CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 35485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 172/ RG 15540 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello, infatti, dopo avere dato atto dell'erroneità del calcolo operato dal Tribunale, per vizio nel passaggio intermedio relativo all'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ha provveduto in modo puntuale alla sua correzione lasciando invariato l'esito e confermando quella del primo giudice tanto da non violare il divieto di "reformatio in peius". 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] nsora La Presidente