CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 40432/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui al capo a), confermando nel resto e rideterminando la pena. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando l'errata applicazione della ritenuta recidiva, che non sarebbe stata contestata e del relativo aumento di pena. Il ricorso è inammissibile. La recidiva è stata contestata nel decreto di citazione a giudizio, a nulla valendo l'omessa menzione nell'intestazione della sentenza di primo grado e corretta appare la relativa giustificazione, riguardo alla quale si è fatto riferimento alle precedenti condanne subite dal ricorrente, considerando significativa dii una maggiore pericolosità sociale la realizzazione del delitto per di cui al presente giudizio. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 13.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio .-7 L - t