CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazioneinsoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando chela distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente ad escluderel'unitaria anticipata ideazione, soprattutto considerato lo stato di tossicodipendenzadocumentato che ha costituito indubitabile elemento unificatore delle violazioni della leggepenale;rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneuticiin palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «casodi reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo provacontraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, nonpoteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato che nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di taleprincipio e, oltre al rilievo dell’eterogeneità dei reati ha utilizzato, quale elemento decisivo perescludere l’unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di ben sette anni) tra i fattioggetto di giudizioe l'assenza di ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione, ciò adimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato,nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente,risoluzione criminosa;ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deveessere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o dacui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto, alla lucedelle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogeneecaratteristiche delle singole condotte, non esservi alcuna documentabile relazione tra questeultime e l’anzidetta condizione tossicomanica;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11632/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3259/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36815/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato cheXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha parzialmente rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazioneinsoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando chela distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente ad escluderel'unitaria anticipata ideazione, soprattutto considerato lo stato di tossicodipendenzadocumentato che ha costituito indubitabile elemento unificatore delle violazioni della leggepenale;rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneuticiin palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «casodi reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo provacontraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, nonpoteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537);rilevato che nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di taleprincipio e, oltre al rilievo dell’eterogeneità dei reati ha utilizzato, quale elemento decisivo perescludere l’unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di ben sette anni) tra i fattioggetto di giudizioe l'assenza di ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione, ciò adimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato,nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente,risoluzione criminosa;ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previstospecificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deveessere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare lapreventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o dacui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.241005);ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato diconsiderare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, deldedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto, alla lucedelle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogeneecaratteristiche delle singole condotte, non esservi alcuna documentabile relazione tra questeultime e l’anzidetta condizione tossicomanica;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto impostodalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.