CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 1966
Cassazione n. 18135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1966 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, e di cui agli artt. 624 e 625, commi 1 e 2, 697 cod.pen.; Premesso che l'art. 581 lettera c) c.p.p. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum, tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum; Rilevato che l'inosservanza del disposto dell'art 581 lettera c) c.p.p., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lettera c) c.p.p. quale causa di inammissibilità e considerato che il motivo proposto non si coniuga con la decisione; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consiglier stensore [OSCURATO:PERSONA]