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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31401/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo secondo cui «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v.

Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto mancandone i presupposti di legge e cioè in ragione della condotta, non minimale sotto il profilo della offensività, e dei plurimi precedenti penali da cui è stata ricavata l'abitualità di comportamento; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, è manifestamente infondato, perché in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., norma questa mai dichiarata incostituzionale anche sulla base del rilievo secondo cui «al legislatore ordinario non è impedito, in linea generale, da disposizioni o principii della Costituzione, il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata sicché deroghe al bilanciamento sono possibili, rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (v. Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 2, n. 4493 del 10/09/2021, Demetrio); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto mancandone i presupposti di legge e cioè in ragione della condotta, non minimale sotto il profilo della offensività, e dei plurimi precedenti penali da cui è stata ricavata l'abitualità di comportamento; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1 l
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