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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23883/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ripropone pedissequamente, in sede di legittimità, questioni che il giudice dell'esecuzione ha affrontato in termini congrui e scevri da vizi di sorta, chiarendo: che in tema di ammissione ai benefici penitenziari di soggetto condannato per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la preliminare valutazione di ammissibilità dell'istanza, previo eventuale scioglimento del cumulo comprendente anche pene per reati non ostativi, compete, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla magistratura di sorveglianza anziché al giudice dell'esecuzione (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 18665 del 25/05/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279331 - 01; Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 - 01); che la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati per cui Alvaro è stato condannato con due distinte sentenze non è accompagnata dall'enunciazione degli elementi sintomatici della loro riconducibilità ad un unico, originario disegno criminoso del quale, peraltro, non è dato rinvenirsi i tratti costitutivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ripropone pedissequamente, in sede di legittimità, questioni che il giudice dell'esecuzione ha affrontato in termini congrui e scevri da vizi di sorta, chiarendo: che in tema di ammissione ai benefici penitenziari di soggetto condannato per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la preliminare valutazione di ammissibilità dell'istanza, previo eventuale scioglimento del cumulo comprendente anche pene per reati non ostativi, compete, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, alla magistratura di sorveglianza anziché al giudice dell'esecuzione (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 18665 del 25/05/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279331 - 01; Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045 - 01); che la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati per cui Alvaro è stato condannato con due distinte sentenze non è accompagnata dall'enunciazione degli elementi sintomatici della loro riconducibilità ad un unico, originario disegno criminoso del quale, peraltro, non è dato rinvenirsi i tratti costitutivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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