CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Santa ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Patti di condanna dell'imputata per il reato di furto aggravato (in Patti, il 19/2/2014); considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito dato conto dei motivi per i quali si è ritenuta la prova del fatto, rilevando che la stessa non era costituita dalle sole dichiarazioni irripetibili della persona offesa oi deceduta (acquisite ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen.), ma anche dal riconoscimento fotografico di altro soggetto, poi escusso in dibattimento; ritenuto che il ragionamento giustificativo è del tutto congruo, logico e non contraddittorio e che, rispetto ad esso, le doglianze difensive, oltre a essere meramente reiterative, si pongono in chiave di mero e acritico dissenso; che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D E POSITATA