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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 marzo 1993

Cassazione n. 48801/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/03/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. dei PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Arezzo in data 1/7/2023,, gli ha applicato la pena di mesi otto di arresto ed euro 1600 di ammenda, con revoca della patente di guida, per i reati di cui agli artt. 186, co. 1, 2 lett. c) e 2bis e 187 co. 1 e 1 bis cod. strada per avere circolato, in Arezzo il 13/1/2023, in stato di ebbrezza alco- lica, con valore superiore a 1.50 g/I, e in stato di alterazione da sostanze stupefa- centi, provocando un incidente stradale.

Il difensore dell'imputato avverso la sentenza ex art. 444 cpp rappresentando due motivi, entrambi concernenti la sanzione amministrativa accessoria della re- voca della patente di guida, lamentando: a. il difetto, sul punto, di qualsivoglia motivazione; b. lamentando la mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale a seguito di questione sollevata da Corte di appello di Milano con ordinanza 14 luglio 2022.

Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

3. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto al primo, è priva di fondamento la doglianza concernente il difetto di motivazione posto che le disposizioni di legge di cui all'imputazione (186 co. 2 bis e 187 co. 1 bis cod. strada) impongono, data la condotta tenuta, che il giudice provveda alla revoca della patente, in assenza di qualsivoglia discrezionalità.

Nes- sun onere motivazionale era pertanto sussistente.

Ad analoga conclusione deve giungersi quanto al secondo motivo di ricorso in quanto nessuna questione di costituzionalità è stata proposta nell'ambito del pre- sente procedimento, con conseguente obbligo di pronuncia in tal senso, e perciò l'omessa sospensione è, evidentemente, dovuta alla circostanza che il decidente ha ritenuto, implicitamente, di non considerare ia questione fondata.

In altre pa- role nessun obbligo di motivare e nessun obbligo di sospendere risultava in capo al GIP del Tribunale di Arezzo.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevate dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza del 14/7/20202 di cui in ricorso.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/03/1993 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. dei PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Arezzo in data 1/7/2023,, gli ha applicato la pena di mesi otto di arresto ed euro 1600 di ammenda, con revoca della patente di guida, per i reati di cui agli artt. 186, co. 1, 2 lett. c) e 2bis e 187 co. 1 e 1 bis cod. strada per avere circolato, in Arezzo il 13/1/2023, in stato di ebbrezza alco- lica, con valore superiore a 1.50 g/I, e in stato di alterazione da sostanze stupefa- centi, provocando un incidente stradale. Il difensore dell'imputato avverso la sentenza ex art. 444 cpp rappresentando due motivi, entrambi concernenti la sanzione amministrativa accessoria della re- voca della patente di guida, lamentando: a. il difetto, sul punto, di qualsivoglia motivazione; b. lamentando la mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale a seguito di questione sollevata da Corte di appello di Milano con ordinanza 14 luglio 2022. Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. Quanto al primo, è priva di fondamento la doglianza concernente il difetto di motivazione posto che le disposizioni di legge di cui all'imputazione (186 co. 2 bis e 187 co. 1 bis cod. strada) impongono, data la condotta tenuta, che il giudice provveda alla revoca della patente, in assenza di qualsivoglia discrezionalità. Nes- sun onere motivazionale era pertanto sussistente. Ad analoga conclusione deve giungersi quanto al secondo motivo di ricorso in quanto nessuna questione di costituzionalità è stata proposta nell'ambito del pre- sente procedimento, con conseguente obbligo di pronuncia in tal senso, e perciò l'omessa sospensione è, evidentemente, dovuta alla circostanza che il decidente ha ritenuto, implicitamente, di non considerare ia questione fondata. In altre pa- role nessun obbligo di motivare e nessun obbligo di sospendere risultava in capo al GIP del Tribunale di Arezzo. Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 194 del 27/10/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, e non fondata la questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevate dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza del 14/7/20202 di cui in ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della c:ausa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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