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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1978

Cassazione n. 24047/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1978 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure poste alla valutazione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello resa con la decisione gravata sono aspecifiche e comunque manifestamente infondate alla luce del tenore del gravame di merito che rivendicava l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp senza confrontarsi con l'abitualità ostativa immediatamente correlata alle due condanne per evasione precedentemente comminate al ricorrente, puntualmente evidenziate dalla Corte del merito nel rimarcare la genericità del rilievo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 22 apriie 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1978 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure poste alla valutazione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello resa con la decisione gravata sono aspecifiche e comunque manifestamente infondate alla luce del tenore del gravame di merito che rivendicava l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp senza confrontarsi con l'abitualità ostativa immediatamente correlata alle due condanne per evasione precedentemente comminate al ricorrente, puntualmente evidenziate dalla Corte del merito nel rimarcare la genericità del rilievo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 apriie 2024.
Sentenza Cassazione n. 24047/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris