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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08562/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] M onreale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Cagliari.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 612, comma 2 cod. pen. (in relazioneall’art. 339 cod. pen.), per aver minacciato di un male ingiusto la persona offesa impugnando una roncola.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentandocon un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione di legge penale ed il vizio di motivazione.

La Corte di appello di Cagliari non avrebbe tenuto conto deirilievi difensivi in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste escusso, ritenute dalla difesa “confuse e minimaliste”.

Erroneamente, inoltre, sarebbe stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell’uso di un’arma, unificando due momenti della condotta, tra loro distinti: una prima parte in cui il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa, Aresu, solo verbalmente all’interno del supermercato,ed una seconda parte in cui il [OSCURATO:PERSONA], uscito dal supermercato, avrebbe impugnato la roncola e si sarebbe rivolto nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA], sicché impropriamente sarebbe stata considerata aggravata dall’uso dell’arma la minaccia rivolta all’Aresu. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La prima doglianza, relativa all’inattendibilità dei testi escussi, è del tutto generica e non argomentata , se non con un fugace riferimento al carattere “confuso e minimalista” delle dichiarazionirese dalla persona offesa, Aresu, e dal teste [OSCURATO:PERSONA], sicché risulta impossibile stabilire su quale aspetto specifico la Corte di appello non si sarebbe pronunciata.

La stessa genericità, del resto, si rinviene nei motivi di appello, in cui le dichiarazioni rese dai testi vengono citate in modo frammentato per contrastare la ricostruzione dei fatti come coerentemente effettuata dal primo giudice e riportata nella sentenza impugnata.

3. Infondata è invece la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma.

Benché nel capo di imputazione non vi sia un esplicito riferimento all’istituto della continuazione, la condotta dell’imputato viene chiaramente descritta come sviluppatasi in una duplice fase: in un primo momento l’imputato minacciava la persona offesa, Aresu, all’interno del supermercato; successivamente, dopo essere uscito dall’esercizio commerciale, si armava di una roncola e tentava di rientrarvi, costringendo le persone all’interno del supermercato a barricarsi dentro, dopo essere state poste in allarme dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito alla scena.

Anche in questa seconda fase la minaccia, già costituita dal semplice fatto di armarsi di una roncola e dirigersi verso l’ingresso del supermercato, era pur sempre rivolta alla medesima persona offesa e non al teste [OSCURATO:PERSONA] (indicato in imputazione come mero spettatore: “profferendo alla vista di [OSCURATO:PERSONA]”).

Dalla lettura della sentenza (pp. 2 e 3) emerge altresì pacificamente che le persone all’interno del supermercato, e dunque lo stesso Aresu, percepissero chiaramente quale fosse il comportamento dell’imputato anche in questa seconda fase, tanto da chiudere le porte dell’esercizio commerciale e restare all’interno dello stesso in attesa delle forze dell’ordine, e che il [OSCURATO:PERSONA], dall’esterno, continuasse a profferire minacce e a gesticolare con l’arma in mano.

Nessuna illogicità o contraddittorietà rispetto agli atti acquisiti è dunque rilevabile nella motivazione della sentenza impugnataanche nella parte in cui ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in contestazione, il che comporta il rigetto del ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] M onreale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Cagliari. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 612, comma 2 cod. pen. (in relazioneall’art. 339 cod. pen.), per aver minacciato di un male ingiusto la persona offesa impugnando una roncola. 2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentandocon un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione di legge penale ed il vizio di motivazione. La Corte di appello di Cagliari non avrebbe tenuto conto deirilievi difensivi in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal teste escusso, ritenute dalla difesa “confuse e minimaliste”. Erroneamente, inoltre, sarebbe stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell’uso di un’arma, unificando due momenti della condotta, tra loro distinti: una prima parte in cui il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa, Aresu, solo verbalmente all’interno del supermercato,ed una seconda parte in cui il [OSCURATO:PERSONA], uscito dal supermercato, avrebbe impugnato la roncola e si sarebbe rivolto nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA], sicché impropriamente sarebbe stata considerata aggravata dall’uso dell’arma la minaccia rivolta all’Aresu. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. La prima doglianza, relativa all’inattendibilità dei testi escussi, è del tutto generica e non argomentata , se non con un fugace riferimento al carattere “confuso e minimalista” delle dichiarazionirese dalla persona offesa, Aresu, e dal teste [OSCURATO:PERSONA], sicché risulta impossibile stabilire su quale aspetto specifico la Corte di appello non si sarebbe pronunciata. La stessa genericità, del resto, si rinviene nei motivi di appello, in cui le dichiarazioni rese dai testi vengono citate in modo frammentato per contrastare la ricostruzione dei fatti come coerentemente effettuata dal primo giudice e riportata nella sentenza impugnata. 3. Infondata è invece la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell’uso dell’arma. Benché nel capo di imputazione non vi sia un esplicito riferimento all’istituto della continuazione, la condotta dell’imputato viene chiaramente descritta come sviluppatasi in una duplice fase: in un primo momento l’imputato minacciava la persona offesa, Aresu, all’interno del supermercato; successivamente, dopo essere uscito dall’esercizio commerciale, si armava di una roncola e tentava di rientrarvi, costringendo le persone all’interno del supermercato a barricarsi dentro, dopo essere state poste in allarme dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva assistito alla scena. Anche in questa seconda fase la minaccia, già costituita dal semplice fatto di armarsi di una roncola e dirigersi verso l’ingresso del supermercato, era pur sempre rivolta alla medesima persona offesa e non al teste [OSCURATO:PERSONA] (indicato in imputazione come mero spettatore: “profferendo alla vista di [OSCURATO:PERSONA]”). Dalla lettura della sentenza (pp. 2 e 3) emerge altresì pacificamente che le persone all’interno del supermercato, e dunque lo stesso Aresu, percepissero chiaramente quale fosse il comportamento dell’imputato anche in questa seconda fase, tanto da chiudere le porte dell’esercizio commerciale e restare all’interno dello stesso in attesa delle forze dell’ordine, e che il [OSCURATO:PERSONA], dall’esterno, continuasse a profferire minacce e a gesticolare con l’arma in mano. Nessuna illogicità o contraddittorietà rispetto agli atti acquisiti è dunque rilevabile nella motivazione della sentenza impugnataanche nella parte in cui ha ritenuto integrata la circostanza aggravante in contestazione, il che comporta il rigetto del ricorso perché infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese