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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26219/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 4931/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in Roma, C.so [OSCURATO:PERSONA] II n.–ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: accertamento induttivo – rilevanza dei costi Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 155/10/20 depositata in data 16/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA riferite all’anno 2004; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva parzialmente l’appello riconoscendo la detrazione dei costi ai fini dell’iva nella misura indicata dalla società; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare la questione relativa all’onere della prova circa la contestazione di difetto di notifica del questionario mod. 55; - il motivo è inammissibile per difetto di interesse (tra le molte, Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; e vedasi anche in termini Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020), in quanto risulta inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico; - nel presente caso, in concreto la CTR ha accertato l’esser stata esaminata la documentazione in parola come si evince dalla sentenza stessa che ritiene la ritualità della notifica del questionario dedotta “ininfluente sulla utilizzabilità della documentazione prodotta ed esaminata in sede di accertamento con adesione…” (pag. ultima della sentenza impugnata, penultimo periodo prima del p.q.m.); tal avvenuta disamina rende la questione relativa alla eccepita invalidità della notifica del questionario del tutto superflua poiché tal profilo avrebbe avuto rilevanza se – a fronte di asserita regolare notifica da parte dell’Ufficio, seguita da mancata presentazione dei documenti –l’Amministrazione avesse proceduto ignorandone il contenuto; - in tal caso, avrebbe avuto rilevanza la modalità di richiesta in quanto ben avrebbe potuto il contribuente dedurre l’illegittima mancata considerazione di tali elementi di prova; - viceversa, avendo comunque l’Ufficio, indipendentemente da tal profilo sopradetto, proceduto all’esame dei documenti, la modalità con i quali essi sono stati richiesti è irrilevante in quanto essi risultano esser stati esaminati; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 c. 4 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte dell’accertamento induttivo del reddito, escluso la rilevanza dei costi sopportati dalla società contribuente; - tale motivo è invece fondato; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - nel presente caso, la CTR ha escluso, con accertamento di fatto, che sia stata data la prova dell’entità dei costi, la cui rilevanza ai fini dell’imposizione non è mai stata messa in discussione, risultando però non provato né determinato nel quantum l’ammontare degli stessi, entità che il giudice dell’appello ha ritenuto “non desumbile aliunde, neanche forfettariamente”; il tutto in un contesto in cui si procedeva ad accertamento ex art. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ex art. 55 c. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; - tal affermazione è, in diritto, contrastante con i principi della giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017) secondo la quale in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettari; - nel presente caso, trattandosi di accertamento ex art. 39 c. 2 del ridetto d.P.R., stante la pacifica mancata presentazione della dichiarazione da parte della società, era onere dell’Ufficio prima e della CTR poi riconoscere ai fini dell’imposizione sul reddito e IRAP, sia pure in misura forfettaria, un ammontare di costi relativi all’ordinario esercizio dell’impresa; - per le sopra esposte ragioni, il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, decidendo la Corte in difformità rispetto alla Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] proposta del Consigliere Relatore (Cass.

SS.

UU.

N. 8999 del 2009) e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione che statuirà an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4931/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) in Roma, C.so [OSCURATO:PERSONA] II n.–ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: accertamento induttivo – rilevanza dei costi Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 155/10/20 depositata in data 16/01/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IRAP e IVA riferite all’anno 2004; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la contribuente; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva parzialmente l’appello riconoscendo la detrazione dei costi ai fini dell’iva nella misura indicata dalla società; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a due motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare la questione relativa all’onere della prova circa la contestazione di difetto di notifica del questionario mod. 55; - il motivo è inammissibile per difetto di interesse (tra le molte, Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; e vedasi anche in termini Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020), in quanto risulta inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia senza rilievo pratico; - nel presente caso, in concreto la CTR ha accertato l’esser stata esaminata la documentazione in parola come si evince dalla sentenza stessa che ritiene la ritualità della notifica del questionario dedotta “ininfluente sulla utilizzabilità della documentazione prodotta ed esaminata in sede di accertamento con adesione…” (pag. ultima della sentenza impugnata, penultimo periodo prima del p.q.m.); tal avvenuta disamina rende la questione relativa alla eccepita invalidità della notifica del questionario del tutto superflua poiché tal profilo avrebbe avuto rilevanza se – a fronte di asserita regolare notifica da parte dell’Ufficio, seguita da mancata presentazione dei documenti –l’Amministrazione avesse proceduto ignorandone il contenuto; - in tal caso, avrebbe avuto rilevanza la modalità di richiesta in quanto ben avrebbe potuto il contribuente dedurre l’illegittima mancata considerazione di tali elementi di prova; - viceversa, avendo comunque l’Ufficio, indipendentemente da tal profilo sopradetto, proceduto all’esame dei documenti, la modalità con i quali essi sono stati richiesti è irrilevante in quanto essi risultano esser stati esaminati; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 109 c. 4 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte dell’accertamento induttivo del reddito, escluso la rilevanza dei costi sopportati dalla società contribuente; - tale motivo è invece fondato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - nel presente caso, la CTR ha escluso, con accertamento di fatto, che sia stata data la prova dell’entità dei costi, la cui rilevanza ai fini dell’imposizione non è mai stata messa in discussione, risultando però non provato né determinato nel quantum l’ammontare degli stessi, entità che il giudice dell’appello ha ritenuto “non desumbile aliunde, neanche forfettariamente”; il tutto in un contesto in cui si procedeva ad accertamento ex art. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e ex art. 55 c. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; - tal affermazione è, in diritto, contrastante con i principi della giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017) secondo la quale in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettari; - nel presente caso, trattandosi di accertamento ex art. 39 c. 2 del ridetto d.P.R., stante la pacifica mancata presentazione della dichiarazione da parte della società, era onere dell’Ufficio prima e della CTR poi riconoscere ai fini dell’imposizione sul reddito e IRAP, sia pure in misura forfettaria, un ammontare di costi relativi all’ordinario esercizio dell’impresa; - per le sopra esposte ragioni, il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, decidendo la Corte in difformità rispetto alla Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS. UU. N. 8999 del 2009) e la sentenza cassata con rinvio al giudice dell’appello per l’ulteriore corso del giudizio; p.q.m. dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione che statuirà an
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