CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11384/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oBANCA [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante2026 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]954 SCOGNAMIGLIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 4214/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/12/2024 R.G.N. 2272/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14759/2025Numero sezionale 954/20261. La Corte d’appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalDlaat a pubblicazione 27/04/2026Corte di cassazione (sentenza 14062 del 2021), ha respinto ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] col ricorso introduttivodi primo grado ed ha condannato il predetto, ai sensi dell’art.389 c.p.c., a restituire alla Fideuram – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa) le somme dalla stessapagate, in esecuzione della sentenza d’appello n. 4096 del 2015,a titolo di indennità di mancato preavviso, con interessi dalgiorno del pagamento; ha condannato i procuratori antistataridel [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla Fideuram le somme percepite atitolo di spese legali, con interessi legali dal giorno delpagamento.La Corte territoriale, individuato l’oggetto della domanda delMozzillo nella condanna di controparte al pagamentodell’indennità di preavviso e preso atto del dictum dellasentenza rescindente quanto all’applicazione del termine diprescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 n. 5 c.c., haescluso che potesse attribuirsi effetto interruttivo dellaprescrizione alla domanda riconvenzionale, proposta dall’agentenel separato procedimento introdotto dalla società con atto dicitazione del 27.7.1992; ciò perché la domanda riconvenzionale,avente ad oggetto il risarcimento del danno all’immagineconseguente al clamore della vicenda giudiziaria, contenevasolo una generica e ipotetica riserva di azione per il pagamentodella indennità di preavviso, inidonea a valere come costituzionein mora del debitore. Secondo i giudici di rinvio, la riserva fattain riconvenzionale, ove anche idonea a produrre un effettointerruttivo della prescrizione, certamente non avrebbe potutodeterminare la sospensione della prescrizione poiché l’art. 2945c.c. si riferisce ai giudizi aventi ad oggetto il diritto contro[OSCURATO:PERSONA] re gistro generale 14759/2025Numero sezionale 954/2026e, nella specie, la riconvenzionale era limitata al risarcNiummeeron dti ora ccolta generale 11384/2026del danno e non includeva l’indennità di preavviso che costituivDaat a pubblicazione 27/04/2026oggetto del diritto controverso. La Corte di rinvio ha individuatoun utile atto interruttivo nella missiva del 21.12.1993, conconseguente esaurimento del termine prescrizionale di cinqueanni alla data del ricorso in riassunzione (13.11.2003) ed ancheall’epoca della missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo. La società haresistito con controricorso illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.132 n. 4 c.p.c. e degli artt. 2943 e 2945 c.c., per essersi lasentenza espressa con motivazione contraddittoria edinsufficiente, oltre che essere affetta da irriducibile illogicità, inrelazione alla sospensione del termini di prescrizione in attesadella definizione del procedimento nel quale era stato devolutol’accertamento della sussistenza o meno di atti di concorrenzasleale da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]; ciò sul rilievo che “l'effettointerruttivo si estende a tutti i diritti che derivano in via diconsequenzialità logico giuridica necessaria dal diritto stipitesenza necessità che il loro titolare proponga nello stesso (o inaltro) giudizio una specifica domanda diretta a farli valere”(Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Sentenza del 6 maggio2015 n. 8983; Cass. civ., sez. lav., 04-09-2007, n. 18570; Cass.civ., sez. III, 21-07-2004, n. 13583; Cass. 14 giugno 1988, n.4031; Cass. 22 maggio 1982 n. 3141; Cass. 1° ottobre 19N9um7e rno r.e gistro generale 14759/2025Numero sezionale 954/20269589; Cass. 11 novembre 1977 n. 4884 e Cassazione nN.u m1er0o 8di 4ra ccolta generale 11384/2026del 2011). Data pubblicazione 27/04/20262. Il motivo non è fondato.2.1. Non ricorrono le anomalie motivazionali che integrano laviolazione di legge in relazione all’art. 132 n. 4 c.p.c. poiché lasentenza impugnata contiene un percorso logico idoneo asorreggere la decisione (v. Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del2014).2.2. La Corte di rinvio ha escluso l’effetto interruttivo dellaprescrizione per il carattere generico della riserva espressa dalMozzillo nel separato procedimento, inidonea a costituire inmora la società, in ciò uniformandosi ai precedenti di legittimitàrichiamati (v. Cass. n. 22751 del 2004; n. 25500 del 2006). Inproposito si è affermato che, al fine di acquisire efficaciainterruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quartocomma, cod. civ., un atto deve contenere l'esplicitazione di unapretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta diadempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà deltitolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti delsoggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora;l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine difatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, nonsindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici (cosìCass. n. 22751 del 2004 cit.); comunque, è priva di efficaciainterruttiva la riserva, contenuta in un atto di citazione, di agireper il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quellieffettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, pergenericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi aduna intimazione o ad una richiesta di pagamento (così Cass. n.25500 del 2006).Nel caso in esame, la Corte di rinvio ha sottolineato coNmumee rola re gistro generale 14759/2025Numero sezionale 954/2026domanda, proposta dall’agente nel separato procedimeNnumteoro, ddi rai ccolta generale 11384/2026risarcimento del danno all’immagine, conteneva solo unDaat a pubblicazione 27/04/2026generica e ipotetica riserva di azione per il pagamento dellaindennità di preavviso, inidonea a valere come costituzione inmora del debitore.2.3. In ogni caso, la Corte di rinvio, ammesso anche che ladomanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall’agentefosse idonea ad interrompere la prescrizione, ha escluso chepotesse dirsi prodotto un effetto sospensivo della stessa; ciò sulrilievo che il separato procedimento, ed esattamente ladomanda azionata in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA], non avevaad oggetto diritti che si ricollegassero con stretto nesso dicausalità al rapporto di agenzia.2.4. In proposito, questa Corte ha statuito che la proposizionedella domanda giudiziale ha efficacia interruttiva dellaprescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato dellasentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod.civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con strettonesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il lorotitolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specificadomanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domandanon sia proponibile nel giudizio pendente, ove l'apprezzamentodella consequenzialità logico-giuridica del diritto stipite, ai finidell'individuazione del rapporto logico-giuridico tra diritti, èrimesso al giudice di merito (v. Cass. n. 18570 del 2007,secondo cui la domanda giudiziale di qualifica superioreinterrompe la prescrizione del diritto alle differenze retributiveconsequenziali; Cass. n. 8983 del 2015, secondo cui la domandavolta alla declaratoria dell'illegittimità del recesso delpreponente dal contratto di agenzia per insussistenza di giustacausa ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensiN udmeergo lrie gistro generale 14759/2025Numero sezionale 954/2026articoli 2943 e 2945 cod. civ., con riguardo al credito dellN'aumgeeron dti era ccolta generale 11384/2026per l'indennità di cessazione del rapporto; v. anche Cass. nDa.t a pubblicazione 27/04/202616293 del 2016; n. 9542 del 2024).2.5. La Corte di merito, premesso che il separato procedimentoaveva ad oggetto il risarcimento del danno vantato dalla societàper concorrenza sleale dell’agente e il risarcimento chiestodall’agente in riconvenzionale per danno all’immagine, haritenuto che quest’ultima domanda non coinvolgesse diritticollegati, con nesso stretto di causalità, al rapporto di agenzia ealla sua cessazione.2.6. Tale valutazione, riservata al giudice di merito, è statasvolta in coerenza con i precedenti di legittimità richiamati e sisottrae pertanto alle censure mosse col motivo di ricorso inesame. La causa petendi che caratterizza la domandariconvenzionale svolta nel separato procedimento interferiscecol rapporto di agenzia non in linea diretta ma soloindirettamente, ponendosi in stretto nesso causale con lacondotta della società e con il clamore dalla stessa creatosleale dell’agente.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00Numero registro generale 14759/2025per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseN umero sezionale 954/2026Numero di raccolta generale 11384/2026forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Data pubblicazione 27/04/2026Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]