in ordine alla quantità di stupefacente detenuto, la sentenza - riconosciuto il vincolo associativo - avrebbe dovuto riqualificare la condotta ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, decreto citato.

Sul punto, peraltro, mancherebbe ogni motivazione. [OSCURATO:PERSONA] - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 178, 179, 417, 521 e 546 cod. proc. pen., anche con riguardo agli artt. 24, 111 Cost.

La Corte di appello avrebbe condannato il ricorrente per un episodio non descritto nel capo di imputazione, peraltro del tutto generico e relativo a condotte non precisate nel tempo e nello spazio.

In particolare, il fatto- reato - che sarebbe stato commesso tra il 13/12 ed il 19/12/2000 - non troverebbe in rubrica alcuna precisazione, derivandone dunque l'impossibilità di approntare una qualunque difesa.

Sotto altro ma connesso profilo, poi, la sentenza non indicherebbe gli elementi a fondamento della responsabilità, né i criteri di valutazione impiegati dal Collegio per esaminarli.

Con particolare riguardo all'interpretazione delle intercettazioni, infine, difetterebbero un effettivo collegamento tra gli accadimenti rappresentati, coi come un impianto argomentativo che di questo collegamento desse conto.[OSCURATO:PERSONA] - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 74, d.P.R. n. 309 del 1990; illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione.

Premesso che il ricorrente sarebbe stato condannato soltanto per la fattispecie associativa di cui al capo C), si lamenta che la Corte di appello ne avrebbe riconosciuto i presupposti in violazione di legge e con argomento insufficiente e viziato.

La responsabilità, infatti, sarebbe stata affermata soltanto in forza di intercettazioni dal contenuto equivoco, ed interpretate dai giudici in modo contraddittorio; ossia, prima riferendo di un linguaggio criptico convenzionale e coerente, quindi di un linguaggio sempre diverso, coà da risultare assente un• elemento decisivo del vincolo associativo e, per contro, evidente la genuinità delle conversazioni.

Questa conclusione, inoltre, si imporrebbe anche con riguardo ai ruoli ricoperti dai presunti associati, che la stessa sentenza vorrebbe ora ripartiti, ora intercambiabili; - Le medesime censure, di seguito, sono mosse in ordine alla fattispecie asspciativa di cui al capo C), ed in particolare al ruolo di organizzatore e promotore riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]; di questo, infatti, non em ergerebbero gli indici, specie nei confronti del Mancuso, al quale l'altro sarebbe legato da un rapporto di parentela.

Il ricorrente, in ogni cas), sarebbe stato figura di secondo piano, peraltro per lo più agli arresti domiciliari, non potendo dunque apportare - quel contributo primario - diverso da quello altrui - che la sentenza vorrebbe atti ibuirgli; Da ultimo, la violazione di legge ed il vizio motivazionale sono sollevati anche quanto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe negato la fattispecie di lieve entità con affermazioni asettiche e sganciate dagli atti, considerato che nel corso delle indagini nessuna sostanza sarebbe stata sequestrata, né somme di danaro, così da doversi riconoscere proprio l'ipotesi in esame; - Mancanza di motivazione in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sulla cui richiesta la Corte di appello non si sarebbe espressa.[OSCURATO:PERSONA] illogica e/o mancante. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe condannato il ricorrente pur in difetto di qualunque prova circa un coinvolgimento nell'associazione; la sentenza, in particolare, non avrebbe valutato la deposizione del teste Pappalardo (già dirigente del commissariato di Taormina), così come avrebbe offerto un'interpretazione viziata di numerose intercettazioni, richiamate alle pagg. 3-5 del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Erronea applicazione degli artt. 267, 268, 271 cod. proc. pen. in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni.

Al riguardo, si rimanda alla sintesi dei precedenti motivi con i quali la medesima questione è stata sollevata, risultando comuni gli argomenti a sostegno; - Erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente sarebbe stato condannato, quanto al capo B), pur in assenza di elementi certi di responsabilità; la presunta adesione all'associazione - peraltro, per poco più di un mese - non sarebbe stata affatto provata, e gli elementi raccolti non consegnerebbero una prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nulla, dunque, dimostrerebbe che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse un intraneus alla struttura, avendo al più svolto il ruolo di intermediario per operazioni, peraltro mai concluse, come confermato dal mancato sequestro di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] - Violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; vizio di motivazione.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna .del ricorrente pur in assenza di prova certa quanto all'elemento materiale e psicologico del reato; in particolare, non sarebbe dato comprendere quale concorso lo stesso avrebbe apportato alla cessione di cocaina, e con quale dolo la condotta sarebbe stata realizzata.

Ancora, la sentenza avrebbe esaminato alcune intercettazioni, per poi concludere - con argomento errato - che le stesse avrebbero avuto ad oggetto stupefacente (quando nessun elemento confermerebbe che la "macchina" fosse la droga) e che di ciò il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole; l'eventuale attività di intermediazione da parte di questi, inoltre, non sarebbe stata necessaria, così dovendosi escludere ogni responsabilità penale; - Le stesse censure, di seguito, sono mosse quanto alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto avere, al più, i caratteri della fattispecie tentata, ricorrendone i presupposti, alla luce del mancato perfezionamento della transazione ed in difetto di accordo sul prezzo; - Da ultimo, si deduce la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 161 cod. pen. per esser nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La sentenza sarebbe fondata su una errata valutazione delle sporadiche prove, specie di natura intercettiva, utilizzate in modo parziale e poco obiettivo; dalle stesse, in particolare, non emergerebbe che il ricorrente facesse parte di una consorteria criminale, né che ne avesse alcuna consapevolezza, anche considerando che il relativo linguaggio non sarebbe stato affatto criptico od oscuro, ma chiaro, anche in relazione alla professione di commerciante di prodotti ittici svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; - La stessa censura è poi mossa quanto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

La sentenza avrebbe escluso l'ipotesi associativa lieve nonostante l'istruttoria non avesse provato che il sodalizio avesse ad oggetto grossi quantitativi di sostanze, tantomeno di natura pesante; la motivazione sul punto, peraltro, sarebbe carente e contraddittoria, oltre che priva di dettagliato argomento; - La doppia doglianza è poi mossa anche con riguardo all'art. 114 cod. pen.

Nonostante i presupposti per l'applicazione di questa norma, la Corte di appello si sarebbe espressa in senso contrario, senza dunque procedere alla relativa riduzione di pena; - Gli stessi motivi, in uno con la carenza di ogni argomento, concernono infine la mancata applicazione dell'indulto, di cui alla

I. n. 241 del 2006.

La sentenza non disporrebbe nulla al proposito, pur riconoscendo la stessa causa di estinzione della pena quanto ad altri imputati, in condizioni analoghe; il differente trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA], quindi, non troverebbe alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] - Il ricorrente espone le stesse censure contenute nell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] (entrambi sono difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), alla quale si rimanda.

Unico elemento distintivo, il richiamo - in punto di intercettazioni - all'attività di allevatore di cavalli svolta dal ricorrente, ..

I.921 che renderebbe del tutto plausibile che le conversazioni che lo riguardano si riferissero davvero al commercio di carne equina. [OSCURATO:PERSONA], contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto al capo C), con argomento viziato, senza cioè considerare che: a) il ricorrente avrebbe tenuto rapporti soltanto con [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe avuto, all'interno del sodalizio, un ruolo non ben definito né riscontrato; b) nessun elemento confermerebbe le conclusioni raggiunte dalla sentenza sul punto, atteso che il compito di custode dello stupefacente (peraltro diverso da quello contestato, di esattore di crediti, con conseguente violazione del diritto di difesa) risulterebbe soltanto da una intercettazione.

Si contesta, inoltre, l'errata valutazione di prove dichiarative, così come il contenuto di alcune conversazioni (pagg. 17-21); - La stessa censura, di seguito, è mossa quanto all'entità della pena, che si lamenta eccessiva a causa del mancato riconoscimento delle fattispecie lievi di cui agli artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. citato, pur ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] - Violazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; vizio di motivazione.

La Corte di appello - con riguardo al capo C) - avrebbe riconosciuto al ricorrente il ruolo di custode e consegnatario dello stupefacente, mentre il capo di imputazione gli contesterebbe quello di procacciatore di clienti e rivenditore al minuto; due condotte, dunque, ontologicamente diverse.

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui all'art. 73, presente nel medesimo capo C), dal che la contraddizione con una condanna per la condotta di custodia e consegna, che richiederebbe la prova di almeno una delle contestazioni di cui alla stessa norma; - Analoga censura è poi mossa quanto all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, che sarebbe stato riconosciuto - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - con richiamo ad elementi insufficienti ad individuare un qualunque ruolo ricoperto nell'associazione; soprattutto, peraltro, alla luce del legame personale con il [OSCURATO:PERSONA], fratello della fidanzata del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] illogicità della motivazione.

La Corte di appello, nell'assolvere i coimputati dal reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato nel corpo del capo C), avrebbe dovuto provvedere in conformità anche nei confronti del Longo, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. ed in ragione dell'effetto estensivo della pronuncia; Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con mancanza di motivazione, quanto all'asserita partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo C).

La responsabilità del Longo sarebbe stata affermata con argomento del tutto carente, ed in relazione ad un sodalizio del quale non ricorrerebbero i presupposti; del resto, per costante giurisprudenza, l'occasionale partecipazione ad una struttura organizzata, da parte di un soggetto ad essa estraneo, non giustificherebbe - a carico di questi - la contestazione di cui all'art. 74 in esame. [OSCURATO:PERSONA]

4. La Corte ritenere opportuno, in primo luogo, affrontare le questioni comuni a più ricorsi, in quanto sostenute dalle stesse argomentazioni e meritevoli della medesima risposta.

5. Con riguardo, in particolare, all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - sollevata da molti dei ricorrenti - la. stessa risulta in parte generica ed in parte adeguatamente contrastata dalla Corte di appello, la cui ampia motivazione sul punto, peraltro, non è stata neppure talvolta citata.

5.1. Sotto il primo profilo, appare innanzitutto del tutto vago il riferimento - nelle varie impugnazioni - alla nota integrativa con la quale il Pubblico ministero avrebbe motivato, ora per allora, le ragioni per le quali non era possibile utilizzare gli impianti di captazione installati nella Procura della Repubblica; di questo documento, infatti, non è allegata copia, né offerto alla Corte alcun riferimento temporale, così risultando palese la genericità della doglianza.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, quand'anche provata, l'eccezione non specificherebbe comunque quali intercettazioni - tra quelle poi impiegate in sentenza - dovrebbero ritenersi così travolte, né come queste contraddirebbero in maniera insanabile il contenuto delle altre, successive, legittimamente disposte ed utilizzate per la pronuncia, così da risultare l'eccezione stessa sprovvista di sostegno in ordine alla sua decisività in punto di giudizio.5.2.

Con riguardo, poi, alla motivazione stesa dal Giudice di appello in ordine alla stessa censura, questa appare diffusa, logica e fondata su concreti (e non contestati) elementi di indagine; come tale, dunque, non censurabile.

5.3. La sentenza, infatti, ha evidenziato - innanzitutto quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il decreto del Pubblico ministero del 18/7/2000, relativo all'utenza 347/8276786 (in uso a [OSCURATO:PERSONA]), motivava l'utilizzo degli impianti presso il Commissariato di Taormina, in luogo di quelli presso la Procura della Repubblica, con il fatto che l'indagato risultava svolgere il traffico di stupefacenti tra la stessa cittadina e la vicina [OSCURATO:PERSONA], risultando quindi evidente che una captazione in loco avrebbe reso più tempestivo ogni possibile intervento di verifica e riscontro, in "tempo reale".

Negli stessi termini, poi, il Pubblico ministero aveva motivato anche il decreto attuativo del 21/9/2000, con oggetto l'utenza 329/81570651in uso al [OSCURATO:PERSONA].

5.4. Ne deriva, dunque, il pieno rispetto del primo requisito richiesto dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per giustificare l'impiego di impianti esterni ai locali della Procura della Repubblica, ossia l'inidoneità di questi in rapporto alle concrete esigenze investigative in atto.

Sul punto, peraltro, questa Corte ha già più volte affermato che tale requisito attiene non solo all'aspetto "tecnico- strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Sez. 6, n. 17231 del 14/4/2010, Hosa, Rv. 247010; Sez. 4, n. 38018 del 19/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235043, che richiama proprio le concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio).

5.5. In ordine, poi, alle eccezionali ragioni di urgenza, ancora richiamate nella stessa norma, la Corte di appello ha ugualmente redatto una motivazione del tutto congrua e solida, che peraltro i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non contestano; in particolare per l'utenza in uso al secondo, la sentenza ha sottolineato che il ricorrente era risultato cambiare continuamente schede telefoniche, così da rendere necessaria un'immediata captazione appena una di queste utenze veniva individuata come in uso allo stesso indagato.

5.6. Ancora in punto di motivazione, poi, è stato citato il provvedimento del G.i.p. del 18/7/2000, che aveva evidenziato i gravi indizi di reato (artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990) a carico, in primo luogo, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], risultato dalle indagini del Commissariato di Taormina (informativa del 26/6/2000) rifornire di stupefacenti alcuni piccoli spacciatori della stessa località, come da dichiarazioni rese da questi, poi riscontrate da servizi di controllo su strada.

Analogamente, quanto all'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha rappresentato che l'intercettazione seguiva ad analoga attività già disposta su altro numero riferibile in passato allo stesso (n. 328/9017411), così che la richiesta del Pubblico ministero ed il decreto del G.i.p. del 2/9/2000 ben potevano richiamare per relationem i precedenti provvedimenti in materia (contenenti, peraltro, riferimenti alle note del Commissariatò di Taormina del 22/8/2000 e 31/8/2000).

Dalle stesse captazioni, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era risultato in frequenti contatti con il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della medesima attività illecita di cui al d.P.R. n. 309 del 1990.

5.7. Da ultimo sul tema, ed ancora con argomento del tutto logico e congruo, la Corte di appello ha sottolineato che i provvedimenti autorizzativi del G.i.p. dovevano ritenersi motivati ben oltre il (consentito) richiamo per relationem, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in presenza di una evidente valutazione autonoma; quanto al [OSCURATO:PERSONA], poi, la sentenza ha evocato il decreto sulla precedente utenza 328/9017411, nel quale il Giudice aveva chiaramente dimostrato di avere piena consapevolezza della citata nota del 22/8/2000 e del relativo contenuto, così da rendere del tutto legittimo il rinvio per relationem, come da costante giurisprudenza sul punto (tra le altre, Sez. 5, n. 36913 del 5/6/2017, Tpia, Rv. 270758, in forza della quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova).

5.8. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alla medesima eccezione posta da [OSCURATO:PERSONA].

In aggiunta a quanto appena riportato, si precisa soltanto che la doglianza qui concerne anche le captazioni effettuate sulle utenze n. 348/2650607, in uso al [OSCURATO:PERSONA], e n. 349/1742693, in uso a [OSCURATO:PERSONA], sulle quali la motivazione stesa dalla Corte di appello risulta ancora adeguata, non manifestamente illogica ed immeritevole di censura.

In particolare, la sentenza ha precisato che, quanto alla prima utenza, a) emergevano chiari i gravi indizi di reato (anche in considerazione dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con oltre 60 grammi di cocaina); b) l'indispensabilità delle operazioni nasceva dalla necessità di identificare compiutamente i partecipi al sodalizio; c) l'impiego di strumenti estranei alla Procura della Repubblica originava dall'assenza di postazioni di ascolto libere presso gli stessi uffici.

In ordine, poi, all'utenza 349/1742693, la sentenza ha ancora individuato i gravi indizi di reato in materia di stupefacenti, l'assoluta necessità di procedere alle captazioni e l'impossibilità di utilizzare le strutture della Procura di Catania; in uno, peraltro, con il verosimile consumarsi delle condotte illecite nei territori di Giarre e Mascali (dove operavano "le persone attenzionate"), zone limitrofe a Taormina, così giustificando l'ascolto nel commissariato di questa località e garantendo un eventuale, immediato intervento.

5.9. Negli stessi termini, poi, risulta manifestamente infondata la comune eccezione di inutilizzabilità proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rimandando alle considerazioni appena espresse, il Collegio osserva che la questione è qui mossa con riguardo non soltanto alle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quelle (nn. 380/7043493 e 348/0620420) nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di decreti di urgenza del Pubblico ministero del 7/11/2000 e del 10/1/2001, e di convalida del G.i.p. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tutti allegati).

Ebbene, anche in ordine a queste utenze la motivazione della Corte di appello (sub posizioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non appare censurabile, nei termini di cui alla precedente parte di questa sentenza: la pronuncia impugnata, infatti, ha richiamato i gravi indizi di reato (l'attività di spaccio posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un gruppo criminale), l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini (alla luce degli elementi di indagine raccolti) e le ragioni di urgenza, legate alla circostanza (comune ad altri indagati) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già cambiato scheda telefonica e si temeva potesse farlo di nuovo a breve.

Anche l'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica aveva trovato congrua motivazione, (anche) nei termini in precedenza indicati, sul presupposto che, per un verso, le postazioni interne erano insufficienti (n. 380/7043493) o complete (n. 348/0620420), e, per altro verso, che il [OSCURATO:PERSONA] era "solito incontrare gli acquirenti a Giarre, paese molto vicino al territorio di Taormina", laddove le captazioni erano state poi effettuate.

Sul punto, peraltro, non possono accogliersi le censure difensive, che sostengono, da un lato, che le stesse esigenze investigative - mai riscontrate - ben avrebbero potuto esser soddisfatte anche con ascolto da Catania e collegamento telefonico con Taormina (argomento di merito che non scalfisce l'adeguatezza della motivazione), e, dall'altro, che l'affermazione della Corte non troverebbe alcun sostegno giurisprudenziale (argomento privo di fondamento, come sopra riportato).

5.10. Con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 268, comma 4 e ss., cod. proc. pen., ancora dedotta dal [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ne rileva l'evidente inammissibilità; si lamenta, infatti, che il pubblico ministero non avrebbe "apprestato, nel corso delle indagini, le garanzie" di cui alla norma, senza tuttavia circostanziare in alcun modo questa indicazione e solo censurando di apparenza la relativa motivazione.

La quale, per contro, ha sottolineato - con argomento da confermare - che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il mancato avviso al difensore del deposito nella segreteria del pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità (non espressamente prevista) né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 cod. proc. pen., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 dello stesso codice (tra le altre, Sez. 3, n. 33587 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tola, Rv. 264522; Sez. 3, n. 48161 del 18/11/2009, V., Rv. 245511).

5.11. In ordine, di seguito, alla parte della censura [OSCURATO:PERSONA] relativa alla richiesta - sollevata in sede di appello e sempre con oggetto le intercettazioni - di rinviare il proprio intervento a dopo l'ascolto e l'ottenimento di copia dei file audio delle captazioni, per le quali era stata già avanzata domanda, si osserva quanto segue.

Dalla documentazione allegata allo stesso ricorso, risulta che il difensore dell'imputato, in vista della discussione in appello, aveva comunicato alla Procura della Repubblica di Catania di essersi accorto "che nel fascicolo processuale non erano presenti le bobine (e, dunque, i file audio) relative alle intercettazioni oggetto della trascrizione peritale e, più in generale, delle conversazioni captate"; lo stesso legale, dunque, aveva chiesto il rilascio di copia degli stessi file, "relativi a tutte le intercettazioni telefoniche operate nel presente procedimento penale"; il Procuratore della Repubblica, in data 29/1/2019, aveva trasmesso l'istanza stessa alla Corte di appello, il cui presidente aveva autorizzato quanto richiesto; il funzionario di cancelleria, infine, aveva comunicato al difensore (in calce alla stessa istanza) dove si trovavano le bobine in oggetto, specificando, comunque, che si trattava di supporti "datati non leggibili con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio" (quel che, peraltro, si legava a quanto indicato dal Procuratore della Repubblica, che - sulla stessa richiesta - aveva specificato che, "se autorizzato, l'istante dovrà avvalersi di propria strumentazione, atteso che questa Procura non dispone di apparecchi in grado di riprodurre i supporti ormai obsoleti").

Così richiamato il contenuto degli atti, la Corte osserva, in primo luogo, che non può esser riscontrata alcuna violazione del diritto di difesa: il legale del [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha chiesto ed ottenuto di estrarre copia dei file audio delle intercettazioni, con la sola precisazione di doversi munire di apposita strumentazione, non risultando idonea - data la vetustà dei supporti - quella disponibile presso i locali della Procura della Repubblica.5.12.

A ciò si aggiunga, peraltro, che l'istanza - formulata, si ribadisce, a ridosso dell'udienza di discussione in appello - evidenzia un contenuto palesemente inammissibile, perché generico ed esplorativo.

Premesso, infatti, che le intercettazioni erano state trascritte in primo grado da un perito, e che non risulta che l'attività di questi - svolta nel pieno contraddittorio - fosse stata oggetto di alcuna contestazione, neppure con l'atto di gravame (ad esempio, in ordine al numero delle conversazioni da trascrivere, od al loro effettivo contenuto), si osserva che se la difesa avesse avuto interesse ad un supplemento istruttorio sul punto avrebbe avuto l'onere di richiederlo ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., quel che, tuttavia, non era avvenuto.

Con l'atto di appello, infatti, il ricorrente si era limitato a contestare l'effettivo tenore delle conversazioni impiegate dal Tribunale, che, peraltro, il ricorso in esame lamenta essere state soltanto dieci "a fronte delle oltre 17.000".

Risulta evidente, dunque, che la questione concernente il contenuto di tutte le altre captazioni non era mai stata avanzata dalla difesa, che mai si era doluta dell'operato del perito, né mai aveva chiesto ai Giudici del merito di disporre la trascrizione anche di altre conversazioni utili alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

A ciò si aggiunga, infine, anche il profilo assolutamente generico dell'istanza sollevata dalla difesa - peraltro, a dieci anni dalla sentenza di primo grado e dopo circa nove anni di giudizio d'appello - che, pur consapevole che la responsabilità del ricorrente era stata fondata su sole 10 captazioni, chiedeva il rilascio dei file relativi a "tutte le intercettazioni telefoniche operate nel presente procedimento penale", con carattere, dunque, palesemente esplorativo e non ammissibile L. C- c.0 Lvc.3‘.•

5.13. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], infine, questi non aveva proposto uno specifico argomento di gravame in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni, chiedendo soltanto - con motivi aggiunti - che l'eccezione proposta da altri venisse estesa anche alla sua posizione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.; in assenza di elementi specifici, quindi, si rimanda a quanto appena esposto sul punto in ordine ai ricorsi già trattati.

6. Un ulteriore motivo presente in varie impugnazioni attiene all'applicazione dell'indulto di cui alla

I. 31 luglio 2006, n. 241, che si lamenta dichiarato per alcuni imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non per altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), senza motivazione e pur ricorrendone i presupposti.

Ebbene, la Corte osserva che - per costante e condiviso indirizzo - la questione relativa all'applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito l'abbia presa in esame e l'abbia risolta negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che, allorché l'applicazione dell'indulto non risulti richiesta nelle fasi di merito, la stessa non è deducibile in cassazione (Sez. u, n. 2333 del 3/2/1995, Aversa, Rv. 200263; successivamente, tra le altre, Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019, Catone, Rv. 278506).

Esattamente come nel caso di specie, non risultando dai ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l'istituto fosse stato richiesto in appello.

Con riguardo, di seguito, alle singole posizioni processuali, e con esclusione dei motivi comuni già trattati, si osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A

7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati.

7.1. In ordine, innanzitutto, all'esistenza della fattispecie associativa di cui al capo A) ed al profilo psicologico della condotta contestata, la comune doglianza appare, per un verso, del tutto generica (poche righe alla pag. 19), e, per altro verso, estranea alla motivazione della sentenza, che ha confermato la sussistenza del vincolo e la piena adesione allo stesso da parte di ricorrenti con argomento logico e fondato su concreti elementi istruttori, peraltro neppure citati nell'impugnazione.

7.2. Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le altre, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini, Rv. 255491; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Calì, Rv. 251011); con riferimento ai quali, poi, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 in esame, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232).

A tale ultimo riguardo, peraltro, la nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo.

Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez.

U., n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez.

U., n. 30 del 27 settembre 1995; Sez.

U., n. 16 del 5 ottobre 1994.

Tra le altre, Sez. 3, n. 36208 del 16/5/2019, Perna+altri, non massimata).

7.3. Tanto premesso in generale, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, sottolineando - con argomento in fatto qui non censurabile - che il complesso delle intercettazioni (18/7/2000-6/11/2000) aveva fatto emergere una struttura stabile tra almeno tre soggetti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - finalizzata all'acquisto ed allo spaccio di cocaina (non di marijuana, come anche contestato) sulla piazza di Taormina e [OSCURATO:PERSONA]; una struttura con distribuzione di ruoli ([OSCURATO:PERSONA] provvedeva all'approvvigionamento, [OSCURATO:PERSONA] alla collocazione sul mercato e [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio al minuto, oltre a collaborare con [OSCURATO:PERSONA]); una attività reiterata e stabile, come da linguaggio criptico comunemente impiegato, espressione di comportamenti consolidati; un'attività autonoma, come da contabilità comune relativa alle movimentazioni di danaro; un vincolo solidaristico tra tutti, emerso, ad esempio, quando [OSCURATO:PERSONA] si era interessato per far fronte alle necessità economiche del [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di questi.

Con particolare riguardo alla esistenza dell'associazione ed alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi, la sentenza ha richiamato numerose conversazioni tra i due, ed anche con [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 14- 15), sulle quali, peraltro, i ricorsi ancora non spendono alcun commento; elementi di prova dai quali emergeva non solo la piena responsabilità dei due ricorrenti, ma anche il loro ruolo paritetico e comune, con esclusione, quindi, delle posizioni apicali contestate in rubrica.

7.4. In ordine, poi, alla possibile qualificazione del vincolo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, si sottolinea innanzitutto la genericità della doglianza, che richiama soltanto il numero esiguo dei partecipanti di cui alla pag. 15 della sentenza.

Lo stesso motivo comune, inoltre, trascura del tutto il logico ed adeguato argomento (pag. 16) con il quale la Corte di appello ha evidenziato - ancora con motivazione in fatto insuscettibile di censura - che l'ammontare delle somme "movimentate" con il traffico illecito (vari milioni di lire dell'epoca), l'ampiezza del giro di affari, la necessità di continui viaggi per l'approvvigionamento della sostanza poi da cedere, ebbene tutto ciò non appariva compatibile con la fattispecie lieve invocata.

Con la precisazione, peraltro, che la compagine associativa autonomamente prevista dal comma 6 in esame è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità; di questo, tuttavia, i ricorsi non fanno alcun cenno, né indicano elementi eventualmente offerti ai Giudici del merito sul punto e non valutati.

7.5. Da ultimo, quanto al bis in idem lamentato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un precedente giudicato su condotta commessa il 4/10/2000, basti qui richiamare la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che questo episodio non era stato oggetto di contestazione nel presente processo, nel quale i reati fine si riferiscono tutti a date diverse da quella indicata.

Nessun elemento, poi, è indicato nel ricorso a sostegno dell'eccezione, non emergendo peraltro alcun argomento per ritenere che pure la contestazione più aperta di cui ai capi A) e B) abbia per oggetto - con certezza - anche il delitto precedentemente giudicato.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] B

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato, ad eccezione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

8.1. Con riferimento, in primo luogo, all'identificazione dello stesso quale utente di una certa linea telefonica, la censura proposta risulta del tutto priva di fondamento.

Il ricorrente, in particolare, afferma che la Corte di appello avrebbe impiegato al riguardo conversazioni mai trascritte e risultanti solo dai brogliacci, ossia da atti mai regolarmente acquisiti al processo; questa censura, tuttavia, è solo meramente asserita, priva di ogni conforto documentale e, dunque, inammissibile.

A ciò si aggiunga, peraltro, che - come da costante giurisprudenza - in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni effettuate dai periti non determina l'inutilizzabilità delle conversazioni valorizzate nel provvedimento giudiziario, potendosi unicamente eccepire - ipotesi estranea al caso di specie - la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, che non implicano l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e attengono a un mezzo di ricerca della prova e non ad un mezzo di assunzione anticipata della stessa (tra le altre, Sez. 5, n. 47270 del 15/7/2019, Zuccaro, Rv. 277649).

8.2. Deve essere confermata, allora, la motivazione redatta sul punto dal Giudice del gravame, che - richiamando captazioni del 18/11/2000, 16/12/2000, 18/12/2000 e 10/1/2001, oltre alla sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha riferito con assoluta certezza l'uso dell'utenza n. 349/7375428 proprio a [OSCURATO:PERSONA].

8.3. In ordine, poi, alla sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al quinto e sesto motivo di ricorso, il Collegio ne evidenzia ancora la palese infondatezza; la Corte di appello - con solido argomento logico-giuridico, ancora immune da vizi - ha infatti ricostruito l'ampio tessuto probatorio a sostegno della contestazione, nei suoi tratti oggettivi e soggettivi, così confermando non solo l'effettiva operatività del sodalizio, ma anche la partecipazione allo stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA].

Questi, in particolare, aveva eseguito numerosi viaggi in Calabria, insieme a [OSCURATO:PERSONA], proprio per approvvigionare la struttura di stupefacente; le molte conversazioni richiamate in sentenza - non contestate nel loro contenuto - confermano appieno questa conclusione, così dando conto dei frequenti traffici di sostanza tra Calabria e Sicilia, del continuo rifornirsi dagli stessi soggetti, dell'impiego di un linguaggio convenzionale (i "CD", "pacchi di latte"), ad evidenza di rapporti illeciti ormai consolidati tra tutti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

In forza di questo ampio materiale istruttorio, la sentenza ha quindi concluso che non di un "concorso sporadico, occasionale e saltuario" si trattava, ma di una struttura sufficientemente organizzata per una serie indeterminata di condotte ex d.P.R. n. 309 del 1990, e che [OSCURATO:PERSONA] vi aveva svolto un ruolo significativo; questi, infatti: 1) aveva più volte coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di sostanza dai fornitori calabresi; 2) aveva recuperato il danaro da utilizzare per tali operazioni; 3) aveva tenuto rapporti con soggetti che smerciavano lo stupefacente; 4) aveva mantenuto contatti, oltre che con il fratello [OSCURATO:PERSONA], anche con [OSCURATO:PERSONA] (che spacciava al dettaglio, fornendo i mezzi per l'acquisto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, oltre ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] in Calabria, deteneva la sostanza).

8.4. Un argomento adeguato e rigoroso, dunque, privo di qualunque aporia ed al quale non si possono opporre le affermazioni che sostengono il ricorso; con le quali, infatti, per un verso si lamentano carenze motivazionali non ravvisabili, e, per altro verso, si introducono elementi di fatto (come l'interesse individuale che ognuno avrebbe inteso perseguire) non ammissibili in sede di legittimità.

E senza che rilevi, peraltro, il breve lasso di tempo che avrebbe visto il [OSCURATO:PERSONA] aderire alla consorteria; per condiviso indirizzo, infatti, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (tra le molte, Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440).

Esattamente quanto riscontrato nella vicenda in esame, come emerge dalla più che adeguata e logica motivazione appena richiamata.

8.5. Non può essere accolta, di seguito, neppure la settima censura proposta, che contesta la mancata assoluzione dal delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in assenza di elementi relativi alla tipologia dello stupefacente interessato dalle condotte.

Al riguardo, basti osservare che dal contenuto delle captazioni richiamate in sentenza, così come dalla pronuncia ormai irrevocabile a carico del [OSCURATO:PERSONA], emerge con evidenza che la sostanza trattata era cocaina, non anche droga leggera (dal che, peraltro, l'assoluzione di tutti gli imputati dalla contestazione di cui all'art. 73, comma 4).

Come confermato, peraltro, dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - condannato anche per il capo B) - era stato arrestato in possesso proprio di 62 grammi di cocaina.

8.6. Con riguardo, poi, alla mancata derubricazione della fattispecie associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, questa è stata esclusa dalla Corte di appello ancora con argomento non censurabile, ossia in ragione del quantitativo di stupefacente oggetto dei numerosi acquisti presso i fornitori calabresi.

D'altronde, il diffuso compendio motivazionale sopra richiamato, la frequenza degli approvvigionamenti, la quantità di contatti, tutto ciò ha condotto la Corte ad escludere con argomento logico l'ipotesi lieve invocata, della quale, peraltro, anche il ricorso non ha indicato alcun eventuale presupposto; da identificare, pacificamente, nella circostanza - già richiamata - che i sodali abbiano programmato soltanto la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con episodi di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Di ciò, tuttavia, il ricorso non individua elementi certi, eventualmente emersi dall'istruttoria e non valutati dal Collegio, così emergendo l'inammissibilità anche di questa censura.8.7.

In ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza gli avrebbe irrogato una pena eccessiva e, soprattutto, immotivatamente più elevata rispetto a quella applicata ad altri imputati in posizioni identiche; ciò varrebbe per l'aumento a titolo di continuazione sull'art. 74, disposto - con riguardo all'art. 73, comma 1 (sempre nel capo B) - nella misura di un anno di reclusione, a fronte dei 4 mesi irrogati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei 3 mesi irrogati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8.8. La censura risulta fondata.

Nel corpo della motivazione, infatti, non si scorge una ragione che giustifichi questa differenza sanzionatoria, specie considerando che [OSCURATO:PERSONA] - inizialmente imputato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (promotore, organizzatore e dirigente) - è stato infine riconosciuto colpevole ai sensi dell'art. 74, comma 2, in quanto la Corte di appello ne ha escluso i compiti apicali contestati in rubrica, affermando espressamente che egli "aveva avuto nella vicenda in esame un ruolo sì di primo piano, ma paritario rispetto agli altri sodali".

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso nel resto e declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 9.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta parzialmente fondato.

9.1. Inammissibile, innanzitutto, è l'impugnazione nella lunga parte (pagg. 12-22) in cui si censura il significato attribuito dalla Corte di appello al contenuto delle intercettazioni, se ne analizza compiutamente il testo, lo si collega con quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei suoi interrogatori, lo si riscontra con quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini; così da concludere che il ricorrente avrebbe soltanto fatto uso di stupefacenti, peraltro per un breve periodo, così entrando in contatto prima con [OSCURATO:PERSONA], quindi con [OSCURATO:PERSONA], ma solo per acquistare sostanza per uso personale e senza alcun intervento in qualsivoglia associazione, alla quale, infatti, non avrebbe fornito alcun contributo.

Ebbene, appare evidente il carattere fattuale di tutte queste considerazioni, legate all'interpretazione del materiale istruttorio e proprie della sola fase di merito; con gli stessi argomenti, dunque, il ricorso tende ad ottenere dalla Corte di legittimità una inammissibile - perché non consentita - lettura alternativa delle medesime emergenze dibattimentali, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. 23 j'l

9.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, pronunciandosi proprio sulla questione in oggetto, ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su un esame istruttorio non manifestamente illogico (soprattutto quanto al materiale intercettivo), oltre che privo di contraddizioni; come tale, dunque, immeritevole di censura.

In particolare, sono stati ricostruiti i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l'arresto di questi (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con [OSCURATO:PERSONA], tutti con oggetto la sostanza stupefacente e tutti in concomitanza con le trasferte che questi due facevano in Calabria per approvvigionarsi.

Tra le altre, quelle del 26/10/2000, quando: a) il ricorrente aveva chiesto all'altro se aveva qualcosa per un suo amico assessore, e [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto che la macchina poteva "dargliela, può venderla", con evidente richiamo alla disponibilità di droga; b) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con il [OSCURATO:PERSONA] di una somma "comune" da consegnare ad una terza persona, per una questione nota ad entrambi, riferendo "che un'altra milionata te la faccio avere" e ricevendo come risposta che "noi possiamo una milionata".

Peraltro, nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se poteva andare a parlare con questa persona (ricevendo risposta negativa), ad evidenza del carattere comune della questione.

Da ulteriori chiamate, inoltre, era risultato che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato un assegno a garanzia di un debito, e che questo titolo era stato posto improvvisamente all'incasso; dal che, numerose telefonate, o comunque contatti, tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], per arginare la situazione.

In quel contesto, ed a fronte delle sollecitazioni anche del complice, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di poter versare un'altra "milionata" o, quantomeno, 700.000 lire.

Dopo circa dieci giorni, peraltro, ed ancora in concomitanza con un altro viaggio di approvvigionamento di sostanza (come da contatti per l'acquisto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al ricorrente se avesse disponibilità di danaro, anche con assegno, evidentemente per pagare una fornitura.

Anche in altre conversazioni, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto danari al [OSCURATO:PERSONA] per procurare stupefacente, pur trovando talvolta difficoltà in tale attività di reperimento, anche in Calabria.

In forza di questi elementi, la Corte di appello ha quindi concluso che il ricorrente era ben a conoscenza della ragione delle trasferte del [OSCURATO:PERSONA] nel Continente; la richiesta di stupefacente, che pur il [OSCURATO:PERSONA] faceva, doveva necessariamente esser collegata all'approvvigionamento che il [OSCURATO:PERSONA] andava a compiere proprio nel territorio calabrese.

Come confermato, peraltro, proprio dal fatto che in più occasioni, prima di muoversi verso quei luoghi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto soldi al [OSCURATO:PERSONA]; quel che - con argomento logico - la sentenza ha ritenuto incompatibile con la tesi difensiva, ancora qui proposta, della figura di mero ed occasionale consumatore, propria del ricorrente, specie se rapportato alle ingenti somme trattate.

Palesemente infondata, ancora, è stata ritenuta la stessa tesi laddove riferisce tali passaggi di danaro ad un credito che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto con il [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di pezzi di ricambio per auto, credito poi passato al [OSCURATO:PERSONA] (dopo l'arresto dell'altro), non è dato sapere per quale motivo.

Ancora di rilievo, poi, ulteriori conversazioni del novembre 2000, con le quali il ricorrente sollecitava al [OSCURATO:PERSONA] la consegna "di biglietti per lo stadio", da dare ad un "suo compare" l'indomani; al riguardo, la sentenza ha evidenziato, per un verso, il pacifico riferimento dei "biglietti" allo stupefacente (come da sentenza irrevocabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) e, per altro verso, il fatto che la comunicazione era nuovamente avvenuta quando il complice si trovava in Calabria proprio per rifornirsi.

Dal che, ancora, l'appuntamento tra i due per incontrarsi al rientro del [OSCURATO:PERSONA], la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Analogamente, il 15/1/2001 quest'ultimo aveva chiesto altri danari al [OSCURATO:PERSONA], proprio perché doveva andare in Calabria, e il ricorrente gli aveva risposto che poteva dargliene addirittura più di quanti richiesti.

Appena il 19/1, peraltro, l'imputato aveva sollecitato l'arrivo della sostanza, dovendo fare una consegna, proprio mentre l'altro si trovava ancora in Calabria (trattando una fornitura con [OSCURATO:PERSONA]).

9.3. Alla luce di questi elementi, la Corte di appello ha dunque, innanzitutto, confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle condotte di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando - con argomento non manifestamente illogico e che sfugge a censure di puro merito - il frequente acquisto di stupefacenti da parte del ricorrente, che - servendosi delle trasferte del [OSCURATO:PERSONA] in Calabria - commissionava forniture di cocaina, previa corresponsione delle somme necessarie.

9.4. La stessa decisione, tuttavia, appare censurabile nella parte in cui, proprio muovendo dai ripetuti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tema di stupefacenti, conclude anche per l'adesione del primo all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

Dal tenore delle conversazioni riportate nella sentenza, e sopra richiamate, risulta infatti saldamente accertato che: a) [OSCURATO:PERSONA] acquistava spesso stupefacente (cocaina), forse per sé e sicuramente da cedere a terzi (il "compare", l'"amico assessore"), rifornendosi prima da [OSCURATO:PERSONA] e - dopo l'arresto di questi (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - dal [OSCURATO:PERSONA]; b) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva così maturato un debito verso [OSCURATO:PERSONA], del cui recupero era stato incaricato (proprio da [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto dell'altro; c) questa circostanza aveva trovato conferma in un assegno in bianco dato dal [OSCURATO:PERSONA] in garanzia, e poi posto all'incasso contro la sue aspettative; d) quando [OSCURATO:PERSONA] acquistava sostanza anche per conto di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva a questi il pagamento anticipato della somma, se non un assegno.9.5.

Dalle stesse intercettazioni, invece, non emerge con adeguata chiarezza la partecipazione del ricorrente al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], invero riconosciuta dalla Corte di appello con motivazione carente, dunque censurabile.

La sentenza, infatti, 1) ha riconosciuto l'affectio del [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], saputo delle difficoltà economiche dell'altro quanto al pagamento delle forniture, "cerca di aiutarlo e di venirgli incontro", senza indicazioni ulteriori; 2) richiamando l'assegno già menzionato, ha affermato che risultava a garanzia di un debito "contratto nell'interesse del gruppo", senza, tuttavia, circostanziare quest'ultima precisazione, né indicarne il fondamento istruttorio; 3) ha sostenuto che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], prima di partire per la Calabria, chiedesse i soldi al [OSCURATO:PERSONA] è "in radice incompatibile con la semplice figura di acquirente per sporadico ed occasionale uso personale, specie se rapportata alle somme consegnate", senza, tuttavia, valutare la compatibilità della medesima circostanza con l'attività di spacciatore di cocaina che la stessa sentenza ha riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA], anche al di fuori dell'associazione.

Tale carenza argomentativa, peraltro, risulta ancor più evidente alla luce delle dichiarazioni che proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva reso in sede di indagine, richiamate in sentenza ed allegate al ricorso, con le quali aveva affermato che "[OSCURATO:PERSONA] era un cliente di [OSCURATO:PERSONA]...anche io qualche volta gli ho ceduto qualche grammo di cocaina, che ancora ci dovrei avere un milione...[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto qualche grammo di cocaina per passarla a questo suo amico assessore"; ebbene, anche queste parole confermano chiaramente, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la veste di acquirente di sostanza fornita dal [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo di spacciatore verso terzi, ma non anche - con sufficiente evidenza - l'adesione al sodalizio criminale del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano parte.

Infine, ed ancora con percorso argomentativo lacunoso, dunque viziato, la sentenza ha individuato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione come quello di "finanziatore e stabile acquirente"; senza chiarire, tuttavia, da quali fonti istruttorie si traeva il convincimento che il ricorrente avesse consapevolezza di rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] (prima) e dal [OSCURATO:PERSONA] (poi) non quali spacciatori singoli, ma quali espressione di un gruppo organizzato che lo stesso ricorrente - con i suoi frequenti acquisti - avrebbe contribuito ad alimentare.

9.6. Con riferimento, ancora, al ruolo riconosciuto in sentenza, la Corte ritiene poi fondata anche la dedotta violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen.

Sul punto, occorre innanzitutto ribadire che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'Iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez.

U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051).

In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785; in termini anche Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866; sul punto, Sez. 2, n. 16827 del 7/3/2019, Furiassi, Rv. 276210).

Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" - inteso come episodio della vita umana - va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv. 257015), invero non ravvisabili qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655; Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavallari, Rv. 258941).

9.7. Tanto premesso in termini generali, la Corte ritiene talloraiche il motivo di ricorso sia fondato; il Giudice di appello, infatti, non ha neppure preso in esame il ruolo contestato al [OSCURATO:PERSONA] in rubrica (procacciatore di clienti e rivenditore al minuto), ed ha riconosciuto tout court quello sopra richiamato di "finanziatore e stabile acquirente".

Ebbene, questa conclusione non sarebbe, di per sé, in contrasto con le norme citate, qualora la condotta fosse stata comunque "contenuta" nell'ambito del contestato art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, specie a fronte di ruoli che la stessa sentenza indica come "intercambiabili"; diversamente, il contrasto con l'art. 521 cod. proc. pen. si ravvisa per il fatto che al [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto un ruolo apicale inquadrato nel comma 1 dell'art. 74 in oggetto, con evidente aggravamento della posizione riconosciuta.

Ciò, peraltro, anche se il trattamento sanzionatorio è stato poi calcolato ai sensi dell'art. 74, comma 2, di cui all'imputazione.Ne consegue l'annullamento della sentenza, quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato; con l'impugnazione, infatti, lo stesso tende ad ottenere una differente valutazione del materiale istruttorio esaminato dai Giudici del merito (deposizione Pappalardo, allegata solo in piccolo stralcio, ed alcune intercettazioni, delle quali si offre un'altra lettura), invero non consentita alla Corte di cassazione e, dunque, inammissibile.

Lo stesso atto, peraltro, trascura che la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato ancora con una motivazione adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva della illogicità denunciata.

10.1. La sentenza, in particolare, ha richiamato numerose conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato (il presente ricorrente), dalle quali emergeva che quest'ultimo era a conoscenza del motivo per il quale l'altro si recava spesso in Calabria, ossia l'approvvigionamento di stupefacente.

Il contributo offerto dall'[OSCURATO:PERSONA] era risultato di varia natura, come il procurare una macchina a [OSCURATO:PERSONA] per il viaggio (quando, peraltro, questi gli ricordava che stava lavorando non solo per sé, ma anche per lui) o l'emettere un assegno in corrispettivo della sostanza (oggetto, poi, di alcune captazioni).

Dalle stesse conversazioni, peraltro, ben emerge la consapevolezza del ricorrente del proprio ruolo nell'associazione di cui al capo B), così come di quello del cognato e di altri sodali, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cutuli.

Particolarmente sintomatiche, al riguardo, risultano le conversazioni dal 19 al 23/12/2000, quando il [OSCURATO:PERSONA], rifornitosi in Calabria, parlava con l'[OSCURATO:PERSONA], e gli riferiva (di fatto) di aver smerciato tutto molto rapidamente, tanto da non avere più niente con sé; a quel punto, il ricorrente faceva presente di avere "una processione" a casa propria, chiedendo pertanto all'altro di reperire nuova sostanza al più presto.

Significativa della piena consapevolezza ed adesione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla consorteria, poi, è anche la conversazione del 30/12/2000, quando [OSCURATO:PERSONA] gli comunicava di aver appena subito una perquisizione alla casa di Mascali; il ricorrente, preoccupato, chiedeva allora conferma del fatto che lì non ci fosse nulla di nascosto, mostrando quindi piena conoscenza dei luoghi di occultamento dello stupefacente, tipica espressione della fattispecie associativa.

Dal che, la corretta qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro insuscettibile di esser superata da una differente lettura del materiale probatorio, come quella espressamente proposta con il ricorso.

Che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.11.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

11.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, il carattere palesemente fattuale - quindi non ammissibile - del motivo in punto di responsabilità, con il quale vengono sollevate questioni di puro merito e, in relazione alle stesse, si lamenta la lettura che la Corte di appello ha effettuato del materiale probatorio; ciò, in particolare, quanto al periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito all'associazione di cui al capo B), al contenuto delle conversazioni che lo interessano ed ai rapporti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Questioni proprie del giudizio di cognizione e sulle quali, pertanto, questa Corte non può esprimersi.

11.2. Il ricorso, peraltro, trascura l'ampia ed adeguata motivazione con la quale i Giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato, richiamando diffusi esiti istruttori ed analizzando in modo logico e complessivo le numerose conversazioni intercettate.

Ebbene, da questo compendio - di cui il ricorso non afferma di aver offerto, in appello, alcuna ragionevole lettura alternativa - emerge che, alla fine del 2000, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto molti rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], tutti in materia di stupefacenti (come confermato, peraltro, dalla sentenza - irrevocabile - a carico del [OSCURATO:PERSONA]), dato che i "siciliani" ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri) erano interessati ad acquistare sostanze dai "calabresi" (per l'appunto [OSCURATO:PERSONA], con la complicità di [OSCURATO:PERSONA]).

Le conversazioni, al riguardo, danno conto di ripetuti contatti, di trasferte e di discussioni sui prezzi (ad esempio proprio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fino alla consegna dello stupefacente.

11.3. Da questi molti elementi, e con motivazione del tutto adeguata, la Corte di appello ha quindi concluso che il ricorrente si era reso costantemente disponibile a fornire all'associazione di cui al capo B) la sostanza di cui la stessa aveva bisogno; una disponibilità - sovente tradottasi in effettive consegne - che doveva dunque ritenersi espressione proprio di un'adesione al sodalizio, ai sensi dell'art. 74 in rubrica, e non di una mera cooperazione con un singolo soggetto.

Al riguardo, il Collegio ha infatti sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, di volta in volta, a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA], perfettamente fungibili come referenti della struttura siciliana; questo, peraltro, ben emergeva dalla stabilità dei contatti, dalla brevità delle conversazioni, dal linguaggio criptico (i "salami", i "CD"), dal rimando - subito compreso dall'interlocutore - a situazioni pregresse o, comunque, all'effettivo oggetto del contatto, che avveniva anche via SMS, così sottolineando che non occorreva spendere molte parole.

Ancora, la sentenza ha rilevato la consapevolezza, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] si muoveva in un contesto più ampio ed era a contatto con molti clienti.

Analogamente, poi, la Corte ha concluso quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], con il quale si parlava spesso di "CD", peraltro citando importi di "8.500" o "8.000".

Con questi argomenti, dunque, la sentenza ha fatto corretta applicazione del costante principio per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (tra le altre, Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945).

11.4. In ordine, poi, alla censura per cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conosciuto ulteriori componenti del sodalizio, la sentenza ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza sul punto, a mente della quale, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (tra le altre, Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232); elementi adeguatamente riscontrati nel caso di specie, come risulta dalla solida motivazione della Corte di appello qui richiamata.

11.5. Con riguardo, infine, al tempo di adesione all'associazione illecita, che - a giudizio della difesa - sarebbe emerso dagli atti come contenuto, si rimanda alle considerazioni già sopra riportate sulla scarsa incidenza del profilo nell'ottica della responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 in esame.

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

12.1. Con riferimento alla prima censura, che lamenta il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio osserva che la sentenza contiene una motivazione del tutto congrua e priva di illogicità manifesta; con la quale, in particolare, sono stati sottolineati la quantità e qualità dello stupefacente compravenduto, il rilevante arco temporale ed il numero elevato di acquirenti raggiunti dal sodalizio criminale; elementi in fatto - tutti - che il ricorso non contesta affatto, non contenendo alcuna censura in punto di responsabilità.

E ciò, peraltro, a prescindere dal mancato sequestro di sostanze o di danari, atteso che le intercettazioni effettuate - e la congrua lettura che ne ha offerto la Corte di merito, ancora estranea a doglianze difensive - hanno consentito comunque di accertare la sussistenza dell'associazione di cui al capo B), l'oggetto dei suoi traffici illeciti e la portata complessiva degli stessi.

12.2. In ordine, poi, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il Collegio osserva che la mancata pronuncia della Corte di appello ben si concilia con l'assoluta genericità della censura di merito; con la quale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare che, "alla luce delle argomentazioni già svolte a sostegno della mancanza di responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati ai capi B) e D), doveroso appare il riconoscimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dell'attenuante della minima importanza dell'opera prestata ex art.114 c.p." L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

13.1. Il primo motivo di censura appare all'evidenza generico e basato su argomenti di puro merito, quindi inammissibile, lamentando che le intercettazioni "sbandierate dalla pubblica accusa come prova granitica altro non sono che colloqui di ordinaria quotidianità"; concetto ribadito più avanti, peraltro, dove si sostiene che le conversazioni tra il ricorrente ed il fratello Daniele avrebbero avuto ad oggetto davvero una macchina (un trattore), non sostanza stupefacente.

Ancora con affermazioni prive di specificità, poi, si contesta l'assenza di prova circa la partecipazione del soggetto al sodalizio, rilevando peraltro che la Corte di appello non avrebbe affrontato i motivi di gravame con i quali si denunciava l'assoluta irrilevanza degli elementi di prova forniti dalle intercettazioni.

Ebbene, con questa censura generica il ricorso trascura del tutto la motivazione redatta dal Giudice del gravame, che ha invece riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ancora con argomento solido e logico, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo del vizio denunciato.

13.2. La sentenza, infatti, ha evidenziato che le numerose conversazioni in atti, tutte relative all'acquisto della "macchina", non potevano riferirsi che allo stupefacente, risultando peraltro non spiegato, diversamente, come mai il [OSCURATO:PERSONA] non avesse trattato personalmente con i venditori calabresi, ma si fosse servito del [OSCURATO:PERSONA], che abitualmente acquistava sostanza proprio in Calabria.

La stessa pronuncia impugnata, ancora, ha richiamato la conversazione del 9/11/2000, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato anche di [OSCURATO:PERSONA], poi coinvolto nell'indagine ed odierno ricorrente.

13.3. Quest'ultima intercettazione, peraltro, è stata adeguatamente letta in un contesto unitario con altre, precedenti e successive, le quali avevano evidenziato che: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] aveva programmato con [OSCURATO:PERSONA] un viaggio per approvvigionarsi di stupefacente, cercando di procurare il danaro necessario; b) il 13/11, [OSCURATO:PERSONA] si era informato dal [OSCURATO:PERSONA] se fosse riuscito a rifornirsi; c) il 15/11, il [OSCURATO:PERSONA] era andato in Calabria insieme a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]; d) questo viaggio era certamente finalizzato all'acquisto di una partita di stupefacenti - circostanza conosciuta dal ricorrente -, come confermato da numerose conversazioni che la sentenza indica alla pag. 32; e) il 12/1/2001, [OSCURATO:PERSONA] era andato in Calabria, insieme al fratello ed al [OSCURATO:PERSONA], per acquistare stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA]; f) l'indomani vi erano state conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, nel corso delle quali il primo aveva dato all'altro il numero di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto recarsi; g) le comunicazioni dei giorni successivi, tra il 15 ed il 19 gennaio, avevano provato come le trattative per la "macchina" fossero ormai molto avanzate, salvo però arrestarsi per questioni economiche, visto che il prezzo proposto al [OSCURATO:PERSONA] "dagli amici" era superiore a quello prospettato da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

Il fallimento dell'accordo, peraltro, aveva suscitato le ire di [OSCURATO:PERSONA], che accompagnava il [OSCURATO:PERSONA], così ulteriormente confermando che l'oggetto della trattativa era una partita di stupefacente, contrariamente alla tesi del presente ricorso (e come ulteriormente emerso da una conversazione del 18/1/2001 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato per delitti su stupefacenti, che aveva chiesto all'altro di non parlare più per telefono proprio di macchine, "perché lui, per le macchine, si è rovinato ed è sotto processo da quattro anni.").

Ebbene, questa ampia e solida lettura non ha trovato alcuna effettiva e concreta censura nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], generico sul punto, così da imporsi la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo.

13.4. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche quanto al successivo, a mente del quale - in assenza di droga in sequestro - si sarebbe dovuta riconoscere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, non quella (più grave) di cui al comma 1.

Questa censura, tuttavia, non considera che - come da sentenza impugnata - l'intera istruttoria aveva provato che l'oggetto dei traffici illeciti, delle trasferte in Calabria, delle trattative e delle cessioni era costituito dalla cocaina, così giustificandosi la conclusione raggiunta dalle sentenze di merito.

13.5. Con riguardo, infine, alla invocata riqualificazione delle condotte ai sensi degli artt. 73, comma 5, 74, comma 6, decreto citato, si osserva che la questione non aveva formato oggetto dell'appello del [OSCURATO:PERSONA], non potendo, dunque, esser proposta per la prima volta innanzi a questa Corte.

Con tale motivo, peraltro, il ricorso si pone al di fuori dell'alveo di ammissibilità dell'art. 32 606 cod. proc. pen., in quanto non contesta un passaggio della motivazione sul punto, ma si limita ad affermare - in modo apodittico - che il Collegio di appello "avrebbe dovuto" riqualificare i fatti nei termini richiesti, anche "in mancanza di sequestri addebitabili a [OSCURATO:PERSONA] e quindi in mancanza di riscontri oggettivi sulla effettiva quantità di stupefacente detenuto".

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiara inammissibile.

14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

14.1. Con riguardo alla prima censura, con la quale si contesta il concorso dell'imputato nel capo B1), difettandone gli elementi oggettivi e soggettivi, il Collegio osserva che la questione è stata affrontata dalla Corte di appello e superata con argomenti adeguati, fondati su logica lettura delle emergenze istruttorie e, dunque, non censurabile; specie, peraltro, con argomenti di fatto - quelli del ricorso - con i quali si tende ad offrire una ricostruzione diversa delle stesse vicende scrutinate dai Giudici del merito.

14.2. La sentenza impugnata, in particolare, ha esaminato le trattative tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di cocaina (che l'ultimo avrebbe dovuto vendere agli altri), comunemente chiamata "macchina"; a tale ultimo proposito, è stata evidenziata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con la quale il primo chiedeva se la sostanza fosse destinata o meno al mercato di Giarre), come un'altra tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Orazio (Campo), nella quale quest'ultimo invitava l'altro a non parlare di "macchine" al telefono, perché lui - proprio a causa delle "macchine" - era sotto processo da quattro anni.

Ancora sul punto, poi, è stato sottolineato il riferimento esplicito alla "cocaina" fatto da [OSCURATO:PERSONA] in attesa di parlare con [OSCURATO:PERSONA], così come la qualità che [OSCURATO:PERSONA] aveva reclamizzato al [OSCURATO:PERSONA] quanto al prodotto in trattativa, "garantito al 101%".

14.3. Dalle stesse captazioni, per come logicamente interpretate dalla Corte di appello, risulta poi che il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza dell'oggetto del traffico illecito, dato che ne aveva anche trattato il prezzo; questo, peraltro, era poi risultato superiore nelle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così che l'affare non era infine andato in porto, determinando l'ira di quest'ultimo (ira altrimenti non giustificabile, qualora gli accordi avessero avuto ad oggetto soltanto autovetture, come sostenuto dalla difesa).

14.4. In forza di queste affermazioni, la Corte di appello ha quindi ( congruamente riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario tra venditore ed acquirenti, ossia di colui che aveva offerto in vendita la sostanza, nella disponibilità di altri; responsabilità, peraltro, da individuare a prescindere dall'esito dell'operazione illecita, che, qualora positivo, avrebbe comportato una condanna per aver procurato ad altri lo stesso stupefacente.

14.5. Muovendo proprio dal mancato accordo sul prezzo, peraltro, il ricorso sostiene poi che, in ogni caso, la fattispecie avrebbe dovuto esser riconosciuta nella forma tentata, non in quella consumata; ebbene, questa tesi - che coinvolge anche l'eventuale prescrizione del reato (motivo 2.1) - non può essere accolta.

Per costante e condiviso indirizzo, infatti, la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263716.

Successivamente, tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244); esattamente Come nel caso di specie, come peraltro non contestato neppure dal [OSCURATO:PERSONA].

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

15.1. Con riguardo al primo motivo, non appare condivisibile la tesi che vorrebbe l'imputato condannato per una condotta estranea al capo di imputazione, a sua volta generico, da ciò derivando l'impossibilità di predisporre un'adeguata difesa.

Premesso che la questione non sembra esser stata sollevata con il gravame, si osserva, comunque, che il ricorrente è stato ritenuto responsabile per un episodio di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuto nel dicembre 2000 e coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ebbene, tutti questi soggetti, insieme ad altri, sono stati imputati nel capo B) della rubrica, che ha ad oggetto il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, "accertato nel gennaio-febbraio 2000 e dall'ottobre 2000 in permanenza attuale, nelle provincie di Catania, Messina, Catanzaro, Cosenza e [OSCURATO:PERSONA]." La condotta riconosciuta dalla Corte di appello, pertanto, non può ritenersi eccentrica rispetto all'oggetto della contestazione, e della stessa - nel corso del procedimento e del processo - sono di certo emersi elementi di fatto idonei per approntare una adeguata linea difensiva; quel che, peraltro, il ricorrente contesta con argomento viziato, trascurando che il materiale istruttorio poi impiegato per l'affermazione di responsabilità è stato formato ed acquisito nel rispetto di ogni canone di rito.La prima censura, pertanto, deve esser dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.

15.2. Ad analoghe conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche quanto alla seconda, che contesta alla sentenza di non aver adeguatamente riportato gli elementi a fondamento della condanna, così come i criteri di valutazione degli stessi; difetterebbero, quindi, sia un collegamento effettivo tra gli accadimenti, sia una motivazione che dia conto di questo legame.

Ebbene, in senso contrario si richiama la congrua e logica motivazione stesa dalla Corte di appello (pagg. 39-40), che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sull'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo B), con un impianto argomentativo palesemente privo di vizi.

In particolare, sono state riportate varie conversazioni del dicembre 2000, quando: a) il ricorrente aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], con il telefono di [OSCURATO:PERSONA], per avvisarlo che loro (i fornitori calabresi) non sarebbero andati in Sicilia a "discutere di CD" (ossia di cocaina), concordando dunque di incontrarsi in Calabria ed offrendo la disponibilità propria e quella di [OSCURATO:PERSONA]; b) il [OSCURATO:PERSONA] si era effettivamente recato in Calabria; c) [OSCURATO:PERSONA] - concordata con [OSCURATO:PERSONA] la cessione di 30 CD - aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA], per dargli l'incarico di prelevare alcuni "pacchi di latte da dare ad un suo cugino", ossia a [OSCURATO:PERSONA] (giunto nel frattempo in Calabria); d) [OSCURATO:PERSONA] aveva allora avvertito [OSCURATO:PERSONA] che stava aspettando un amico che gli avrebbe consegnato delle "carte", che lui poi gli avrebbe portato a casa; e) a quel punto, però, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto "che a casa sua non è possibile perché ci sono sua moglie e suo figlio, accordandosi per vedersi da un'altra parte".

Dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, era peraltro emerso che la consegna non era avvenuta nel giorno stabilito (18/12), in mancanza di pagamento, ma l'indomani, quando il [OSCURATO:PERSONA] era tornato in Sicilia, lì trovando il fratello Sebastiano "per fargli da staffetta".

Dal che, un argomento non manifestamente illogico a conferma della cessione di cocaina e, dunque, una pronuncia di condanna che sfugge al vizio motivazionale denunciato.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] C

16. Il ricorso di RaDisarda risulta manifestamente infondato.

16.1. In ordine alla prima censura, che riguarda il vincolo associativo di cui al capo C), del quale si contesta l'esistenza, il Collegio ne ritiene palese l'inammissibilità; il motivo, infatti, da un lato è volto ad una non consentita rilettura di elementi di puro merito (il contenuto delle intercettazioni), e, dall'altro, si sviluppa con affermazioni vaghe che ne minano la specificità (tra cui le conversazioni che "hanno un contenuto fortemente equivoco che non consente di condividere la ricostruzione operata dal Giudice di seconde cure" o la sentenza che non evidenzia "momenti di cointeressenza tra i soggetti agenti, circostanza questa di primaria importanza fondamentale in un contesto associativo".).

16.2. Con questi generici argomenti, dunque, l'atto risulta inidoneo a superare la motivazione stesa dalla Corte di appello, che - con valutazione congrua, immune da illogicità manifeste e fondata su corretta lettura delle emergenze istruttorie - ha riconosciuto la sussistenza dell'associazione di cui al capo C) in esame.

La sentenza, in particolare, ha sottolineato che il vincolo - più strutturato degli altri oggetto del processo - vedeva assegnato al [OSCURATO:PERSONA] il compito di individuare i canali di approvvigionamento (ad esempio con i calabresi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA]) ed organizzare i viaggi per il trasporto dello stupefacente; condotte, peraltro, tenute anche in regime di arresti domiciliari (ancora per reati su stupefacenti), tramite soggetti di fiducia, tra i quali, in particolare, [OSCURATO:PERSONA].

Di seguito, la sentenza ha richiamato numerose conversazioni (pagg. 66-68) dalle quali ha tratto elementi fortemente indiziari sull'esistenza dell'associazione: a) una ripartizione di ruoli, anche se spesso intercambiabili (quel che non appare frutto di contraddizione, come invece contestato); b) l'uso di linguaggio convenzionale al fine di non rivelare l'oggetto effettivo dei contatti; c) l'adozione di precauzioni per evitare i controlli delle forze dell'ordine; d) l'interessamento per la sorte dei sodali tratti in arresto; e) la presenza di una base logistica, quale l'abitazione del ricorrente, in cui venivano fissati molti appuntamenti e da cui di regola partiva la fornitura di droga.

16.3. Quanto al linguaggio, in particolare, non si ravvisa affatto la contraddizione censurata nel ricorso, a mente del quale i riferimenti di volta in volta diversi dovrebbero essere intesi come sintomo di genuinità delle conversazioni.

La sentenza, infatti, ha logicamente e diffusamente evidenziato che i continui richiami ai CD, al pane, all'olio, al motorino, al vino, al caffè, ai savoiardi, al convivio per dieci persone non potevano giustificarsi se non nell'ottica della contestazione, non risultando diversamente spiegabili, specie con riguardo alla disponibilità che il ricorrente dimostrava dei differenti beni che gli venivano richiesti.

Negli stessi termini, poi, la Corte ha concluso quanto alla carne, genericamente menzionata in conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che la stessa merce doveva esser per certo intesa quale stupefacente; al riguardo, sono stati richiamati i relativi importi (ad esempio, un acquirente aveva già versato 150.000 lire), così come la quantità (3 chili), con la rkly raccomandazione che fosse "di quella buona".

E con la precisazione, peraltro, che la stessa sostanza era stata poi sequestrata al Longo, all'atto dell'arresto, ad ulteriore conferma del reale significato delle conversazioni intercettate.

16.4. Da ultimo, e con riguardo alla reciproca attenzione alla sorte dei correi, la sentenza ha ampiamente sottolineato le frenetiche captazioni seguenti all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], non giustificabili soltanto con il vincolo parentale tra i due, come invece sostiene il ricorso.

Dalla lettura complessiva delle telefonate, infatti, la Corte ha concluso che il [OSCURATO:PERSONA] - conversando anche con il legale dell'altro - cercava di comprendere quanto gli inquirenti avessero scoperto, e se ne potessero scaturire conseguenze per gli altri associati.

Nelle stesse ore, peraltro, questi si rivolgevano proprio al ricorrente per capire come e se organizzarsi, in esito all'arresto, ricevendo istruzioni; al punto che, appena sei giorni dopo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva pianificato nel dettaglio la cessione di una partita di droga, come ancora sottolineato dalle conversazioni richiamate alle pagg. 70- 71 della motivazione.

Proprio a quest'ultimo riguardo, peraltro, il Collegio non ravvisa alcuna contraddizione tra il clamore e la preoccupazione destati dall'arresto del Mancuso e la conclusione a breve di un ulteriore carico: come emerge dalla sentenza, infatti, la forza criminale di una struttura associativa, quale quella riscontrata, risiede anche nella capacità di fronteggiare gli imprevisti, di riorganizzarsi rapidamente a seguito dell'arresto di sodali, facendo leva sull'esistenza di una organizzazione tendenzialmente stabile e, pertanto, sufficientemente idonea a proseguire comunque il programma criminoso.

16.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, sostenute da un più che ampio compendio istruttorio, la sentenza ha quindi riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] anche la veste di organizzatore e promotore; quel che, peraltro, il ricorso contesta con generiche affermazioni di puro merito, quindi inammissibili, ora negando ogni "contributo fattivo", ora valorizzando il fatto che il soggetto stesse "per lo più" agli arresti domiciliari, ora, infine, rivendicando "un ruolo di secondo piano", tale da non permettergli di sovrintendere alle attività di gestione del gruppo.

16.6. Da ultimo, quanto alla fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello - ancora con argomento logico ed adeguato - ha evidenziato che la stessa non poteva essere riconosciuta: in particolare, sono stati valorizzati i quantitativi sequestrati in occasione degli arresti di Mancuso e Longo, insieme alla citata "rete organizzata", tali da impedire di ritenere che l'associazione fosse stata costituita esclusiyamente per l'esecuzione di reati - in materia di stupefacenti - di lieve entità.

E con la precisazione, peraltro, che l'impugnazione lamenta qui non già che la difesa avesse offerto ai Giudici elementi positivi nel senso dell'ipotesi attenuata in esame, poi non valutati o mal valutati, ma - diversamente - che dall'istruttoria non sarebbe emerso "con assoluta certezza che il sodalizio avesse ad oggetto grossi quantitativi di stupefacente, né tantomeno che avesse ad oggetto sostanze di tipo pesante"; così introducendo, dunque, una prospettiva di merito non consentita in questa sede.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

17.1. Con riguardo al primo motivo, che attiene alla partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo C), si lamenta che la responsabilità sarebbe stata affermata con errata valutazione delle intercettazioni, dalle quali non emergerebbero indizi né gravi, né precisi, né concordanti, specie considerando che il ricorrente sarebbe un commerciante di prodotti ittici, proprio quelli citati nelle stesse comunicazioni.

Ebbene, questa censura - oltre che fondata su argomenti di fatto (il contenuto delle captazioni), non ammessi di fronte alla Corte di legittimità - risulta del tutto generica.

17.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha iinfattilmotivato il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] richiamando varie conversazioni, a muover da quelle con le quali [OSCURATO:PERSONA] - agli arresti domiciliari - aveva spesso contattato i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effettuare le consegne di stupefacente o ricevere i pagamenti; contatti di volta in volta programmanti e legati, dunque, all'attuazione dell'oggetto associativo illecito come contestato al capo C) della rubrica.

Significativo, in questo contesto, è il richiamo alla vicenda che aveva poi condotto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi era andato a prelevare dal [OSCURATO:PERSONA] il consistente quantitativo di cui al capo C1) (3 chili di marijuana), con diretto coinvolgimento anche del ricorrente; il Longo, infatti, come aveva consegnato il danaro a [OSCURATO:PERSONA], così aveva ricevuto la sostanza proprio dal [OSCURATO:PERSONA], tanto che, poco dopo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato quest'ultimo per sapere se la consegna fosse stata effettuata.

Lo stesso Longo, tuttavia, quel giorno era stato arrestato e trovato in possesso proprio di quei 3 chili che la sentenza - con argomento logico e coerente con la lettura delle intercettazioni - ha dunque riconosciuto consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] su disposizione del [OSCURATO:PERSONA].

17.3. A fronte di queste considerazioni, solide e legate ad un rigoroso esame delle emergenze istruttorie, il ricorso non muove peraltro alcuna effettiva censura, se non lamentare - si ribadisce, genericamente - una valutazione errata delle intercettazioni e l'assenza di elementi indiziari nell'ottica dell'art. 74 di cui al capo C) e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria criminosa.17.4.

Con riferimento, poi, all'esistenza stessa dell'associazione, il ricorso risulta ancora del tutto generico, attesa la completa mancanza di un qualunque riferimento alla motivazione della sentenza sul punto, del tutto adeguata e già esaminata sub posizione [OSCURATO:PERSONA].

17.5. Negli stessi termini, di seguito, si conclude quanto alla riqualificazione della fattispecie di cui al capo C) ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, negata dalla Corte di appello, per la quale si rimanda ancora alla posizione [OSCURATO:PERSONA], attesa l'identità della censura e del suo contenuto.

In ordine, infine, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il Collegio rileva che la stessa non ha formato oggetto di appello, non potendo, dunque, costituire motivo di doglianza - per la prima volta - innanzi a questa Corte; motivo, in ogni caso, del tutto generico, perché basato sul mero assunto secondo cui "l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria è da ritenersi di minima importanza".

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

18. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

18.1. Rimandando, innanzitutto, a quanto esposto sub impugnazione [OSCURATO:PERSONA], a fronte di censure identiche per oggetto e contenuto, si osserva poi - con riguardo al tenore delle intercettazioni - che la sentenza di secondo grado contiene una adeguata e logica motivazione, non superabile con le generiche asserzioni (peraltro, di merito) contenute nell'atto in esame.

La Corte di appello, in particolare, ha sottolineato che il riferimento delle conversazioni a "mangiate", così come a "caffè, vino, olio, pane, carne", doveva intendersi, in realtà, come diretto allo stupefacente, attesa - diversamente - la palese incongruenza di un richiamo privo di effettivo significato (anche in ragione delle circostanze di tempo e di luogo); con particolare riguardo alla "carne", sensibilmente indicata dal [OSCURATO:PERSONA], sarebbe peraltro risultato del tutto anomalo un ordine privo di qualunque riferimento alla tipologia, al taglio od alle modalità di utilizzo, dovendosi pertanto - in via logica - ritenere un differente significato, come da contestazione.

Non solo.

18.2. La sentenza, di seguito, ha sottolineato che questo diverso, effettivo contenuto doveva trarsi anche dalle conversazioni precedenti e successive a quelle nelle quali si menzionava la carne; in particolare, è stata evidenziata la sequenza del 29/1/2001 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si ricavava il reale oggetto dello scambio, ossia lo stupefacente (per l'appunto carne, senza alcuna specificazione).

Negli stessi logici termini, peraltro, sono state interpretate le conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di procurare la carne da consegnare a quello, acquirente che aveva già versato la somma di 150.000 lire.

Gli stessi interlocutori, poi, erano stati coinvolti nella capta'zione del 24/2/2001, nella quale il ricorrente aveva chiesto all'altro di incaricare una terza persona (Orazio, detto Arazieddu) di andare a prendere della carne da consegnare a quello; il [OSCURATO:PERSONA], allora, aveva dichiarato che avrebbe incaricato "Gigi" ([OSCURATO:PERSONA]), al che [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito affinché il quantitativo fosse di 3 chili, "di quella buona".

Da ultimo, la sentenza ha richiamato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dell'arresto di Mancuso, con i conseguenti, convulsi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, anche con riguardo al [OSCURATO:PERSONA].

Una motivazione solida e priva di qualunque illogicità manifesta, dunque, che non può esser superata dalle considerazioni difensive - si ribadisce, di puro merito - legate all'allevamento di cavalli di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato titolare.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] so risulta manifestamente infondato.

19.1. Con riguardo alla prima censura, in punto di responsabilità, il Collegio ne rileva evidente l'inammissibilità: con ampio richiamo a circostanze di puro merito, infatti, l'impugnazione tende ad ottenere da questa Corte una differente e più favorevole valutazione di numerosi elementi istruttori, quali i rapporti tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], il ruolo riscontrato nell'associazione, le dichiarazioni del teste Autieri, il contenuto di intercettazioni, la vicenda dell'arresto del nipote Mancuso, per poi concludere - con considerazione generalizzata - che la sentenza si fonderebbe su una motivazione contraddittoria ed illogica, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

La lettura di tutti questi profili di merito, tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione.

19.2. Il motivo, peraltro, non considera che la sentenza impugnata, pronunciandosi proprio sugli stessi elementi in fatto (e sulle medesime censure), contiene ancora una motivazione del tutto adeguata, basata su ragionata valutazione del materiale istruttorio e priva di qualunque illogicità manifesta o contraddittorietà; come tale, dunque, non censurabile. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in particolare, ha richiamato gli esiti delle intercettazioni e delle ulteriori attività di indagine, ribadendo che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano continui, ma comunque tutti legati all'attività di spaccio di stupefacenti; ancora, si è sottolineato che il ricorrente era risultato il custode fiduciario della sostanza per conto del [OSCURATO:PERSONA], all'epoca agli arresti domiciliari.

In questo contesto, la sentenza ha poi valorizzato l'episodio dell'arresto del Mancuso e della successiva telefonata rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; chiamata non giustificabile con il mero rapporto di parentela tra il ricorrente e l'arrestato (unica differente lettura offerta dalla difesa), ma logicamente legata alla sussistenza del vincolo associativo, a quel momento motivo di preoccupazione anche per il [OSCURATO:PERSONA].

Ancora in quella situazione, peraltro, e ad ulteriore conferma, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] per avvisare proprio il ricorrente di non "andare lì sopra perché sono lì", riferendosi alla perquisizione domiciliare in corso nell'abitazione dell'arrestato.

19.3. Negli stessi termini, poi, l'espressione "c'è posta per te" - impiegata da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione del 29/1/2001 e seguita dalla richiesta a [OSCURATO:PERSONA] a portare la "carne" - è stata interpretata come l'invito al [OSCURATO:PERSONA] a raggiungere [OSCURATO:PERSONA] al più presto, per essere coinvolto nella consegna dello stupefacente.

Analogamente, peraltro, a quanto successo il 24/2/2001, quando ancora [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe incaricato "Gigi" ([OSCURATO:PERSONA]) di andare a prendere lo stupefacente da consegnare in serata a "quello"; il quantitativo, nell'occasione, era pari a 3 chili, e [OSCURATO:PERSONA] si era raccomandato che fosse "di buona qualità".

E con la precisazione, peraltro, che in sede di merito la difesa non aveva offerto alcuna interpretazione alternativa delle intercettazioni indicate, così da rafforzare ulteriormente l'ipotesi accusatoria.

19.4. Con riguardo, poi, al ruolo associativo effettivamente riscontrato a carico del [OSCURATO:PERSONA], quale detentore della sostanza, non può ravvisarsi il vulnus al diritto di difesa lamentato ancora nel primo motivo di ricorso, nei termini (di fatto) della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Sul tema, e richiamati i principi di diritto sopra espressi sub posizione [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadisce che, nella vicenda in esame, non si riscontra alcuna differenza strutturale tra ruolo contestato (riscossore di crediti della consorteria verso gli acquirenti) e riconosciuto (custode della sostanza), atteso che - come indicato dalla sentenza impugnata - i ruoli erano spesso interscambiabili, e quello riconosciuto a carico del [OSCURATO:PERSONA] rientra comunque nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; per altro verso, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha avuto piena possibilità di interloquire in ordine ad ogni elemento emerso nel corso del dibattimento, cossi da doversi escludere ogni possibile violazione al diritto di difesa.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato.

19.5. Alle stesse conclusioni, di seguito, la Corte giunge quanto al secondo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle fattispecie lievi di cui agli artt. 73, comma 5, 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con ogni effetto sanzionatorio; sul punto - e sottolineato che l'unico reato per il quale la pena è stata irrogata è quello associativo sub C) - si rimanda alle considerazioni in precedenza espresse su analoghe doglianze mosse dai sodali ricorrenti.

L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.20.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato.

20.1. Con riguardo al primo motivo, si lamenta innanzitutto la difformità tra condotta contestata e condotta riconosciuta, sul presupposto che il ruolo di procacciatore di clienti e rivenditori sarebbe stato poi trasformato in quello di custode e consegnatario della sostanza; ebbene, sul punto si richiamano le considerazioni già espresse quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], perché ben riferibili anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Al quale, peraltro, è sempre stato contestato di aver partecipato ad un'associazione finalizzata a commettere variegate condotte di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, con ruoli sì richiamati in rubrica, ma poi definiti dalla Corte come "spesso intercambiabili", con argomento di merito non sindacabile in questa sede.

Nessun rilievo, peraltro, assume la circostanza che tutti i ricorrenti siano stati assolti dalla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, contestata ancora nel capo C), poiché tale decisione riguarda soltanto le condotte in materia di cocaina, non anche quelle relative alla marijuana, oggetto della diversa pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.

20.2. Con riguardo, poi, alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, questa è stata riconosciuta in sentenza con argomento del tutto congruo, basato su concreti elementi istruttori e non manifestamente illogico o contraddittorio; come tale, dunque, ancora non sindacabile.

La Corte di appello, in particolare, ha richiamato (pagg. 79-80) numerose intercettazioni con il [OSCURATO:PERSONA], tra gennaio e marzo 2001, il cui oggetto trascendeva evidentemente il rapporto di (quasi) parentela all'epoca corrente tra i due, al punto che il ricorrente ricordava all'altro di essere soci.

Significativa, ancora nell'ottica associativa, era stata poi la consegna al Longo di apparecchi cellulari, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo l'arresto di Mancuso (13/2001) e nell'ambito dell'organizzazione di una nuova partita di droga.

In particolare, la Corte di appello ha ricostruito quanto accaduto il 19/2/2001, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di acquistare apparecchi cellulari Alcatel, e l'altro gli aveva risposto di averne già a disposizione due, di colore arancione.

Di seguito, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato Longo, dicendogli di passare da lui per portare "documenti" e che nell'occasione gli avrebbe consegnato telefoni cellulari.

Dopo circa un'ora, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il pagamento della sostanza, ed aveva dunque dato mandato a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare la droga al Longo.

La consegna aveva avuto buon esito, come confermato da un ulteriore contatto tra questi ultimi due.

Di lì a poco, peraltro, il Longo era stato fermato dalla Polizia, trovato in possesso di 3 chili di marijuana e, all'interno dell'autovettura, di telefoni cellulari Alcatel di colore arancione, evidentemente quelli consegnati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Un argomento solido e privo di vizi, quindi, che non può esser superato dalle valutazioni di puro merito che sostengono l'impugnazione anche sul punto; dal che, il giudizio di inammissibilità.

21. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta parzialmente fondato.

21.1. Premesso che il ricorrente - condannato dal Tribunale per il capo C) - non ha proposto appello, si rileva che la Corte di merito ha escluso la responsabilità di tutti gli imputati - quanto allo stesso capo - dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla cocaina, perché il fatto non sussiste, ed ha dichiarato non doversi procedere quanto all'art. 73, comma 4, citato decreto, con riguardo alla marijuana, perché estinto per prescrizione.

Tanto premesso, in ordine al primo delitto deve dunque trovare applicazione l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in tema di estensione dell'impugnazione, atteso che quella proposta dai coimputati - non fondata su motivi esclusivamente personali - produce i propri effetti anche verso l'imputato non appellante.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio nei confronti del Longo, limitatamente al reato previsto dall'art. 73, comma 1, perché il fatto non sussiste.

21.2. Con riferimento, poi, al reato di cui all'art. 73, comma 4, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez.

U, n. 3391 del 26/10/2017, Visconti, Rv. 271539).

Ebbene, nel caso in esame la sentenza di appello non ha specificato quando era maturata la prescrizione per il delitto di cui al comma 4 e, pertanto, non consente di verificare la relazione - nei termini appena indicati - tra questa data e quella del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, con riguardo al Longo.

Una tale verifica, propria della fase di merito, dovrà dunque esser compiuta dal Giudice del gravame, previo annullamento della sentenza - limitatamente al delitto di cui all'art. 73, comma 4 ed alla posizione del Longo - con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

21.3. Inammissibile, per contro, risulta infine il ricorso sul secondo motivo, con il quale si muovono alla sentenza censure di fatto in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo C); censura inammissibile in questa sede, in assenza di un proposto gravame.

22. Con riguardo ai ricorsi dichiarati inammissibili, infine, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., si condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Angelillis, che ha chiesto: quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione dell'indulto, da riconoscere in questa sede con rideterminazione della pena. Inammissibilità nel resto. Quanto a Longo, annullare la sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste, quanto al capo C), relativamente alle droghe pesanti, e perché il reato è estinto per prescrizione, sempre quanto al capo C), limitatamente alle droghe leggere. Inammissibilità quanto all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], annullare la sentenza con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità nel resto. Per tutti gli altri ricorrenti, dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv.ti Continella, Riboldi, Sorbello, Tipo, Arcidiacono (anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), Grassi, Marletta, Iofrida e Ayale (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania riformava nei termini di cui al dispositivo la pronuncia emessa il 20/2/2009 - dal locale Tribunale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati per violazioni del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riportate nelle varie rubriche. 2. Propongono distinto ricorso per cassazione molti dei condannati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle intercettazioni di cui al procedimento. Il Tribunale e la Corte di appello avrebbero dovuto dichiarare inutilizzabili le captazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, per carenza di motivazione circa l'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica. Il vizio riguarderebbe tutti i decreti attuativi, relativi alle utenze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe certo sanato da una nota integrativa con la quale il pubblico ministero avrebbe inteso motivare - ora per allora - i provvedimenti stessi; come da costante giurisprudenza, ampiamente richiamata, i presupposti di cui alla norma citata dovrebbero infatti sussistere tutti prima dell'esecuzione delle captazioni, al pari della relativa motivazione, senza possibilità di interventi correttivi successivi; Mancanza di motivazione circa la sussistenza del reato associativo. Premessi gli indirizzi in materia, si contesta che il vincolo sarebbe stato riconosciuto in assenza di prova circa un preventivo e stabile accordo tra í ricorrenti, per i quali, peraltro, difetterebbe il dolo della partecipazione. Errato, inoltre, sarebbe il diniego della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, così come il mancato riconoscimento del bis in idem con riguardo ad una condotta di cui all'art. 73, decreto citato, tenuta il 4/10/2020. [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione con riguardo alle intercettazioni telefoniche; nullità ed inutilizzabilità dei relativi esiti. Il motivo reitera diffusamente gli argomenti di cui alla precedente impugnazione, lamentando la carenza assoluta dei presupposti di legge con riguardo a tutti i decreti autorizzativi (gravi indizi di reato, assoluta indispensabilità, condizioni per l'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica, motivazione adeguata); ciò, peraltro, in relazione non solo alle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quella nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], per le cui captazioni vengono mosse le stesse censure. Si precisa, peraltro, che la giustificazione offerta dalla sentenza all'utilizzo di impianti presso il commissariato di Taormina risulterebbe fallace, oltre che in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, atteso che ben si sarebbe potuto procedere alle captazioni nella Procura di Catania e, in tempo reale, dare disposizioni telefoniche agli agenti presenti a Taormina; analoga censura, sul punto, è mossa con riguardo alla violazione dell'art. 268, comma 4 e ss., cod, proc. pen., sulla quale la Corte di appello avrebbe steso motivazione apparente; infine sul tema, si lamenta che il Giudice del gravame avrebbe motivato con argomento viziato la richiesta - formulata dalla difesa - di posticipare il proprio intervento all'ascolto ed ottenimento dei file contenenti la copia delle bobine íntercettíve, atteso che una replicazione di queste ultime sarebbe risultata impossibile, data l'obsolescenza degli stessi supporti;- nel merito, poi, si lamenta che le captazioni non confermerebbero affatto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], né risponderebbe al vero che questi si sarebbe assunto la paternità di quanto contestato. Nel corso degli interrogatori, peraltro, il ricorrente avrebbe, sì / riferito di aver avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per questioni di stupefacenti, come di aver contratto un debito con il primo per la vendita di pezzi di ricambio d'auto, ma nulla lo avrebbe coinvolto nei fatti di cui all'imputazione, non avendo mai fatto parte di un'associazione illecita; come confermato, peraltro, dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (neppure citate in sentenza) e di testi a discarico. Dal testo delle conversazioni, inoltre, non emergerebbe alcuna attività di finanziamento della societas o di spaccio, da parte del [OSCURATO:PERSONA]; d'altronde, su oltre 17mila captazioni effettuate nel corso delle indagini, la sentenza ne avrebbe impiegate soltanto dieci, peraltro dal significato equivoco (come poi specificato, per ciascuna di esse, alle pagg. 17-19). In ordine a tutti questi profili, inoltre, la motivazione della Corte risulterebbe carente ed illogica, quindi censurabile; lo stesso Collegio, peraltro, non avrebbe esaminato la memoria depositata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale sarebbe stata chiesta l'utilizzazione nei confronti del ricorrente del verbale di interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; mancata correlazione tra accusa e sentenza; nullità della decisione per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contestato il ruolo di procacciatore di clienti e rivenditore al minuto, ma poi gli sarebbe stato riconosciuto (peraltro senza alcuna motivazione) quello di finanziatore e stabile acquirente del gruppo; dal che, lo stravolgimento dell'imputazione originaria; - la motivazione, inoltre, risulterebbe contraddittoria anche con riguardo alle altre posizioni processuali, come riportato alle pagg. 23-25 dell'atto; i macroscopici vizi della sentenza, infine, emergerebbero anche dalla motivazione della sentenza su [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione - speculare a quella del [OSCURATO:PERSONA] - era stata stralciata; - ne risulterebbe, dunque, la palese infondatezza della condanna. Il ricorrente sarebbe stato soltanto un assuntore di stupefacenti, per un breve periodo, e non avrebbe offerto alcun contributo od apporto all'associazione, anche qualora esistente (del che, peraltro, la sentenza non darebbe prova); come confermato, ahcora, dall'assenza di contatti del [OSCURATO:PERSONA] con altri indagati, di carichi pendenti, come di precedenti penali, così come dal comportamento tenuto in sede di indagini e nel processo;Con motivi aggiunti del 29/10/2021, il ricorrente ha anche lamentato: la contraddittorietà della motivazione quanto al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto che la Corte avrebbe impiegato taluni indici valutativi per alcuni imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Mancuso), negando loro la responsabilità nello stesso reato, ma non anche per il ricorrente; - l'erronea applicazione dello stesso art. 74, riconosciuto in capo all'imputato sebbene l'istruttoria abbia confermato soltanto un rapporto tra fornitore ed acquirente (quale proprio il [OSCURATO:PERSONA]), non l'adesione consapevole ad uno stabile consorzio criminoso; - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sul presupposto che il ricorrente, imputato di esser stato un procacciatore di clienti e rivenditore al minuto per conto del sodalizio, sarebbe stato riconosciuto in sentenza quale finanziatore, ossia responsabile di un fatto naturalistico del tutto nuovo e diverso, oltre che più grave; - il vizio motivazionale, la violazione di legge ed il travisamento della prova quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, decreto citato. La sentenza avrebbe interpretato erroneamente il significato di molte conversazioni, non considerando le normali dinamiche tra fornitore e cliente, che ben darebbero conto dell'effettivo tenore dei colloqui, estraneo ad ogni fattispecie associativa; - la contraddittorietà della motivazione quanto all'esclusione della fattispecie lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, pur riconosciuta - in contesti del tutto assimilabili - ad altri imputati, come [OSCURATO:PERSONA] e Cutuli; l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione quanto alla pena irrogata, ravvisandosi in sentenza la declaratoria di prescrizione quanto al reato di cui all'art. 73, comma 4, e l'aumento per continuazione quanto al reato di cui al comma 1 dello stesso articolo; - infine, si chiede la riqualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, citato, richiesta da altri ricorrenti con motivo fondato ed oggettivo, dunque estensibile ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] - inosservanza degli artt. 267, comma 3, 270 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per difetto di devolutum. La Corte di appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado sul presupposto che il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni; non aver provveduto in questi termini, comporterebbe la nullità anche della pronuncia di appello. Nel merito, poi, con il secondo motivo si eccepisce la stessa inutilizzabilità, in forza delle medesime considerazioni di cui agli altri ricorsi già richiamati, quali la mancanza dei presupposti e di motivazione nei provvedimenti autorizzativi; - ancora con riguardo alle intercettazioni, poi, si lamenta che la Corte di merito avrebbe identificato il [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore di una certa utenza con argomento viziato. In particolare, sarebbero state impiegate conversazioni mai trascritte e presenti solo nei brogliacci, ossia in atti mai regolarmente acquisiti nel corso del processo; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n: 309 del 1990. La fattispecie associativa sarebbe stata riconosciuta senza alcuna motivazione logico-fattuale. Lo stesso vizio, peraltro, riguarderebbe anche la posizione del ricorrente, contestata come apicale, ma infine riconosciuta come quella di un mero partecipe. Gli elementi valorizzati in sentenza attesterebbero, al più, un concorso sporadico ed occasionale nell'acquisto o cessione di sostanza, senza alcuna struttura organizzata, né mezzi, né interessi comuni; anzi, ognuno dei presunti sodali avrebbe agito esclusivamente per il proprio vantaggio. Nessun elemento, inoltre, confermerebbe l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] ad un ipotetico sodalizio, come confermato dall'assenza di contatti con altri componenti e dalla comparsa nella vicenda solo per un brevissimo periodo - novembre/dicembre 2000 - pur a fronte di un'associazione che avrebbe operato per due anni; - erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte avrebbe dovuto assolvere il ricorrente da questa imputazione, atteso che - in mancanza di sequestri - nessun elemento consentirebbe di individuare la tipologia di stupefacente trattato, che dunque non potrebbe esser ritenuta "pesante"; motivazione apparente quanto all'omessa riqualificazione della fattispecie associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; la sentenza, al riguardo, farebbe riferimento ad un elemento in realtà mai emerso (il quantitativo di sostanza acquistata), non potendo dunque fondare il giudizio espresso dalla Corte di appello; - infine, quanto al trattamento sanzionatorio, se ne lamenta il carattere eccessivo, specie in rapporto ad altri imputati con posizioni identiche.[OSCURATO:PERSONA] - La Corte di appello avrebbe riconosciuto la responsabilità dell'imputato soltanto in forza di intercettazioni ambigue ed insuscettibili di provare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio contestato, peraltro in ristrettissimo lasso di tempo; le captazioni, infatti, si riferirebbero davvero all'acquisto di una macchina, ed i relativi colloqui sarebbero espressione di "ordinaria quotidianità". La difesa, peraltro, avrebbe evidenziato l'assoluta irrilevanza degli elementi scaturenti dalle intercettazioni, ma non avrebbe ricevuto risposta sul punto; Omessa motivazione. In mancanza di sostanza sequestrata, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare soltanto la sussistenza dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non già operare una scissione della norma tra droghe leggere e pesanti; - Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. A fronte di un unico episodio di cessione, e nulla conoscendosi in ordine alla quantità di stupefacente detenuto, la sentenza - riconosciuto il vincolo associativo - avrebbe dovuto riqualificare la condotta ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, decreto citato. Sul punto, peraltro, mancherebbe ogni motivazione. [OSCURATO:PERSONA] - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 178, 179, 417, 521 e 546 cod. proc. pen., anche con riguardo agli artt. 24, 111 Cost. La Corte di appello avrebbe condannato il ricorrente per un episodio non descritto nel capo di imputazione, peraltro del tutto generico e relativo a condotte non precisate nel tempo e nello spazio. In particolare, il fatto- reato - che sarebbe stato commesso tra il 13/12 ed il 19/12/2000 - non troverebbe in rubrica alcuna precisazione, derivandone dunque l'impossibilità di approntare una qualunque difesa. Sotto altro ma connesso profilo, poi, la sentenza non indicherebbe gli elementi a fondamento della responsabilità, né i criteri di valutazione impiegati dal Collegio per esaminarli. Con particolare riguardo all'interpretazione delle intercettazioni, infine, difetterebbero un effettivo collegamento tra gli accadimenti rappresentati, coi come un impianto argomentativo che di questo collegamento desse conto.[OSCURATO:PERSONA] - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 74, d.P.R. n. 309 del 1990; illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Premesso che il ricorrente sarebbe stato condannato soltanto per la fattispecie associativa di cui al capo C), si lamenta che la Corte di appello ne avrebbe riconosciuto i presupposti in violazione di legge e con argomento insufficiente e viziato. La responsabilità, infatti, sarebbe stata affermata soltanto in forza di intercettazioni dal contenuto equivoco, ed interpretate dai giudici in modo contraddittorio; ossia, prima riferendo di un linguaggio criptico convenzionale e coerente, quindi di un linguaggio sempre diverso, coà da risultare assente un• elemento decisivo del vincolo associativo e, per contro, evidente la genuinità delle conversazioni. Questa conclusione, inoltre, si imporrebbe anche con riguardo ai ruoli ricoperti dai presunti associati, che la stessa sentenza vorrebbe ora ripartiti, ora intercambiabili; - Le medesime censure, di seguito, sono mosse in ordine alla fattispecie asspciativa di cui al capo C), ed in particolare al ruolo di organizzatore e promotore riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]; di questo, infatti, non em ergerebbero gli indici, specie nei confronti del Mancuso, al quale l'altro sarebbe legato da un rapporto di parentela. Il ricorrente, in ogni cas), sarebbe stato figura di secondo piano, peraltro per lo più agli arresti domiciliari, non potendo dunque apportare - quel contributo primario - diverso da quello altrui - che la sentenza vorrebbe atti ibuirgli; Da ultimo, la violazione di legge ed il vizio motivazionale sono sollevati anche quanto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe negato la fattispecie di lieve entità con affermazioni asettiche e sganciate dagli atti, considerato che nel corso delle indagini nessuna sostanza sarebbe stata sequestrata, né somme di danaro, così da doversi riconoscere proprio l'ipotesi in esame; - Mancanza di motivazione in ordine alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., sulla cui richiesta la Corte di appello non si sarebbe espressa.[OSCURATO:PERSONA] illogica e/o mancante. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe condannato il ricorrente pur in difetto di qualunque prova circa un coinvolgimento nell'associazione; la sentenza, in particolare, non avrebbe valutato la deposizione del teste Pappalardo (già dirigente del commissariato di Taormina), così come avrebbe offerto un'interpretazione viziata di numerose intercettazioni, richiamate alle pagg. 3-5 del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Erronea applicazione degli artt. 267, 268, 271 cod. proc. pen. in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni. Al riguardo, si rimanda alla sintesi dei precedenti motivi con i quali la medesima questione è stata sollevata, risultando comuni gli argomenti a sostegno; - Erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sarebbe stato condannato, quanto al capo B), pur in assenza di elementi certi di responsabilità; la presunta adesione all'associazione - peraltro, per poco più di un mese - non sarebbe stata affatto provata, e gli elementi raccolti non consegnerebbero una prova di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Nulla, dunque, dimostrerebbe che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse un intraneus alla struttura, avendo al più svolto il ruolo di intermediario per operazioni, peraltro mai concluse, come confermato dal mancato sequestro di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] - Violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna .del ricorrente pur in assenza di prova certa quanto all'elemento materiale e psicologico del reato; in particolare, non sarebbe dato comprendere quale concorso lo stesso avrebbe apportato alla cessione di cocaina, e con quale dolo la condotta sarebbe stata realizzata. Ancora, la sentenza avrebbe esaminato alcune intercettazioni, per poi concludere - con argomento errato - che le stesse avrebbero avuto ad oggetto stupefacente (quando nessun elemento confermerebbe che la "macchina" fosse la droga) e che di ciò il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole; l'eventuale attività di intermediazione da parte di questi, inoltre, non sarebbe stata necessaria, così dovendosi escludere ogni responsabilità penale; - Le stesse censure, di seguito, sono mosse quanto alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto avere, al più, i caratteri della fattispecie tentata, ricorrendone i presupposti, alla luce del mancato perfezionamento della transazione ed in difetto di accordo sul prezzo; - Da ultimo, si deduce la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 161 cod. pen. per esser nel frattempo maturato il termine massimo di prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza sarebbe fondata su una errata valutazione delle sporadiche prove, specie di natura intercettiva, utilizzate in modo parziale e poco obiettivo; dalle stesse, in particolare, non emergerebbe che il ricorrente facesse parte di una consorteria criminale, né che ne avesse alcuna consapevolezza, anche considerando che il relativo linguaggio non sarebbe stato affatto criptico od oscuro, ma chiaro, anche in relazione alla professione di commerciante di prodotti ittici svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; - La stessa censura è poi mossa quanto alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza avrebbe escluso l'ipotesi associativa lieve nonostante l'istruttoria non avesse provato che il sodalizio avesse ad oggetto grossi quantitativi di sostanze, tantomeno di natura pesante; la motivazione sul punto, peraltro, sarebbe carente e contraddittoria, oltre che priva di dettagliato argomento; - La doppia doglianza è poi mossa anche con riguardo all'art. 114 cod. pen. Nonostante i presupposti per l'applicazione di questa norma, la Corte di appello si sarebbe espressa in senso contrario, senza dunque procedere alla relativa riduzione di pena; - Gli stessi motivi, in uno con la carenza di ogni argomento, concernono infine la mancata applicazione dell'indulto, di cui alla I. n. 241 del 2006. La sentenza non disporrebbe nulla al proposito, pur riconoscendo la stessa causa di estinzione della pena quanto ad altri imputati, in condizioni analoghe; il differente trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA], quindi, non troverebbe alcuna giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] - Il ricorrente espone le stesse censure contenute nell'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] (entrambi sono difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), alla quale si rimanda. Unico elemento distintivo, il richiamo - in punto di intercettazioni - all'attività di allevatore di cavalli svolta dal ricorrente, .. I.921 che renderebbe del tutto plausibile che le conversazioni che lo riguardano si riferissero davvero al commercio di carne equina. [OSCURATO:PERSONA], contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 74, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna, quanto al capo C), con argomento viziato, senza cioè considerare che: a) il ricorrente avrebbe tenuto rapporti soltanto con [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe avuto, all'interno del sodalizio, un ruolo non ben definito né riscontrato; b) nessun elemento confermerebbe le conclusioni raggiunte dalla sentenza sul punto, atteso che il compito di custode dello stupefacente (peraltro diverso da quello contestato, di esattore di crediti, con conseguente violazione del diritto di difesa) risulterebbe soltanto da una intercettazione. Si contesta, inoltre, l'errata valutazione di prove dichiarative, così come il contenuto di alcune conversazioni (pagg. 17-21); - La stessa censura, di seguito, è mossa quanto all'entità della pena, che si lamenta eccessiva a causa del mancato riconoscimento delle fattispecie lievi di cui agli artt. 73, comma 5 e 74, comma 6, d.P.R. citato, pur ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] - Violazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990; vizio di motivazione. La Corte di appello - con riguardo al capo C) - avrebbe riconosciuto al ricorrente il ruolo di custode e consegnatario dello stupefacente, mentre il capo di imputazione gli contesterebbe quello di procacciatore di clienti e rivenditore al minuto; due condotte, dunque, ontologicamente diverse. Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assolto dalla contestazione di cui all'art. 73, presente nel medesimo capo C), dal che la contraddizione con una condanna per la condotta di custodia e consegna, che richiederebbe la prova di almeno una delle contestazioni di cui alla stessa norma; - Analoga censura è poi mossa quanto all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, che sarebbe stato riconosciuto - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - con richiamo ad elementi insufficienti ad individuare un qualunque ruolo ricoperto nell'associazione; soprattutto, peraltro, alla luce del legame personale con il [OSCURATO:PERSONA], fratello della fidanzata del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] illogicità della motivazione. La Corte di appello, nell'assolvere i coimputati dal reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato nel corpo del capo C), avrebbe dovuto provvedere in conformità anche nei confronti del Longo, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. ed in ragione dell'effetto estensivo della pronuncia; Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con mancanza di motivazione, quanto all'asserita partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo C). La responsabilità del Longo sarebbe stata affermata con argomento del tutto carente, ed in relazione ad un sodalizio del quale non ricorrerebbero i presupposti; del resto, per costante giurisprudenza, l'occasionale partecipazione ad una struttura organizzata, da parte di un soggetto ad essa estraneo, non giustificherebbe - a carico di questi - la contestazione di cui all'art. 74 in esame. [OSCURATO:PERSONA] 4. La Corte ritenere opportuno, in primo luogo, affrontare le questioni comuni a più ricorsi, in quanto sostenute dalle stesse argomentazioni e meritevoli della medesima risposta. 5. Con riguardo, in particolare, all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. - sollevata da molti dei ricorrenti - la. stessa risulta in parte generica ed in parte adeguatamente contrastata dalla Corte di appello, la cui ampia motivazione sul punto, peraltro, non è stata neppure talvolta citata. 5.1. Sotto il primo profilo, appare innanzitutto del tutto vago il riferimento - nelle varie impugnazioni - alla nota integrativa con la quale il Pubblico ministero avrebbe motivato, ora per allora, le ragioni per le quali non era possibile utilizzare gli impianti di captazione installati nella Procura della Repubblica; di questo documento, infatti, non è allegata copia, né offerto alla Corte alcun riferimento temporale, così risultando palese la genericità della doglianza. A ciò si aggiunga, peraltro, che, quand'anche provata, l'eccezione non specificherebbe comunque quali intercettazioni - tra quelle poi impiegate in sentenza - dovrebbero ritenersi così travolte, né come queste contraddirebbero in maniera insanabile il contenuto delle altre, successive, legittimamente disposte ed utilizzate per la pronuncia, così da risultare l'eccezione stessa sprovvista di sostegno in ordine alla sua decisività in punto di giudizio.5.2. Con riguardo, poi, alla motivazione stesa dal Giudice di appello in ordine alla stessa censura, questa appare diffusa, logica e fondata su concreti (e non contestati) elementi di indagine; come tale, dunque, non censurabile. 5.3. La sentenza, infatti, ha evidenziato - innanzitutto quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il decreto del Pubblico ministero del 18/7/2000, relativo all'utenza 347/8276786 (in uso a [OSCURATO:PERSONA]), motivava l'utilizzo degli impianti presso il Commissariato di Taormina, in luogo di quelli presso la Procura della Repubblica, con il fatto che l'indagato risultava svolgere il traffico di stupefacenti tra la stessa cittadina e la vicina [OSCURATO:PERSONA], risultando quindi evidente che una captazione in loco avrebbe reso più tempestivo ogni possibile intervento di verifica e riscontro, in "tempo reale". Negli stessi termini, poi, il Pubblico ministero aveva motivato anche il decreto attuativo del 21/9/2000, con oggetto l'utenza 329/81570651in uso al [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Ne deriva, dunque, il pieno rispetto del primo requisito richiesto dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per giustificare l'impiego di impianti esterni ai locali della Procura della Repubblica, ossia l'inidoneità di questi in rapporto alle concrete esigenze investigative in atto. Sul punto, peraltro, questa Corte ha già più volte affermato che tale requisito attiene non solo all'aspetto "tecnico- strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Sez. 6, n. 17231 del 14/4/2010, Hosa, Rv. 247010; Sez. 4, n. 38018 del 19/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235043, che richiama proprio le concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio). 5.5. In ordine, poi, alle eccezionali ragioni di urgenza, ancora richiamate nella stessa norma, la Corte di appello ha ugualmente redatto una motivazione del tutto congrua e solida, che peraltro i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non contestano; in particolare per l'utenza in uso al secondo, la sentenza ha sottolineato che il ricorrente era risultato cambiare continuamente schede telefoniche, così da rendere necessaria un'immediata captazione appena una di queste utenze veniva individuata come in uso allo stesso indagato. 5.6. Ancora in punto di motivazione, poi, è stato citato il provvedimento del G.i.p. del 18/7/2000, che aveva evidenziato i gravi indizi di reato (artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309 del 1990) a carico, in primo luogo, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], risultato dalle indagini del Commissariato di Taormina (informativa del 26/6/2000) rifornire di stupefacenti alcuni piccoli spacciatori della stessa località, come da dichiarazioni rese da questi, poi riscontrate da servizi di controllo su strada. Analogamente, quanto all'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha rappresentato che l'intercettazione seguiva ad analoga attività già disposta su altro numero riferibile in passato allo stesso (n. 328/9017411), così che la richiesta del Pubblico ministero ed il decreto del G.i.p. del 2/9/2000 ben potevano richiamare per relationem i precedenti provvedimenti in materia (contenenti, peraltro, riferimenti alle note del Commissariatò di Taormina del 22/8/2000 e 31/8/2000). Dalle stesse captazioni, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] era risultato in frequenti contatti con il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della medesima attività illecita di cui al d.P.R. n. 309 del 1990. 5.7. Da ultimo sul tema, ed ancora con argomento del tutto logico e congruo, la Corte di appello ha sottolineato che i provvedimenti autorizzativi del G.i.p. dovevano ritenersi motivati ben oltre il (consentito) richiamo per relationem, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in presenza di una evidente valutazione autonoma; quanto al [OSCURATO:PERSONA], poi, la sentenza ha evocato il decreto sulla precedente utenza 328/9017411, nel quale il Giudice aveva chiaramente dimostrato di avere piena consapevolezza della citata nota del 22/8/2000 e del relativo contenuto, così da rendere del tutto legittimo il rinvio per relationem, come da costante giurisprudenza sul punto (tra le altre, Sez. 5, n. 36913 del 5/6/2017, Tpia, Rv. 270758, in forza della quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova). 5.8. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto alla medesima eccezione posta da [OSCURATO:PERSONA]. In aggiunta a quanto appena riportato, si precisa soltanto che la doglianza qui concerne anche le captazioni effettuate sulle utenze n. 348/2650607, in uso al [OSCURATO:PERSONA], e n. 349/1742693, in uso a [OSCURATO:PERSONA], sulle quali la motivazione stesa dalla Corte di appello risulta ancora adeguata, non manifestamente illogica ed immeritevole di censura. In particolare, la sentenza ha precisato che, quanto alla prima utenza, a) emergevano chiari i gravi indizi di reato (anche in considerazione dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con oltre 60 grammi di cocaina); b) l'indispensabilità delle operazioni nasceva dalla necessità di identificare compiutamente i partecipi al sodalizio; c) l'impiego di strumenti estranei alla Procura della Repubblica originava dall'assenza di postazioni di ascolto libere presso gli stessi uffici. In ordine, poi, all'utenza 349/1742693, la sentenza ha ancora individuato i gravi indizi di reato in materia di stupefacenti, l'assoluta necessità di procedere alle captazioni e l'impossibilità di utilizzare le strutture della Procura di Catania; in uno, peraltro, con il verosimile consumarsi delle condotte illecite nei territori di Giarre e Mascali (dove operavano "le persone attenzionate"), zone limitrofe a Taormina, così giustificando l'ascolto nel commissariato di questa località e garantendo un eventuale, immediato intervento. 5.9. Negli stessi termini, poi, risulta manifestamente infondata la comune eccezione di inutilizzabilità proposta da [OSCURATO:PERSONA]; rimandando alle considerazioni appena espresse, il Collegio osserva che la questione è qui mossa con riguardo non soltanto alle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche a quelle (nn. 380/7043493 e 348/0620420) nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di decreti di urgenza del Pubblico ministero del 7/11/2000 e del 10/1/2001, e di convalida del G.i.p. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tutti allegati). Ebbene, anche in ordine a queste utenze la motivazione della Corte di appello (sub posizioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non appare censurabile, nei termini di cui alla precedente parte di questa sentenza: la pronuncia impugnata, infatti, ha richiamato i gravi indizi di reato (l'attività di spaccio posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno di un gruppo criminale), l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini (alla luce degli elementi di indagine raccolti) e le ragioni di urgenza, legate alla circostanza (comune ad altri indagati) che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già cambiato scheda telefonica e si temeva potesse farlo di nuovo a breve. Anche l'impiego di impianti esterni alla Procura della Repubblica aveva trovato congrua motivazione, (anche) nei termini in precedenza indicati, sul presupposto che, per un verso, le postazioni interne erano insufficienti (n. 380/7043493) o complete (n. 348/0620420), e, per altro verso, che il [OSCURATO:PERSONA] era "solito incontrare gli acquirenti a Giarre, paese molto vicino al territorio di Taormina", laddove le captazioni erano state poi effettuate. Sul punto, peraltro, non possono accogliersi le censure difensive, che sostengono, da un lato, che le stesse esigenze investigative - mai riscontrate - ben avrebbero potuto esser soddisfatte anche con ascolto da Catania e collegamento telefonico con Taormina (argomento di merito che non scalfisce l'adeguatezza della motivazione), e, dall'altro, che l'affermazione della Corte non troverebbe alcun sostegno giurisprudenziale (argomento privo di fondamento, come sopra riportato). 5.10. Con riguardo, poi, alla violazione dell'art. 268, comma 4 e ss., cod. proc. pen., ancora dedotta dal [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ne rileva l'evidente inammissibilità; si lamenta, infatti, che il pubblico ministero non avrebbe "apprestato, nel corso delle indagini, le garanzie" di cui alla norma, senza tuttavia circostanziare in alcun modo questa indicazione e solo censurando di apparenza la relativa motivazione. La quale, per contro, ha sottolineato - con argomento da confermare - che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il mancato avviso al difensore del deposito nella segreteria del pubblico ministero dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità (non espressamente prevista) né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 cod. proc. pen., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 dello stesso codice (tra le altre, Sez. 3, n. 33587 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tola, Rv. 264522; Sez. 3, n. 48161 del 18/11/2009, V., Rv. 245511). 5.11. In ordine, di seguito, alla parte della censura [OSCURATO:PERSONA] relativa alla richiesta - sollevata in sede di appello e sempre con oggetto le intercettazioni - di rinviare il proprio intervento a dopo l'ascolto e l'ottenimento di copia dei file audio delle captazioni, per le quali era stata già avanzata domanda, si osserva quanto segue. Dalla documentazione allegata allo stesso ricorso, risulta che il difensore dell'imputato, in vista della discussione in appello, aveva comunicato alla Procura della Repubblica di Catania di essersi accorto "che nel fascicolo processuale non erano presenti le bobine (e, dunque, i file audio) relative alle intercettazioni oggetto della trascrizione peritale e, più in generale, delle conversazioni captate"; lo stesso legale, dunque, aveva chiesto il rilascio di copia degli stessi file, "relativi a tutte le intercettazioni telefoniche operate nel presente procedimento penale"; il Procuratore della Repubblica, in data 29/1/2019, aveva trasmesso l'istanza stessa alla Corte di appello, il cui presidente aveva autorizzato quanto richiesto; il funzionario di cancelleria, infine, aveva comunicato al difensore (in calce alla stessa istanza) dove si trovavano le bobine in oggetto, specificando, comunque, che si trattava di supporti "datati non leggibili con gli strumenti a disposizione dell'Ufficio" (quel che, peraltro, si legava a quanto indicato dal Procuratore della Repubblica, che - sulla stessa richiesta - aveva specificato che, "se autorizzato, l'istante dovrà avvalersi di propria strumentazione, atteso che questa Procura non dispone di apparecchi in grado di riprodurre i supporti ormai obsoleti"). Così richiamato il contenuto degli atti, la Corte osserva, in primo luogo, che non può esser riscontrata alcuna violazione del diritto di difesa: il legale del [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha chiesto ed ottenuto di estrarre copia dei file audio delle intercettazioni, con la sola precisazione di doversi munire di apposita strumentazione, non risultando idonea - data la vetustà dei supporti - quella disponibile presso i locali della Procura della Repubblica.5.12. A ciò si aggiunga, peraltro, che l'istanza - formulata, si ribadisce, a ridosso dell'udienza di discussione in appello - evidenzia un contenuto palesemente inammissibile, perché generico ed esplorativo. Premesso, infatti, che le intercettazioni erano state trascritte in primo grado da un perito, e che non risulta che l'attività di questi - svolta nel pieno contraddittorio - fosse stata oggetto di alcuna contestazione, neppure con l'atto di gravame (ad esempio, in ordine al numero delle conversazioni da trascrivere, od al loro effettivo contenuto), si osserva che se la difesa avesse avuto interesse ad un supplemento istruttorio sul punto avrebbe avuto l'onere di richiederlo ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., quel che, tuttavia, non era avvenuto. Con l'atto di appello, infatti, il ricorrente si era limitato a contestare l'effettivo tenore delle conversazioni impiegate dal Tribunale, che, peraltro, il ricorso in esame lamenta essere state soltanto dieci "a fronte delle oltre 17.000". Risulta evidente, dunque, che la questione concernente il contenuto di tutte le altre captazioni non era mai stata avanzata dalla difesa, che mai si era doluta dell'operato del perito, né mai aveva chiesto ai Giudici del merito di disporre la trascrizione anche di altre conversazioni utili alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. A ciò si aggiunga, infine, anche il profilo assolutamente generico dell'istanza sollevata dalla difesa - peraltro, a dieci anni dalla sentenza di primo grado e dopo circa nove anni di giudizio d'appello - che, pur consapevole che la responsabilità del ricorrente era stata fondata su sole 10 captazioni, chiedeva il rilascio dei file relativi a "tutte le intercettazioni telefoniche operate nel presente procedimento penale", con carattere, dunque, palesemente esplorativo e non ammissibile L. C- c.0 Lvc.3‘.• 5.13. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], infine, questi non aveva proposto uno specifico argomento di gravame in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni, chiedendo soltanto - con motivi aggiunti - che l'eccezione proposta da altri venisse estesa anche alla sua posizione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.; in assenza di elementi specifici, quindi, si rimanda a quanto appena esposto sul punto in ordine ai ricorsi già trattati. 6. Un ulteriore motivo presente in varie impugnazioni attiene all'applicazione dell'indulto di cui alla I. 31 luglio 2006, n. 241, che si lamenta dichiarato per alcuni imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non per altri ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), senza motivazione e pur ricorrendone i presupposti. Ebbene, la Corte osserva che - per costante e condiviso indirizzo - la questione relativa all'applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito l'abbia presa in esame e l'abbia risolta negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che, allorché l'applicazione dell'indulto non risulti richiesta nelle fasi di merito, la stessa non è deducibile in cassazione (Sez. u, n. 2333 del 3/2/1995, Aversa, Rv. 200263; successivamente, tra le altre, Sez. 2, n. 6954 del 13/11/2019, Catone, Rv. 278506). Esattamente come nel caso di specie, non risultando dai ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l'istituto fosse stato richiesto in appello. Con riguardo, di seguito, alle singole posizioni processuali, e con esclusione dei motivi comuni già trattati, si osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] A 7. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati. 7.1. In ordine, innanzitutto, all'esistenza della fattispecie associativa di cui al capo A) ed al profilo psicologico della condotta contestata, la comune doglianza appare, per un verso, del tutto generica (poche righe alla pag. 19), e, per altro verso, estranea alla motivazione della sentenza, che ha confermato la sussistenza del vincolo e la piena adesione allo stesso da parte di ricorrenti con argomento logico e fondato su concreti elementi istruttori, peraltro neppure citati nell'impugnazione. 7.2. Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (tra le altre, Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini, Rv. 255491; Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Calì, Rv. 251011); con riferimento ai quali, poi, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 in esame, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645; Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232). A tale ultimo riguardo, peraltro, la nozione di "partecipazione" ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (Sez. n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U., n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U., n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994. Tra le altre, Sez. 3, n. 36208 del 16/5/2019, Perna+altri, non massimata). 7.3. Tanto premesso in generale, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di questi principi, sottolineando - con argomento in fatto qui non censurabile - che il complesso delle intercettazioni (18/7/2000-6/11/2000) aveva fatto emergere una struttura stabile tra almeno tre soggetti - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - finalizzata all'acquisto ed allo spaccio di cocaina (non di marijuana, come anche contestato) sulla piazza di Taormina e [OSCURATO:PERSONA]; una struttura con distribuzione di ruoli ([OSCURATO:PERSONA] provvedeva all'approvvigionamento, [OSCURATO:PERSONA] alla collocazione sul mercato e [OSCURATO:PERSONA] allo spaccio al minuto, oltre a collaborare con [OSCURATO:PERSONA]); una attività reiterata e stabile, come da linguaggio criptico comunemente impiegato, espressione di comportamenti consolidati; un'attività autonoma, come da contabilità comune relativa alle movimentazioni di danaro; un vincolo solidaristico tra tutti, emerso, ad esempio, quando [OSCURATO:PERSONA] si era interessato per far fronte alle necessità economiche del [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di questi. Con particolare riguardo alla esistenza dell'associazione ed alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi, la sentenza ha richiamato numerose conversazioni tra i due, ed anche con [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 14- 15), sulle quali, peraltro, i ricorsi ancora non spendono alcun commento; elementi di prova dai quali emergeva non solo la piena responsabilità dei due ricorrenti, ma anche il loro ruolo paritetico e comune, con esclusione, quindi, delle posizioni apicali contestate in rubrica. 7.4. In ordine, poi, alla possibile qualificazione del vincolo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, si sottolinea innanzitutto la genericità della doglianza, che richiama soltanto il numero esiguo dei partecipanti di cui alla pag. 15 della sentenza. Lo stesso motivo comune, inoltre, trascura del tutto il logico ed adeguato argomento (pag. 16) con il quale la Corte di appello ha evidenziato - ancora con motivazione in fatto insuscettibile di censura - che l'ammontare delle somme "movimentate" con il traffico illecito (vari milioni di lire dell'epoca), l'ampiezza del giro di affari, la necessità di continui viaggi per l'approvvigionamento della sostanza poi da cedere, ebbene tutto ciò non appariva compatibile con la fattispecie lieve invocata. Con la precisazione, peraltro, che la compagine associativa autonomamente prevista dal comma 6 in esame è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità; di questo, tuttavia, i ricorsi non fanno alcun cenno, né indicano elementi eventualmente offerti ai Giudici del merito sul punto e non valutati. 7.5. Da ultimo, quanto al bis in idem lamentato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un precedente giudicato su condotta commessa il 4/10/2000, basti qui richiamare la motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato che questo episodio non era stato oggetto di contestazione nel presente processo, nel quale i reati fine si riferiscono tutti a date diverse da quella indicata. Nessun elemento, poi, è indicato nel ricorso a sostegno dell'eccezione, non emergendo peraltro alcun argomento per ritenere che pure la contestazione più aperta di cui ai capi A) e B) abbia per oggetto - con certezza - anche il delitto precedentemente giudicato. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] B 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato, ad eccezione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio. 8.1. Con riferimento, in primo luogo, all'identificazione dello stesso quale utente di una certa linea telefonica, la censura proposta risulta del tutto priva di fondamento. Il ricorrente, in particolare, afferma che la Corte di appello avrebbe impiegato al riguardo conversazioni mai trascritte e risultanti solo dai brogliacci, ossia da atti mai regolarmente acquisiti al processo; questa censura, tuttavia, è solo meramente asserita, priva di ogni conforto documentale e, dunque, inammissibile. A ciò si aggiunga, peraltro, che - come da costante giurisprudenza - in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascrizioni effettuate dai periti non determina l'inutilizzabilità delle conversazioni valorizzate nel provvedimento giudiziario, potendosi unicamente eccepire - ipotesi estranea al caso di specie - la mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esauriscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale, che non implicano l'acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico e attengono a un mezzo di ricerca della prova e non ad un mezzo di assunzione anticipata della stessa (tra le altre, Sez. 5, n. 47270 del 15/7/2019, Zuccaro, Rv. 277649). 8.2. Deve essere confermata, allora, la motivazione redatta sul punto dal Giudice del gravame, che - richiamando captazioni del 18/11/2000, 16/12/2000, 18/12/2000 e 10/1/2001, oltre alla sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha riferito con assoluta certezza l'uso dell'utenza n. 349/7375428 proprio a [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. In ordine, poi, alla sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al quinto e sesto motivo di ricorso, il Collegio ne evidenzia ancora la palese infondatezza; la Corte di appello - con solido argomento logico-giuridico, ancora immune da vizi - ha infatti ricostruito l'ampio tessuto probatorio a sostegno della contestazione, nei suoi tratti oggettivi e soggettivi, così confermando non solo l'effettiva operatività del sodalizio, ma anche la partecipazione allo stesso da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Questi, in particolare, aveva eseguito numerosi viaggi in Calabria, insieme a [OSCURATO:PERSONA], proprio per approvvigionare la struttura di stupefacente; le molte conversazioni richiamate in sentenza - non contestate nel loro contenuto - confermano appieno questa conclusione, così dando conto dei frequenti traffici di sostanza tra Calabria e Sicilia, del continuo rifornirsi dagli stessi soggetti, dell'impiego di un linguaggio convenzionale (i "CD", "pacchi di latte"), ad evidenza di rapporti illeciti ormai consolidati tra tutti (tra cui [OSCURATO:PERSONA], il fratello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). In forza di questo ampio materiale istruttorio, la sentenza ha quindi concluso che non di un "concorso sporadico, occasionale e saltuario" si trattava, ma di una struttura sufficientemente organizzata per una serie indeterminata di condotte ex d.P.R. n. 309 del 1990, e che [OSCURATO:PERSONA] vi aveva svolto un ruolo significativo; questi, infatti: 1) aveva più volte coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di sostanza dai fornitori calabresi; 2) aveva recuperato il danaro da utilizzare per tali operazioni; 3) aveva tenuto rapporti con soggetti che smerciavano lo stupefacente; 4) aveva mantenuto contatti, oltre che con il fratello [OSCURATO:PERSONA], anche con [OSCURATO:PERSONA] (che spacciava al dettaglio, fornendo i mezzi per l'acquisto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, oltre ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA] in Calabria, deteneva la sostanza). 8.4. Un argomento adeguato e rigoroso, dunque, privo di qualunque aporia ed al quale non si possono opporre le affermazioni che sostengono il ricorso; con le quali, infatti, per un verso si lamentano carenze motivazionali non ravvisabili, e, per altro verso, si introducono elementi di fatto (come l'interesse individuale che ognuno avrebbe inteso perseguire) non ammissibili in sede di legittimità. E senza che rilevi, peraltro, il breve lasso di tempo che avrebbe visto il [OSCURATO:PERSONA] aderire alla consorteria; per condiviso indirizzo, infatti, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (tra le molte, Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). Esattamente quanto riscontrato nella vicenda in esame, come emerge dalla più che adeguata e logica motivazione appena richiamata. 8.5. Non può essere accolta, di seguito, neppure la settima censura proposta, che contesta la mancata assoluzione dal delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in assenza di elementi relativi alla tipologia dello stupefacente interessato dalle condotte. Al riguardo, basti osservare che dal contenuto delle captazioni richiamate in sentenza, così come dalla pronuncia ormai irrevocabile a carico del [OSCURATO:PERSONA], emerge con evidenza che la sostanza trattata era cocaina, non anche droga leggera (dal che, peraltro, l'assoluzione di tutti gli imputati dalla contestazione di cui all'art. 73, comma 4). Come confermato, peraltro, dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - condannato anche per il capo B) - era stato arrestato in possesso proprio di 62 grammi di cocaina. 8.6. Con riguardo, poi, alla mancata derubricazione della fattispecie associativa ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, questa è stata esclusa dalla Corte di appello ancora con argomento non censurabile, ossia in ragione del quantitativo di stupefacente oggetto dei numerosi acquisti presso i fornitori calabresi. D'altronde, il diffuso compendio motivazionale sopra richiamato, la frequenza degli approvvigionamenti, la quantità di contatti, tutto ciò ha condotto la Corte ad escludere con argomento logico l'ipotesi lieve invocata, della quale, peraltro, anche il ricorso non ha indicato alcun eventuale presupposto; da identificare, pacificamente, nella circostanza - già richiamata - che i sodali abbiano programmato soltanto la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con episodi di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Di ciò, tuttavia, il ricorso non individua elementi certi, eventualmente emersi dall'istruttoria e non valutati dal Collegio, così emergendo l'inammissibilità anche di questa censura.8.7. In ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza gli avrebbe irrogato una pena eccessiva e, soprattutto, immotivatamente più elevata rispetto a quella applicata ad altri imputati in posizioni identiche; ciò varrebbe per l'aumento a titolo di continuazione sull'art. 74, disposto - con riguardo all'art. 73, comma 1 (sempre nel capo B) - nella misura di un anno di reclusione, a fronte dei 4 mesi irrogati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei 3 mesi irrogati ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8.8. La censura risulta fondata. Nel corpo della motivazione, infatti, non si scorge una ragione che giustifichi questa differenza sanzionatoria, specie considerando che [OSCURATO:PERSONA] - inizialmente imputato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (promotore, organizzatore e dirigente) - è stato infine riconosciuto colpevole ai sensi dell'art. 74, comma 2, in quanto la Corte di appello ne ha escluso i compiti apicali contestati in rubrica, affermando espressamente che egli "aveva avuto nella vicenda in esame un ruolo sì di primo piano, ma paritario rispetto agli altri sodali". La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, con inammissibilità del ricorso nel resto e declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta parzialmente fondato. 9.1. Inammissibile, innanzitutto, è l'impugnazione nella lunga parte (pagg. 12-22) in cui si censura il significato attribuito dalla Corte di appello al contenuto delle intercettazioni, se ne analizza compiutamente il testo, lo si collega con quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei suoi interrogatori, lo si riscontra con quanto dichiarato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini; così da concludere che il ricorrente avrebbe soltanto fatto uso di stupefacenti, peraltro per un breve periodo, così entrando in contatto prima con [OSCURATO:PERSONA], quindi con [OSCURATO:PERSONA], ma solo per acquistare sostanza per uso personale e senza alcun intervento in qualsivoglia associazione, alla quale, infatti, non avrebbe fornito alcun contributo. Ebbene, appare evidente il carattere fattuale di tutte queste considerazioni, legate all'interpretazione del materiale istruttorio e proprie della sola fase di merito; con gli stessi argomenti, dunque, il ricorso tende ad ottenere dalla Corte di legittimità una inammissibile - perché non consentita - lettura alternativa delle medesime emergenze dibattimentali, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. 23 j'l 9.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, pronunciandosi proprio sulla questione in oggetto, ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su un esame istruttorio non manifestamente illogico (soprattutto quanto al materiale intercettivo), oltre che privo di contraddizioni; come tale, dunque, immeritevole di censura. In particolare, sono stati ricostruiti i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e, dopo l'arresto di questi (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con [OSCURATO:PERSONA], tutti con oggetto la sostanza stupefacente e tutti in concomitanza con le trasferte che questi due facevano in Calabria per approvvigionarsi. Tra le altre, quelle del 26/10/2000, quando: a) il ricorrente aveva chiesto all'altro se aveva qualcosa per un suo amico assessore, e [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto che la macchina poteva "dargliela, può venderla", con evidente richiamo alla disponibilità di droga; b) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con il [OSCURATO:PERSONA] di una somma "comune" da consegnare ad una terza persona, per una questione nota ad entrambi, riferendo "che un'altra milionata te la faccio avere" e ricevendo come risposta che "noi possiamo una milionata". Peraltro, nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se poteva andare a parlare con questa persona (ricevendo risposta negativa), ad evidenza del carattere comune della questione. Da ulteriori chiamate, inoltre, era risultato che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato un assegno a garanzia di un debito, e che questo titolo era stato posto improvvisamente all'incasso; dal che, numerose telefonate, o comunque contatti, tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], per arginare la situazione. In quel contesto, ed a fronte delle sollecitazioni anche del complice, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di poter versare un'altra "milionata" o, quantomeno, 700.000 lire. Dopo circa dieci giorni, peraltro, ed ancora in concomitanza con un altro viaggio di approvvigionamento di sostanza (come da contatti per l'acquisto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al ricorrente se avesse disponibilità di danaro, anche con assegno, evidentemente per pagare una fornitura. Anche in altre conversazioni, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto danari al [OSCURATO:PERSONA] per procurare stupefacente, pur trovando talvolta difficoltà in tale attività di reperimento, anche in Calabria. In forza di questi elementi, la Corte di appello ha quindi concluso che il ricorrente era ben a conoscenza della ragione delle trasferte del [OSCURATO:PERSONA] nel Continente; la richiesta di stupefacente, che pur il [OSCURATO:PERSONA] faceva, doveva necessariamente esser collegata all'approvvigionamento che il [OSCURATO:PERSONA] andava a compiere proprio nel territorio calabrese. Come confermato, peraltro, proprio dal fatto che in più occasioni, prima di muoversi verso quei luoghi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto soldi al [OSCURATO:PERSONA]; quel che - con argomento logico - la sentenza ha ritenuto incompatibile con la tesi difensiva, ancora qui proposta, della figura di mero ed occasionale consumatore, propria del ricorrente, specie se rapportato alle ingenti somme trattate. Palesemente infondata, ancora, è stata ritenuta la stessa tesi laddove riferisce tali passaggi di danaro ad un credito che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto con il [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di pezzi di ricambio per auto, credito poi passato al [OSCURATO:PERSONA] (dopo l'arresto dell'altro), non è dato sapere per quale motivo. Ancora di rilievo, poi, ulteriori conversazioni del novembre 2000, con le quali il ricorrente sollecitava al [OSCURATO:PERSONA] la consegna "di biglietti per lo stadio", da dare ad un "suo compare" l'indomani; al riguardo, la sentenza ha evidenziato, per un verso, il pacifico riferimento dei "biglietti" allo stupefacente (come da sentenza irrevocabile nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]) e, per altro verso, il fatto che la comunicazione era nuovamente avvenuta quando il complice si trovava in Calabria proprio per rifornirsi. Dal che, ancora, l'appuntamento tra i due per incontrarsi al rientro del [OSCURATO:PERSONA], la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Analogamente, il 15/1/2001 quest'ultimo aveva chiesto altri danari al [OSCURATO:PERSONA], proprio perché doveva andare in Calabria, e il ricorrente gli aveva risposto che poteva dargliene addirittura più di quanti richiesti. Appena il 19/1, peraltro, l'imputato aveva sollecitato l'arrivo della sostanza, dovendo fare una consegna, proprio mentre l'altro si trovava ancora in Calabria (trattando una fornitura con [OSCURATO:PERSONA]). 9.3. Alla luce di questi elementi, la Corte di appello ha dunque, innanzitutto, confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle condotte di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando - con argomento non manifestamente illogico e che sfugge a censure di puro merito - il frequente acquisto di stupefacenti da parte del ricorrente, che - servendosi delle trasferte del [OSCURATO:PERSONA] in Calabria - commissionava forniture di cocaina, previa corresponsione delle somme necessarie. 9.4. La stessa decisione, tuttavia, appare censurabile nella parte in cui, proprio muovendo dai ripetuti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tema di stupefacenti, conclude anche per l'adesione del primo all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Dal tenore delle conversazioni riportate nella sentenza, e sopra richiamate, risulta infatti saldamente accertato che: a) [OSCURATO:PERSONA] acquistava spesso stupefacente (cocaina), forse per sé e sicuramente da cedere a terzi (il "compare", l'"amico assessore"), rifornendosi prima da [OSCURATO:PERSONA] e - dopo l'arresto di questi (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - dal [OSCURATO:PERSONA]; b) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva così maturato un debito verso [OSCURATO:PERSONA], del cui recupero era stato incaricato (proprio da [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto dell'altro; c) questa circostanza aveva trovato conferma in un assegno in bianco dato dal [OSCURATO:PERSONA] in garanzia, e poi posto all'incasso contro la sue aspettative; d) quando [OSCURATO:PERSONA] acquistava sostanza anche per conto di [OSCURATO:PERSONA], chiedeva a questi il pagamento anticipato della somma, se non un assegno.9.5. Dalle stesse intercettazioni, invece, non emerge con adeguata chiarezza la partecipazione del ricorrente al sodalizio del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], invero riconosciuta dalla Corte di appello con motivazione carente, dunque censurabile. La sentenza, infatti, 1) ha riconosciuto l'affectio del [OSCURATO:PERSONA] soltanto nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], saputo delle difficoltà economiche dell'altro quanto al pagamento delle forniture, "cerca di aiutarlo e di venirgli incontro", senza indicazioni ulteriori; 2) richiamando l'assegno già menzionato, ha affermato che risultava a garanzia di un debito "contratto nell'interesse del gruppo", senza, tuttavia, circostanziare quest'ultima precisazione, né indicarne il fondamento istruttorio; 3) ha sostenuto che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], prima di partire per la Calabria, chiedesse i soldi al [OSCURATO:PERSONA] è "in radice incompatibile con la semplice figura di acquirente per sporadico ed occasionale uso personale, specie se rapportata alle somme consegnate", senza, tuttavia, valutare la compatibilità della medesima circostanza con l'attività di spacciatore di cocaina che la stessa sentenza ha riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA], anche al di fuori dell'associazione. Tale carenza argomentativa, peraltro, risulta ancor più evidente alla luce delle dichiarazioni che proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva reso in sede di indagine, richiamate in sentenza ed allegate al ricorso, con le quali aveva affermato che "[OSCURATO:PERSONA] era un cliente di [OSCURATO:PERSONA]...anche io qualche volta gli ho ceduto qualche grammo di cocaina, che ancora ci dovrei avere un milione...[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto qualche grammo di cocaina per passarla a questo suo amico assessore"; ebbene, anche queste parole confermano chiaramente, quanto al [OSCURATO:PERSONA], la veste di acquirente di sostanza fornita dal [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo di spacciatore verso terzi, ma non anche - con sufficiente evidenza - l'adesione al sodalizio criminale del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano parte. Infine, ed ancora con percorso argomentativo lacunoso, dunque viziato, la sentenza ha individuato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione come quello di "finanziatore e stabile acquirente"; senza chiarire, tuttavia, da quali fonti istruttorie si traeva il convincimento che il ricorrente avesse consapevolezza di rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] (prima) e dal [OSCURATO:PERSONA] (poi) non quali spacciatori singoli, ma quali espressione di un gruppo organizzato che lo stesso ricorrente - con i suoi frequenti acquisti - avrebbe contribuito ad alimentare. 9.6. Con riferimento, ancora, al ruolo riconosciuto in sentenza, la Corte ritiene poi fondata anche la dedotta violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen. Sul punto, occorre innanzitutto ribadire che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'Iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (tra le molte, Sez. U., n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). In altri termini, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 1, n. 28877 del 4/6/2013, Colletti, Rv. 256785; in termini anche Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese, Rv. 276955); rapporto che dovrà esser verificato alla luce non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione e, quindi, di decisione (Sez. 3, n. 15655 del 27/2/2008, Fontanesi, Rv. 239866; sul punto, Sez. 2, n. 16827 del 7/3/2019, Furiassi, Rv. 276210). Ne deriva che la nozione strutturale di "fatto" - inteso come episodio della vita umana - va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa (Sez. 1, n. 35574 del 18/3/2013, Crescioli, Rv. 257015), invero non ravvisabili qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa (Sez. 6, n. 11956 del 15/2/2017, B., Rv. 269655; Sez. 5, n. 1697 del 25/9/2013, Cavallari, Rv. 258941). 9.7. Tanto premesso in termini generali, la Corte ritiene talloraiche il motivo di ricorso sia fondato; il Giudice di appello, infatti, non ha neppure preso in esame il ruolo contestato al [OSCURATO:PERSONA] in rubrica (procacciatore di clienti e rivenditore al minuto), ed ha riconosciuto tout court quello sopra richiamato di "finanziatore e stabile acquirente". Ebbene, questa conclusione non sarebbe, di per sé, in contrasto con le norme citate, qualora la condotta fosse stata comunque "contenuta" nell'ambito del contestato art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, specie a fronte di ruoli che la stessa sentenza indica come "intercambiabili"; diversamente, il contrasto con l'art. 521 cod. proc. pen. si ravvisa per il fatto che al [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto un ruolo apicale inquadrato nel comma 1 dell'art. 74 in oggetto, con evidente aggravamento della posizione riconosciuta. Ciò, peraltro, anche se il trattamento sanzionatorio è stato poi calcolato ai sensi dell'art. 74, comma 2, di cui all'imputazione.Ne consegue l'annullamento della sentenza, quanto a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato previsto dall'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato; con l'impugnazione, infatti, lo stesso tende ad ottenere una differente valutazione del materiale istruttorio esaminato dai Giudici del merito (deposizione Pappalardo, allegata solo in piccolo stralcio, ed alcune intercettazioni, delle quali si offre un'altra lettura), invero non consentita alla Corte di cassazione e, dunque, inammissibile. Lo stesso atto, peraltro, trascura che la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato ancora con una motivazione adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva della illogicità denunciata. 10.1. La sentenza, in particolare, ha richiamato numerose conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato (il presente ricorrente), dalle quali emergeva che quest'ultimo era a conoscenza del motivo per il quale l'altro si recava spesso in Calabria, ossia l'approvvigionamento di stupefacente. Il contributo offerto dall'[OSCURATO:PERSONA] era risultato di varia natura, come il procurare una macchina a [OSCURATO:PERSONA] per il viaggio (quando, peraltro, questi gli ricordava che stava lavorando non solo per sé, ma anche per lui) o l'emettere un assegno in corrispettivo della sostanza (oggetto, poi, di alcune captazioni). Dalle stesse conversazioni, peraltro, ben emerge la consapevolezza del ricorrente del proprio ruolo nell'associazione di cui al capo B), così come di quello del cognato e di altri sodali, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Cutuli. Particolarmente sintomatiche, al riguardo, risultano le conversazioni dal 19 al 23/12/2000, quando il [OSCURATO:PERSONA], rifornitosi in Calabria, parlava con l'[OSCURATO:PERSONA], e gli riferiva (di fatto) di aver smerciato tutto molto rapidamente, tanto da non avere più niente con sé; a quel punto, il ricorrente faceva presente di avere "una processione" a casa propria, chiedendo pertanto all'altro di reperire nuova sostanza al più presto. Significativa della piena consapevolezza ed adesione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla consorteria, poi, è anche la conversazione del 30/12/2000, quando [OSCURATO:PERSONA] gli comunicava di aver appena subito una perquisizione alla casa di Mascali; il ricorrente, preoccupato, chiedeva allora conferma del fatto che lì non ci fosse nulla di nascosto, mostrando quindi piena conoscenza dei luoghi di occultamento dello stupefacente, tipica espressione della fattispecie associativa. Dal che, la corretta qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, peraltro insuscettibile di esser superata da una differente lettura del materiale probatorio, come quella espressamente proposta con il ricorso. Che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.11. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 11.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, il carattere palesemente fattuale - quindi non ammissibile - del motivo in punto di responsabilità, con il quale vengono sollevate questioni di puro merito e, in relazione alle stesse, si lamenta la lettura che la Corte di appello ha effettuato del materiale probatorio; ciò, in particolare, quanto al periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito all'associazione di cui al capo B), al contenuto delle conversazioni che lo interessano ed ai rapporti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questioni proprie del giudizio di cognizione e sulle quali, pertanto, questa Corte non può esprimersi. 11.2. Il ricorso, peraltro, trascura l'ampia ed adeguata motivazione con la quale i Giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato, richiamando diffusi esiti istruttori ed analizzando in modo logico e complessivo le numerose conversazioni intercettate. Ebbene, da questo compendio - di cui il ricorso non afferma di aver offerto, in appello, alcuna ragionevole lettura alternativa - emerge che, alla fine del 2000, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto molti rapporti con l'[OSCURATO:PERSONA], tutti in materia di stupefacenti (come confermato, peraltro, dalla sentenza - irrevocabile - a carico del [OSCURATO:PERSONA]), dato che i "siciliani" ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri) erano interessati ad acquistare sostanze dai "calabresi" (per l'appunto [OSCURATO:PERSONA], con la complicità di [OSCURATO:PERSONA]). Le conversazioni, al riguardo, danno conto di ripetuti contatti, di trasferte e di discussioni sui prezzi (ad esempio proprio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), fino alla consegna dello stupefacente. 11.3. Da questi molti elementi, e con motivazione del tutto adeguata, la Corte di appello ha quindi concluso che il ricorrente si era reso costantemente disponibile a fornire all'associazione di cui al capo B) la sostanza di cui la stessa aveva bisogno; una disponibilità - sovente tradottasi in effettive consegne - che doveva dunque ritenersi espressione proprio di un'adesione al sodalizio, ai sensi dell'art. 74 in rubrica, e non di una mera cooperazione con un singolo soggetto. Al riguardo, il Collegio ha infatti sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento, di volta in volta, a [OSCURATO:PERSONA] o a [OSCURATO:PERSONA], perfettamente fungibili come referenti della struttura siciliana; questo, peraltro, ben emergeva dalla stabilità dei contatti, dalla brevità delle conversazioni, dal linguaggio criptico (i "salami", i "CD"), dal rimando - subito compreso dall'interlocutore - a situazioni pregresse o, comunque, all'effettivo oggetto del contatto, che avveniva anche via SMS, così sottolineando che non occorreva spendere molte parole. Ancora, la sentenza ha rilevato la consapevolezza, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] si muoveva in un contesto più ampio ed era a contatto con molti clienti. Analogamente, poi, la Corte ha concluso quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], con il quale si parlava spesso di "CD", peraltro citando importi di "8.500" o "8.000". Con questi argomenti, dunque, la sentenza ha fatto corretta applicazione del costante principio per il quale, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (tra le altre, Sez. 3, n. 6871 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945). 11.4. In ordine, poi, alla censura per cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe conosciuto ulteriori componenti del sodalizio, la sentenza ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza sul punto, a mente della quale, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico, non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (tra le altre, Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, Rv. 252232); elementi adeguatamente riscontrati nel caso di specie, come risulta dalla solida motivazione della Corte di appello qui richiamata. 11.5. Con riguardo, infine, al tempo di adesione all'associazione illecita, che - a giudizio della difesa - sarebbe emerso dagli atti come contenuto, si rimanda alle considerazioni già sopra riportate sulla scarsa incidenza del profilo nell'ottica della responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 in esame. 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 12.1. Con riferimento alla prima censura, che lamenta il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il Collegio osserva che la sentenza contiene una motivazione del tutto congrua e priva di illogicità manifesta; con la quale, in particolare, sono stati sottolineati la quantità e qualità dello stupefacente compravenduto, il rilevante arco temporale ed il numero elevato di acquirenti raggiunti dal sodalizio criminale; elementi in fatto - tutti - che il ricorso non contesta affatto, non contenendo alcuna censura in punto di responsabilità. E ciò, peraltro, a prescindere dal mancato sequestro di sostanze o di danari, atteso che le intercettazioni effettuate - e la congrua lettura che ne ha offerto la Corte di merito, ancora estranea a doglianze difensive - hanno consentito comunque di accertare la sussistenza dell'associazione di cui al capo B), l'oggetto dei suoi traffici illeciti e la portata complessiva degli stessi. 12.2. In ordine, poi, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il Collegio osserva che la mancata pronuncia della Corte di appello ben si concilia con l'assoluta genericità della censura di merito; con la quale, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare che, "alla luce delle argomentazioni già svolte a sostegno della mancanza di responsabilità dell'imputato per i fatti di reato contestati ai capi B) e D), doveroso appare il riconoscimento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dell'attenuante della minima importanza dell'opera prestata ex art.114 c.p." L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 13.1. Il primo motivo di censura appare all'evidenza generico e basato su argomenti di puro merito, quindi inammissibile, lamentando che le intercettazioni "sbandierate dalla pubblica accusa come prova granitica altro non sono che colloqui di ordinaria quotidianità"; concetto ribadito più avanti, peraltro, dove si sostiene che le conversazioni tra il ricorrente ed il fratello Daniele avrebbero avuto ad oggetto davvero una macchina (un trattore), non sostanza stupefacente. Ancora con affermazioni prive di specificità, poi, si contesta l'assenza di prova circa la partecipazione del soggetto al sodalizio, rilevando peraltro che la Corte di appello non avrebbe affrontato i motivi di gravame con i quali si denunciava l'assoluta irrilevanza degli elementi di prova forniti dalle intercettazioni. Ebbene, con questa censura generica il ricorso trascura del tutto la motivazione redatta dal Giudice del gravame, che ha invece riconosciuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ancora con argomento solido e logico, fondato su oggettivi elementi istruttori e privo del vizio denunciato. 13.2. La sentenza, infatti, ha evidenziato che le numerose conversazioni in atti, tutte relative all'acquisto della "macchina", non potevano riferirsi che allo stupefacente, risultando peraltro non spiegato, diversamente, come mai il [OSCURATO:PERSONA] non avesse trattato personalmente con i venditori calabresi, ma si fosse servito del [OSCURATO:PERSONA], che abitualmente acquistava sostanza proprio in Calabria. La stessa pronuncia impugnata, ancora, ha richiamato la conversazione del 9/11/2000, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano parlato anche di [OSCURATO:PERSONA], poi coinvolto nell'indagine ed odierno ricorrente. 13.3. Quest'ultima intercettazione, peraltro, è stata adeguatamente letta in un contesto unitario con altre, precedenti e successive, le quali avevano evidenziato che: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] aveva programmato con [OSCURATO:PERSONA] un viaggio per approvvigionarsi di stupefacente, cercando di procurare il danaro necessario; b) il 13/11, [OSCURATO:PERSONA] si era informato dal [OSCURATO:PERSONA] se fosse riuscito a rifornirsi; c) il 15/11, il [OSCURATO:PERSONA] era andato in Calabria insieme a [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]; d) questo viaggio era certamente finalizzato all'acquisto di una partita di stupefacenti - circostanza conosciuta dal ricorrente -, come confermato da numerose conversazioni che la sentenza indica alla pag. 32; e) il 12/1/2001, [OSCURATO:PERSONA] era andato in Calabria, insieme al fratello ed al [OSCURATO:PERSONA], per acquistare stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA]; f) l'indomani vi erano state conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, nel corso delle quali il primo aveva dato all'altro il numero di [OSCURATO:PERSONA], presso il quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto recarsi; g) le comunicazioni dei giorni successivi, tra il 15 ed il 19 gennaio, avevano provato come le trattative per la "macchina" fossero ormai molto avanzate, salvo però arrestarsi per questioni economiche, visto che il prezzo proposto al [OSCURATO:PERSONA] "dagli amici" era superiore a quello prospettato da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Il fallimento dell'accordo, peraltro, aveva suscitato le ire di [OSCURATO:PERSONA], che accompagnava il [OSCURATO:PERSONA], così ulteriormente confermando che l'oggetto della trattativa era una partita di stupefacente, contrariamente alla tesi del presente ricorso (e come ulteriormente emerso da una conversazione del 18/1/2001 tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato per delitti su stupefacenti, che aveva chiesto all'altro di non parlare più per telefono proprio di macchine, "perché lui, per le macchine, si è rovinato ed è sotto processo da quattro anni."). Ebbene, questa ampia e solida lettura non ha trovato alcuna effettiva e concreta censura nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], generico sul punto, così da imporsi la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo. 13.4. Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche quanto al successivo, a mente del quale - in assenza di droga in sequestro - si sarebbe dovuta riconoscere la fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, non quella (più grave) di cui al comma 1. Questa censura, tuttavia, non considera che - come da sentenza impugnata - l'intera istruttoria aveva provato che l'oggetto dei traffici illeciti, delle trasferte in Calabria, delle trattative e delle cessioni era costituito dalla cocaina, così giustificandosi la conclusione raggiunta dalle sentenze di merito. 13.5. Con riguardo, infine, alla invocata riqualificazione delle condotte ai sensi degli artt. 73, comma 5, 74, comma 6, decreto citato, si osserva che la questione non aveva formato oggetto dell'appello del [OSCURATO:PERSONA], non potendo, dunque, esser proposta per la prima volta innanzi a questa Corte. Con tale motivo, peraltro, il ricorso si pone al di fuori dell'alveo di ammissibilità dell'art. 32 606 cod. proc. pen., in quanto non contesta un passaggio della motivazione sul punto, ma si limita ad affermare - in modo apodittico - che il Collegio di appello "avrebbe dovuto" riqualificare i fatti nei termini richiesti, anche "in mancanza di sequestri addebitabili a [OSCURATO:PERSONA] e quindi in mancanza di riscontri oggettivi sulla effettiva quantità di stupefacente detenuto". L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiara inammissibile. 14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 14.1. Con riguardo alla prima censura, con la quale si contesta il concorso dell'imputato nel capo B1), difettandone gli elementi oggettivi e soggettivi, il Collegio osserva che la questione è stata affrontata dalla Corte di appello e superata con argomenti adeguati, fondati su logica lettura delle emergenze istruttorie e, dunque, non censurabile; specie, peraltro, con argomenti di fatto - quelli del ricorso - con i quali si tende ad offrire una ricostruzione diversa delle stesse vicende scrutinate dai Giudici del merito. 14.2. La sentenza impugnata, in particolare, ha esaminato le trattative tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di cocaina (che l'ultimo avrebbe dovuto vendere agli altri), comunemente chiamata "macchina"; a tale ultimo proposito, è stata evidenziata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con la quale il primo chiedeva se la sostanza fosse destinata o meno al mercato di Giarre), come un'altra tra [OSCURATO:PERSONA] e tale Orazio (Campo), nella quale quest'ultimo invitava l'altro a non parlare di "macchine" al telefono, perché lui - proprio a causa delle "macchine" - era sotto processo da quattro anni. Ancora sul punto, poi, è stato sottolineato il riferimento esplicito alla "cocaina" fatto da [OSCURATO:PERSONA] in attesa di parlare con [OSCURATO:PERSONA], così come la qualità che [OSCURATO:PERSONA] aveva reclamizzato al [OSCURATO:PERSONA] quanto al prodotto in trattativa, "garantito al 101%". 14.3. Dalle stesse captazioni, per come logicamente interpretate dalla Corte di appello, risulta poi che il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza dell'oggetto del traffico illecito, dato che ne aveva anche trattato il prezzo; questo, peraltro, era poi risultato superiore nelle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così che l'affare non era infine andato in porto, determinando l'ira di quest'ultimo (ira altrimenti non giustificabile, qualora gli accordi avessero avuto ad oggetto soltanto autovetture, come sostenuto dalla difesa). 14.4. In forza di queste affermazioni, la Corte di appello ha quindi ( congruamente riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario tra venditore ed acquirenti, ossia di colui che aveva offerto in vendita la sostanza, nella disponibilità di altri; responsabilità, peraltro, da individuare a prescindere dall'esito dell'operazione illecita, che, qualora positivo, avrebbe comportato una condanna per aver procurato ad altri lo stesso stupefacente. 14.5. Muovendo proprio dal mancato accordo sul prezzo, peraltro, il ricorso sostiene poi che, in ogni caso, la fattispecie avrebbe dovuto esser riconosciuta nella forma tentata, non in quella consumata; ebbene, questa tesi - che coinvolge anche l'eventuale prescrizione del reato (motivo 2.1) - non può essere accolta. Per costante e condiviso indirizzo, infatti, la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263716. Successivamente, tra le altre, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244); esattamente Come nel caso di specie, come peraltro non contestato neppure dal [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 15. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 15.1. Con riguardo al primo motivo, non appare condivisibile la tesi che vorrebbe l'imputato condannato per una condotta estranea al capo di imputazione, a sua volta generico, da ciò derivando l'impossibilità di predisporre un'adeguata difesa. Premesso che la questione non sembra esser stata sollevata con il gravame, si osserva, comunque, che il ricorrente è stato ritenuto responsabile per un episodio di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuto nel dicembre 2000 e coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ebbene, tutti questi soggetti, insieme ad altri, sono stati imputati nel capo B) della rubrica, che ha ad oggetto il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, "accertato nel gennaio-febbraio 2000 e dall'ottobre 2000 in permanenza attuale, nelle provincie di Catania, Messina, Catanzaro, Cosenza e [OSCURATO:PERSONA]." La condotta riconosciuta dalla Corte di appello, pertanto, non può ritenersi eccentrica rispetto all'oggetto della contestazione, e della stessa - nel corso del procedimento e del processo - sono di certo emersi elementi di fatto idonei per approntare una adeguata linea difensiva; quel che, peraltro, il ricorrente contesta con argomento viziato, trascurando che il materiale istruttorio poi impiegato per l'affermazione di responsabilità è stato formato ed acquisito nel rispetto di ogni canone di rito.La prima censura, pertanto, deve esser dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza. 15.2. Ad analoghe conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche quanto alla seconda, che contesta alla sentenza di non aver adeguatamente riportato gli elementi a fondamento della condanna, così come i criteri di valutazione degli stessi; difetterebbero, quindi, sia un collegamento effettivo tra gli accadimenti, sia una motivazione che dia conto di questo legame. Ebbene, in senso contrario si richiama la congrua e logica motivazione stesa dalla Corte di appello (pagg. 39-40), che ha confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sull'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo B), con un impianto argomentativo palesemente privo di vizi. In particolare, sono state riportate varie conversazioni del dicembre 2000, quando: a) il ricorrente aveva contattato [OSCURATO:PERSONA], con il telefono di [OSCURATO:PERSONA], per avvisarlo che loro (i fornitori calabresi) non sarebbero andati in Sicilia a "discutere di CD" (ossia di cocaina), concordando dunque di incontrarsi in Calabria ed offrendo la disponibilità propria e quella di [OSCURATO:PERSONA]; b) il [OSCURATO:PERSONA] si era effettivamente recato in Calabria; c) [OSCURATO:PERSONA] - concordata con [OSCURATO:PERSONA] la cessione di 30 CD - aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA], per dargli l'incarico di prelevare alcuni "pacchi di latte da dare ad un suo cugino", ossia a [OSCURATO:PERSONA] (giunto nel frattempo in Calabria); d) [OSCURATO:PERSONA] aveva allora avvertito [OSCURATO:PERSONA] che stava aspettando un amico che gli avrebbe consegnato delle "carte", che lui poi gli avrebbe portato a casa; e) a quel punto, però, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva risposto "che a casa sua non è possibile perché ci sono sua moglie e suo figlio, accordandosi per vedersi da un'altra parte". Dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, era peraltro emerso che la consegna non era avvenuta nel giorno stabilito (18/12), in mancanza di pagamento, ma l'indomani, quando il [OSCURATO:PERSONA] era tornato in Sicilia, lì trovando il fratello Sebastiano "per fargli da staffetta". Dal che, un argomento non manifestamente illogico a conferma della cessione di cocaina e, dunque, una pronuncia di condanna che sfugge al vizio motivazionale denunciato. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] C 16. Il ricorso di RaDisarda risulta manifestamente infondato. 16.1. In ordine alla prima censura, che riguarda il vincolo associativo di cui al capo C), del quale si contesta l'esistenza, il Collegio ne ritiene palese l'inammissibilità; il motivo, infatti, da un lato è volto ad una non consentita rilettura di elementi di puro merito (il contenuto delle intercettazioni), e, dall'altro, si sviluppa con affermazioni vaghe che ne minano la specificità (tra cui le conversazioni che "hanno un contenuto fortemente equivoco che non consente di condividere la ricostruzione operata dal Giudice di seconde cure" o la sentenza che non evidenzia "momenti di cointeressenza tra i soggetti agenti, circostanza questa di primaria importanza fondamentale in un contesto associativo".). 16.2. Con questi generici argomenti, dunque, l'atto risulta inidoneo a superare la motivazione stesa dalla Corte di appello, che - con valutazione congrua, immune da illogicità manifeste e fondata su corretta lettura delle emergenze istruttorie - ha riconosciuto la sussistenza dell'associazione di cui al capo C) in esame. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che il vincolo - più strutturato degli altri oggetto del processo - vedeva assegnato al [OSCURATO:PERSONA] il compito di individuare i canali di approvvigionamento (ad esempio con i calabresi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA]) ed organizzare i viaggi per il trasporto dello stupefacente; condotte, peraltro, tenute anche in regime di arresti domiciliari (ancora per reati su stupefacenti), tramite soggetti di fiducia, tra i quali, in particolare, [OSCURATO:PERSONA]. Di seguito, la sentenza ha richiamato numerose conversazioni (pagg. 66-68) dalle quali ha tratto elementi fortemente indiziari sull'esistenza dell'associazione: a) una ripartizione di ruoli, anche se spesso intercambiabili (quel che non appare frutto di contraddizione, come invece contestato); b) l'uso di linguaggio convenzionale al fine di non rivelare l'oggetto effettivo dei contatti; c) l'adozione di precauzioni per evitare i controlli delle forze dell'ordine; d) l'interessamento per la sorte dei sodali tratti in arresto; e) la presenza di una base logistica, quale l'abitazione del ricorrente, in cui venivano fissati molti appuntamenti e da cui di regola partiva la fornitura di droga. 16.3. Quanto al linguaggio, in particolare, non si ravvisa affatto la contraddizione censurata nel ricorso, a mente del quale i riferimenti di volta in volta diversi dovrebbero essere intesi come sintomo di genuinità delle conversazioni. La sentenza, infatti, ha logicamente e diffusamente evidenziato che i continui richiami ai CD, al pane, all'olio, al motorino, al vino, al caffè, ai savoiardi, al convivio per dieci persone non potevano giustificarsi se non nell'ottica della contestazione, non risultando diversamente spiegabili, specie con riguardo alla disponibilità che il ricorrente dimostrava dei differenti beni che gli venivano richiesti. Negli stessi termini, poi, la Corte ha concluso quanto alla carne, genericamente menzionata in conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che la stessa merce doveva esser per certo intesa quale stupefacente; al riguardo, sono stati richiamati i relativi importi (ad esempio, un acquirente aveva già versato 150.000 lire), così come la quantità (3 chili), con la rkly raccomandazione che fosse "di quella buona". E con la precisazione, peraltro, che la stessa sostanza era stata poi sequestrata al Longo, all'atto dell'arresto, ad ulteriore conferma del reale significato delle conversazioni intercettate. 16.4. Da ultimo, e con riguardo alla reciproca attenzione alla sorte dei correi, la sentenza ha ampiamente sottolineato le frenetiche captazioni seguenti all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], non giustificabili soltanto con il vincolo parentale tra i due, come invece sostiene il ricorso. Dalla lettura complessiva delle telefonate, infatti, la Corte ha concluso che il [OSCURATO:PERSONA] - conversando anche con il legale dell'altro - cercava di comprendere quanto gli inquirenti avessero scoperto, e se ne potessero scaturire conseguenze per gli altri associati. Nelle stesse ore, peraltro, questi si rivolgevano proprio al ricorrente per capire come e se organizzarsi, in esito all'arresto, ricevendo istruzioni; al punto che, appena sei giorni dopo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva pianificato nel dettaglio la cessione di una partita di droga, come ancora sottolineato dalle conversazioni richiamate alle pagg. 70- 71 della motivazione. Proprio a quest'ultimo riguardo, peraltro, il Collegio non ravvisa alcuna contraddizione tra il clamore e la preoccupazione destati dall'arresto del Mancuso e la conclusione a breve di un ulteriore carico: come emerge dalla sentenza, infatti, la forza criminale di una struttura associativa, quale quella riscontrata, risiede anche nella capacità di fronteggiare gli imprevisti, di riorganizzarsi rapidamente a seguito dell'arresto di sodali, facendo leva sull'esistenza di una organizzazione tendenzialmente stabile e, pertanto, sufficientemente idonea a proseguire comunque il programma criminoso. 16.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, sostenute da un più che ampio compendio istruttorio, la sentenza ha quindi riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] anche la veste di organizzatore e promotore; quel che, peraltro, il ricorso contesta con generiche affermazioni di puro merito, quindi inammissibili, ora negando ogni "contributo fattivo", ora valorizzando il fatto che il soggetto stesse "per lo più" agli arresti domiciliari, ora, infine, rivendicando "un ruolo di secondo piano", tale da non permettergli di sovrintendere alle attività di gestione del gruppo. 16.6. Da ultimo, quanto alla fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello - ancora con argomento logico ed adeguato - ha evidenziato che la stessa non poteva essere riconosciuta: in particolare, sono stati valorizzati i quantitativi sequestrati in occasione degli arresti di Mancuso e Longo, insieme alla citata "rete organizzata", tali da impedire di ritenere che l'associazione fosse stata costituita esclusiyamente per l'esecuzione di reati - in materia di stupefacenti - di lieve entità. E con la precisazione, peraltro, che l'impugnazione lamenta qui non già che la difesa avesse offerto ai Giudici elementi positivi nel senso dell'ipotesi attenuata in esame, poi non valutati o mal valutati, ma - diversamente - che dall'istruttoria non sarebbe emerso "con assoluta certezza che il sodalizio avesse ad oggetto grossi quantitativi di stupefacente, né tantomeno che avesse ad oggetto sostanze di tipo pesante"; così introducendo, dunque, una prospettiva di merito non consentita in questa sede. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 17. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 17.1. Con riguardo al primo motivo, che attiene alla partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo C), si lamenta che la responsabilità sarebbe stata affermata con errata valutazione delle intercettazioni, dalle quali non emergerebbero indizi né gravi, né precisi, né concordanti, specie considerando che il ricorrente sarebbe un commerciante di prodotti ittici, proprio quelli citati nelle stesse comunicazioni. Ebbene, questa censura - oltre che fondata su argomenti di fatto (il contenuto delle captazioni), non ammessi di fronte alla Corte di legittimità - risulta del tutto generica. 17.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha iinfattilmotivato il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] richiamando varie conversazioni, a muover da quelle con le quali [OSCURATO:PERSONA] - agli arresti domiciliari - aveva spesso contattato i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per effettuare le consegne di stupefacente o ricevere i pagamenti; contatti di volta in volta programmanti e legati, dunque, all'attuazione dell'oggetto associativo illecito come contestato al capo C) della rubrica. Significativo, in questo contesto, è il richiamo alla vicenda che aveva poi condotto all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi era andato a prelevare dal [OSCURATO:PERSONA] il consistente quantitativo di cui al capo C1) (3 chili di marijuana), con diretto coinvolgimento anche del ricorrente; il Longo, infatti, come aveva consegnato il danaro a [OSCURATO:PERSONA], così aveva ricevuto la sostanza proprio dal [OSCURATO:PERSONA], tanto che, poco dopo, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato quest'ultimo per sapere se la consegna fosse stata effettuata. Lo stesso Longo, tuttavia, quel giorno era stato arrestato e trovato in possesso proprio di quei 3 chili che la sentenza - con argomento logico e coerente con la lettura delle intercettazioni - ha dunque riconosciuto consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] su disposizione del [OSCURATO:PERSONA]. 17.3. A fronte di queste considerazioni, solide e legate ad un rigoroso esame delle emergenze istruttorie, il ricorso non muove peraltro alcuna effettiva censura, se non lamentare - si ribadisce, genericamente - una valutazione errata delle intercettazioni e l'assenza di elementi indiziari nell'ottica dell'art. 74 di cui al capo C) e della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria criminosa.17.4. Con riferimento, poi, all'esistenza stessa dell'associazione, il ricorso risulta ancora del tutto generico, attesa la completa mancanza di un qualunque riferimento alla motivazione della sentenza sul punto, del tutto adeguata e già esaminata sub posizione [OSCURATO:PERSONA]. 17.5. Negli stessi termini, di seguito, si conclude quanto alla riqualificazione della fattispecie di cui al capo C) ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, negata dalla Corte di appello, per la quale si rimanda ancora alla posizione [OSCURATO:PERSONA], attesa l'identità della censura e del suo contenuto. In ordine, infine, alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., il Collegio rileva che la stessa non ha formato oggetto di appello, non potendo, dunque, costituire motivo di doglianza - per la prima volta - innanzi a questa Corte; motivo, in ogni caso, del tutto generico, perché basato sul mero assunto secondo cui "l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria è da ritenersi di minima importanza". L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 18. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 18.1. Rimandando, innanzitutto, a quanto esposto sub impugnazione [OSCURATO:PERSONA], a fronte di censure identiche per oggetto e contenuto, si osserva poi - con riguardo al tenore delle intercettazioni - che la sentenza di secondo grado contiene una adeguata e logica motivazione, non superabile con le generiche asserzioni (peraltro, di merito) contenute nell'atto in esame. La Corte di appello, in particolare, ha sottolineato che il riferimento delle conversazioni a "mangiate", così come a "caffè, vino, olio, pane, carne", doveva intendersi, in realtà, come diretto allo stupefacente, attesa - diversamente - la palese incongruenza di un richiamo privo di effettivo significato (anche in ragione delle circostanze di tempo e di luogo); con particolare riguardo alla "carne", sensibilmente indicata dal [OSCURATO:PERSONA], sarebbe peraltro risultato del tutto anomalo un ordine privo di qualunque riferimento alla tipologia, al taglio od alle modalità di utilizzo, dovendosi pertanto - in via logica - ritenere un differente significato, come da contestazione. Non solo. 18.2. La sentenza, di seguito, ha sottolineato che questo diverso, effettivo contenuto doveva trarsi anche dalle conversazioni precedenti e successive a quelle nelle quali si menzionava la carne; in particolare, è stata evidenziata la sequenza del 29/1/2001 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali si ricavava il reale oggetto dello scambio, ossia lo stupefacente (per l'appunto carne, senza alcuna specificazione). Negli stessi logici termini, peraltro, sono state interpretate le conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di procurare la carne da consegnare a quello, acquirente che aveva già versato la somma di 150.000 lire. Gli stessi interlocutori, poi, erano stati coinvolti nella capta'zione del 24/2/2001, nella quale il ricorrente aveva chiesto all'altro di incaricare una terza persona (Orazio, detto Arazieddu) di andare a prendere della carne da consegnare a quello; il [OSCURATO:PERSONA], allora, aveva dichiarato che avrebbe incaricato "Gigi" ([OSCURATO:PERSONA]), al che [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito affinché il quantitativo fosse di 3 chili, "di quella buona". Da ultimo, la sentenza ha richiamato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda dell'arresto di Mancuso, con i conseguenti, convulsi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente, anche con riguardo al [OSCURATO:PERSONA]. Una motivazione solida e priva di qualunque illogicità manifesta, dunque, che non può esser superata dalle considerazioni difensive - si ribadisce, di puro merito - legate all'allevamento di cavalli di cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato titolare. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 19. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] so risulta manifestamente infondato. 19.1. Con riguardo alla prima censura, in punto di responsabilità, il Collegio ne rileva evidente l'inammissibilità: con ampio richiamo a circostanze di puro merito, infatti, l'impugnazione tende ad ottenere da questa Corte una differente e più favorevole valutazione di numerosi elementi istruttori, quali i rapporti tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], il ruolo riscontrato nell'associazione, le dichiarazioni del teste Autieri, il contenuto di intercettazioni, la vicenda dell'arresto del nipote Mancuso, per poi concludere - con considerazione generalizzata - che la sentenza si fonderebbe su una motivazione contraddittoria ed illogica, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La lettura di tutti questi profili di merito, tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione. 19.2. Il motivo, peraltro, non considera che la sentenza impugnata, pronunciandosi proprio sugli stessi elementi in fatto (e sulle medesime censure), contiene ancora una motivazione del tutto adeguata, basata su ragionata valutazione del materiale istruttorio e priva di qualunque illogicità manifesta o contraddittorietà; come tale, dunque, non censurabile. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in particolare, ha richiamato gli esiti delle intercettazioni e delle ulteriori attività di indagine, ribadendo che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano continui, ma comunque tutti legati all'attività di spaccio di stupefacenti; ancora, si è sottolineato che il ricorrente era risultato il custode fiduciario della sostanza per conto del [OSCURATO:PERSONA], all'epoca agli arresti domiciliari. In questo contesto, la sentenza ha poi valorizzato l'episodio dell'arresto del Mancuso e della successiva telefonata rivolta dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; chiamata non giustificabile con il mero rapporto di parentela tra il ricorrente e l'arrestato (unica differente lettura offerta dalla difesa), ma logicamente legata alla sussistenza del vincolo associativo, a quel momento motivo di preoccupazione anche per il [OSCURATO:PERSONA]. Ancora in quella situazione, peraltro, e ad ulteriore conferma, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] per avvisare proprio il ricorrente di non "andare lì sopra perché sono lì", riferendosi alla perquisizione domiciliare in corso nell'abitazione dell'arrestato. 19.3. Negli stessi termini, poi, l'espressione "c'è posta per te" - impiegata da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione del 29/1/2001 e seguita dalla richiesta a [OSCURATO:PERSONA] a portare la "carne" - è stata interpretata come l'invito al [OSCURATO:PERSONA] a raggiungere [OSCURATO:PERSONA] al più presto, per essere coinvolto nella consegna dello stupefacente. Analogamente, peraltro, a quanto successo il 24/2/2001, quando ancora [OSCURATO:PERSONA] aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe incaricato "Gigi" ([OSCURATO:PERSONA]) di andare a prendere lo stupefacente da consegnare in serata a "quello"; il quantitativo, nell'occasione, era pari a 3 chili, e [OSCURATO:PERSONA] si era raccomandato che fosse "di buona qualità". E con la precisazione, peraltro, che in sede di merito la difesa non aveva offerto alcuna interpretazione alternativa delle intercettazioni indicate, così da rafforzare ulteriormente l'ipotesi accusatoria. 19.4. Con riguardo, poi, al ruolo associativo effettivamente riscontrato a carico del [OSCURATO:PERSONA], quale detentore della sostanza, non può ravvisarsi il vulnus al diritto di difesa lamentato ancora nel primo motivo di ricorso, nei termini (di fatto) della violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Sul tema, e richiamati i principi di diritto sopra espressi sub posizione [OSCURATO:PERSONA], la Corte ribadisce che, nella vicenda in esame, non si riscontra alcuna differenza strutturale tra ruolo contestato (riscossore di crediti della consorteria verso gli acquirenti) e riconosciuto (custode della sostanza), atteso che - come indicato dalla sentenza impugnata - i ruoli erano spesso interscambiabili, e quello riconosciuto a carico del [OSCURATO:PERSONA] rientra comunque nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; per altro verso, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha avuto piena possibilità di interloquire in ordine ad ogni elemento emerso nel corso del dibattimento, cossi da doversi escludere ogni possibile violazione al diritto di difesa. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato. 19.5. Alle stesse conclusioni, di seguito, la Corte giunge quanto al secondo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle fattispecie lievi di cui agli artt. 73, comma 5, 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con ogni effetto sanzionatorio; sul punto - e sottolineato che l'unico reato per il quale la pena è stata irrogata è quello associativo sub C) - si rimanda alle considerazioni in precedenza espresse su analoghe doglianze mosse dai sodali ricorrenti. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.20. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta manifestamente infondato. 20.1. Con riguardo al primo motivo, si lamenta innanzitutto la difformità tra condotta contestata e condotta riconosciuta, sul presupposto che il ruolo di procacciatore di clienti e rivenditori sarebbe stato poi trasformato in quello di custode e consegnatario della sostanza; ebbene, sul punto si richiamano le considerazioni già espresse quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], perché ben riferibili anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Al quale, peraltro, è sempre stato contestato di aver partecipato ad un'associazione finalizzata a commettere variegate condotte di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, con ruoli sì richiamati in rubrica, ma poi definiti dalla Corte come "spesso intercambiabili", con argomento di merito non sindacabile in questa sede. Nessun rilievo, peraltro, assume la circostanza che tutti i ricorrenti siano stati assolti dalla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, contestata ancora nel capo C), poiché tale decisione riguarda soltanto le condotte in materia di cocaina, non anche quelle relative alla marijuana, oggetto della diversa pronuncia di non doversi procedere per prescrizione. 20.2. Con riguardo, poi, alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, questa è stata riconosciuta in sentenza con argomento del tutto congruo, basato su concreti elementi istruttori e non manifestamente illogico o contraddittorio; come tale, dunque, ancora non sindacabile. La Corte di appello, in particolare, ha richiamato (pagg. 79-80) numerose intercettazioni con il [OSCURATO:PERSONA], tra gennaio e marzo 2001, il cui oggetto trascendeva evidentemente il rapporto di (quasi) parentela all'epoca corrente tra i due, al punto che il ricorrente ricordava all'altro di essere soci. Significativa, ancora nell'ottica associativa, era stata poi la consegna al Longo di apparecchi cellulari, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo l'arresto di Mancuso (13/2001) e nell'ambito dell'organizzazione di una nuova partita di droga. In particolare, la Corte di appello ha ricostruito quanto accaduto il 19/2/2001, quando [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di acquistare apparecchi cellulari Alcatel, e l'altro gli aveva risposto di averne già a disposizione due, di colore arancione. Di seguito, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato Longo, dicendogli di passare da lui per portare "documenti" e che nell'occasione gli avrebbe consegnato telefoni cellulari. Dopo circa un'ora, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il pagamento della sostanza, ed aveva dunque dato mandato a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare la droga al Longo. La consegna aveva avuto buon esito, come confermato da un ulteriore contatto tra questi ultimi due. Di lì a poco, peraltro, il Longo era stato fermato dalla Polizia, trovato in possesso di 3 chili di marijuana e, all'interno dell'autovettura, di telefoni cellulari Alcatel di colore arancione, evidentemente quelli consegnati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Un argomento solido e privo di vizi, quindi, che non può esser superato dalle valutazioni di puro merito che sostengono l'impugnazione anche sul punto; dal che, il giudizio di inammissibilità. 21. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta parzialmente fondato. 21.1. Premesso che il ricorrente - condannato dal Tribunale per il capo C) - non ha proposto appello, si rileva che la Corte di merito ha escluso la responsabilità di tutti gli imputati - quanto allo stesso capo - dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, con riguardo alla cocaina, perché il fatto non sussiste, ed ha dichiarato non doversi procedere quanto all'art. 73, comma 4, citato decreto, con riguardo alla marijuana, perché estinto per prescrizione. Tanto premesso, in ordine al primo delitto deve dunque trovare applicazione l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in tema di estensione dell'impugnazione, atteso che quella proposta dai coimputati - non fondata su motivi esclusivamente personali - produce i propri effetti anche verso l'imputato non appellante. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio nei confronti del Longo, limitatamente al reato previsto dall'art. 73, comma 1, perché il fatto non sussiste. 21.2. Con riferimento, poi, al reato di cui all'art. 73, comma 4, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, Visconti, Rv. 271539). Ebbene, nel caso in esame la sentenza di appello non ha specificato quando era maturata la prescrizione per il delitto di cui al comma 4 e, pertanto, non consente di verificare la relazione - nei termini appena indicati - tra questa data e quella del passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, con riguardo al Longo. Una tale verifica, propria della fase di merito, dovrà dunque esser compiuta dal Giudice del gravame, previo annullamento della sentenza - limitatamente al delitto di cui all'art. 73, comma 4 ed alla posizione del Longo - con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. 21.3. Inammissibile, per contro, risulta infine il ricorso sul secondo motivo, con il quale si muovono alla sentenza censure di fatto in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo C); censura inammissibile in questa sede, in assenza di un proposto gravame. 22. Con riguardo ai ricorsi dichiarati inammissibili, infine, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., si condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sente
Sentenza Cassazione n. 01339/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris