CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 03553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2684/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] ePIETRO [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 810/2020 depositata il 09/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2009 l’ap- paltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ottenevadal Tribunale di Pescara nei confronti della committente [OSCURATO:SOCIETA]. un decreto ingiuntivo di pagamento di € 19.411,45,a titolo di corrispettivo di lavori che aveva realizzato nell’oleificio della committente (realizzazione dell'impianto elettrico per un elettrofiltro). In sede di opposizione, la committente allegava che erano stat i pattuit i un prezzo minore e l’ultimazione dei lavori entro il 10/10/2009, in vista della campagna olearia,ma i lavori si erano conclusi solo il 12/11/2009 per mancanza del trasformatore di alimentazione ; chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, proponendo una domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento co n richiesta di risarcimento dei danni per€ 505.900,00. Demers.r.l. replicava che il primo trasformatore, fornito da [OSCURATO:SOCIETA]., si era bruciato nel collaudo e che quest’ultima aveva conse- gnato un secondo esemplare il 29/10/2009. Chiamava quindi in ga- ranziala società [OSCURATO:SOCIETA], la quale, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e il risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite teme- raria. Il Tribunale di Pescara dichiarava che non era stata raggiunta la prova del minor prezzo e del termine essenzialepattuiti, rigettava la domanda riconvenzionale e , ritenendo dimostrato il credito per il prezzo, rigettaval’opposizione al decreto ingiuntivo, la domanda di garanziae la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . ; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di [OSCURATO:SOCIETA]. Hanno proposto appello [OSCURATO:SOCIETA]. , in via principale , che dedu- ceva il mancato riconoscimento del danno ex art. 96 c.p.c. e l’errore nello scaglione per le spese, e [OSCURATO:SOCIETA]., in via autonoma poi incidentale, che insisteva sull’essenzialità del termine, sull’ammissi- bilità della prova testimoniale e sulle restanti domande. La Corte di appello dell’Aquila ha accolto esclusivamente il motivo sulle speseproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. , affermando che il valore andava determinato con riferimento anche alladomanda riconvenzionale d i Solemae alla conseguente domanda di garanzia. Per l’effetto ha ri- determinato le spese, condannando [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] € 13.000 per il primo grado ed € 11.000 per il secondo grado e con- dannando Demera pagare a [OSCURATO:SOCIETA] le spese nelle medesime misure, con compensazione per metà delle spese del grado diappello. 2.Solemas.n.c. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base dicinque motivi, illustrati da memoria. Ha resistitoDemer [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso e memoria. All’esito della camera di consiglio del 4-2-2026 la Corte ha riser- vato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. , in relazione agli artt. 2721, 2722, 2723 e 2724 c.c., con la seguente argomentazione.Il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile la prova te- stimoniale sulle pattuizioni contrattuali ex art. 2721 c.c., ma ha poi utilizzato le deposizioni per sostenere il decisum; da ciò l’errore di diritto e l’incongruenza logica, commessi anche dalla Corte d’appello. 1.1.Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale hagià fornito una puntuale risposta all e do- glianze, in sostanza riproposte in questa sede come già formulate in appello. L 'inciso contenuto nella sentenza di primo grado circa l'a- stratta inammissibilità della prova orale per il limite posto dall'art.2721 c.c. costituivaun mero obiter dictum, rimasto estraneo al pro- cedimento logico sotteso alla motivazione; il giudice di primo grado ha infatti svolto unadisamina delle dichiarazioni rese dai testi sentiti, ponendole a fondamento della decisione. Del resto, la questione perde qualsiasi rilevanza, in quanto la Corte d’appello, a sua volta, ha direttamente proceduto alla disamina delle dichiarazioni dei testi- moni, considerando il contenuto del capitolo di prova sul quale i te- stimoni erano stati interrogati e tenendo presenti i requisiti necessari perché il termine pattuito sia essenziale; così,giungendo alla moti- vata conclusione che le dichiarazioni dei testimoni non erano idonee alla dimostrazione dell’essenzialitàdel termine. Quanto alle censure di violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., la ricorrente non lamenta alcuno dei vizi così censurabilisecondo i prin- cipi enunciati dalle Sezioni Unite n. 20867/2020, ma sollecita un di- verso apprezzamento delle risultanze istruttorie, operazione pre- clusa in sede di legittimità. Quanto ai limiti probatori ex art. 2721 c.c., costituisce orienta- mento consolidato quello per cui l'ammissione della prova testimo- niale oltre i limiti di valore stabiliti dalla norma rientra nell’apprezza- mento del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass.n. 21411/2022; n. 190/2020; n. 11889/2007). Nella specie, come già esposto,la Corte distrettuale ha legittimamente valorizzato le deposizioni testimoniali ai fini della ricostruzione delle pattuizioni contrattualie le censure avverso tale apprezzamento si risolvono in una inammissibile richiesta di rivisitazione nel merito della vicenda. 2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione agli artt. 1457, 1460, 2721 e 2697 c.c. La ricor- rente insiste sull’esistenza del termine essenziale di consegna dei lavori, da cui dipenderebbe la fondatezza dell’eccezione d’inadempi- mento ex art. 1460 c.c.; indica capitoli di prova e deposizioni che collocherebbero la conclusione dei lavori entro e non oltre il 10/10/2009e comunque prima dell’avvio campagna olearia; speci- ficamente richiama le dichiarazioni dei testi D’Andrea e Rulli sul ter- mine «prima dell’inizio della campagna olearia». Richiama altresì , in diritto, il canone dell’art. 1457 c.c. sull’essenzialità del termine e la sua verifica alla luce dell’oggetto del negozio e delle indicazioni delle parti. 2.1.Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha applicato il principio secondo il quale l’es- senzialità del termine va accertata in concreto, alla stregua delle espressioni usate dalle parti e, soprattutto, della natura e dell’og- getto del contratto, dovendo risultare inequivoca la volontà di rite- nere perduta l’utilità economica con l’inutile decorso del termine; tale connotazione non si desume dalla sola formula «entro e non oltre»; il principio è consolidato (Cass. n. 25549/2007; n. 14426/2016; n. 32238/2019; n. 10353/2020). La Corte d’appello ha quindi escluso, con motivazione concretae centrata sulle prove orali e sul compor- tamento successivo, che fosse stato pattuito un termine essenziale. La critica si risolve in una sollecitazione alla diversa lettura del ma- teriale istruttorio, non solo preclusain sede di legittimità, ma anche incompatibile con l’evocata essenzialità del termine; ciòin quanto la ricorrente non tenta neppure di spiegare il fatto di avere continuato autilizzare l’impianto , dat o i n aperta contraddizione con l a sua tesi sull’esistenza di termine essenziale che, in quanto tale, comporta che l’utilità economica dell’affare venga meno allorchésia decorso il ter- mine medesimo. 3. Il terzo motivo denuncia violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1657, 2721 e 2697 c.c. Si deduce che la credi- trice non abbia provato il credito azionato . L a Corte territoriale avrebbe trascurato che non è stata neppure richiesta c.t.u. a soste- gno della pretesa. La censura è diretta contro il ragionamento sul corrispettivo ex art. 1657 c.c., che – secondo la ricorrente – non poteva essere fondato su prove orali o documentazione inidonea. 3.1.Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha accertato il credito , nell’ an in ragione dell’accertata esecuzione dei lavori, stante l’esclusione del carattere essenziale del termine pattuito e, nel quantum, sulla base del pro- dotto «ore effettive × prezzo orario storicamente praticato tra le parti», sorretto da deposizioni reputate attendibili. Non vi è errore di diritto, perché la scelta di fondare la decisione su prove orali e docu- mentali ritualmente acquisite rientra nel merito, mentre l’ammis- sione della c.t.u. appartiene al prudente apprezzamento del giudice (Cass. SU n. 3086/2022; Cass. n.19631/2020). Anchein questo mo- tivo, il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. è finalizzato esclusiva- mentea sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, non consen- tito in sede di legittimità. 4. Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di valutare il materiale probatorio addotto a sostegno della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] lema; si richiama anche la richiesta, reiterata in appello, di rimettere la causa in istruttoria, che sarebbe stata ignorata. 4.1.Il motivo è inammissibile. In primo luogo, ricorre la preclusione di cui all’art. 348-ter co. 5 c.p.c. da applicare ratione temporis, avendo la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado con riguardo all’ambito in discussione (la riforma è stata soltanto sull’entità delle spese di lite) e non indicando la ricorrente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrandone la diversità, come necessa- rio in questo caso(Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016). Inoltre, la doglianza neppure individua un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato, ma denuncia l’omessa o ina- deguata valutazione di elementi istruttori. L’omesso esame di ele- menti probatorinon integra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice,senza necessità che egli dia contodi tutte le risultanze (tra le molte, Cass.n.6618/2022; n. 22316/2019; n. 15639/2029). Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU n. 8053/2014). Di talché egli -in obbedienza al canone di proporziona- lità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento pro- batorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale ap- prezzamento: esso è e rimane del giudice di merito. 5. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c., con la seguente argomentazione. La Corte territoriale ha modificato l'am- montare delle spese a carico diSolema nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] , che non ha proposto appello incidentale sul punto nei confronti dell ’at- trice.La modifica è avvenuta sulla scorta di quanto domandato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti diDemer e, p ertanto, la sentenza di primo grado nella parterelativa alla liquidazione delle spese nei rapporti tra De- mer e Solemanon poteva essere riformata . 5.1.Il quinto motivo, così come proposto,è inammissibile. Si mette da parte l’erronea individuazione del parametro norma- tivo (corretto sarebbe stato invocare l’art. 91 c.p.c.). Peculiare in questo caso è lo schema liquidatorio adottato dal Tribunale di Pe- scara, che aveva posto le spese della terza chiamata in garanzia Pro- fel a carico di [OSCURATO:PERSONA] - parte convenuta nell'opposizione e autrice della chiamata, che non si era rivelata palesemente arbitraria-, an- ziché a carico diSolema -attrice in opposizione e parte integralmente soccombente-. Tale schema si era sottra tto alla regola secondo cui è la parte soccombenteche ha dato causa alla lite - nel caso di specie, [OSCURATO:SOCIETA]-a dover rimborsare anche le spese della chiamata in garan- zia necessitata dalle sue pretese (cfr. Cass.n. 7431/2012 , per tutte ). Tale variante haindotto la Corte distrettuale , che a sua volta non ha individuato alcuna arbitrarietà nella chiamata in garanzia,a mante- nere la medesima struttura della liquidazione; ha po sto a carico d i [OSCURATO:PERSONA] le spese in favore diProfel e, di conseguenza e nel contempo, ha posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA] le spese a favore di [OSCURATO:PERSONA], nei superiori importi determinatidall’accoglimento del motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA]; così, al fine di fare incidere le conseguenze della sua pronuncia su quella che era la parte integralmente soccombente anche all’esito del giudizio di appello. In questo quadro,la ricorrente non ha neppure interesse a dolersi di una liquidazione che, sotto il profilo della distribuzione dei carichi, le è stata più favorevole rispetto alla legittima applicazione della re- gola della soccombenza; infatti,considerato che [OSCURATO:SOCIETA] è risultata integralmente soccombente sia in primo grado sia in appello e che la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA] non era pretestuosa , era [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:SOCIETA]. L’accoglimento del motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva devol uto alla cognizione del giudice d’appello la questione del riparto delle spese di primo grado, imponeva alla Corte d’appello anche di individuare l’unico soggetto soccombente, che era [OSCURATO:SOCIETA], sia in primo che in secondo grado, in ragione dell’integrale rigetto delle sue pretese; ciò, in so- stanza, ha fatto la Corte d’appello, con limitato riguardo all’ammon- tare delle spese poste a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. 6. In conclusione, laCorte rigetta il ricorso ( il che rende superfluo integrare il contraddittorio nei confronti diProfel, che non è stata evocata nel giudizio di legittimità, cfr. Cass. n. 12515/2028, per tutte). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del valore individuato dalla domanda accoltanel giudizio di merito. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in 3.000,00,oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legg