CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 novembre 2000
Cassazione n. 46701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) il 01/11/2000 2. Abd el [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Egitto) il 24/05/1969 avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli de1349/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, in replica alle conclusioni del PG, pervenute dai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 marzo 2023, il Tribunale del riesame di Lodi rigettava il riesame proposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale di Lodi in data 7/03/2023 ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], per violazione dell'art. 44 comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001.2. Avverso tale ordinanza, tramite il comune difensore di fiducia, i predetti propongono ricorso congiunto per cassazione, il Gomaa quale indagato e l'Abd el Atif quale terzo non indagato, estraneo al procedimento; in particolare, con l'unico motivo di ricorso, lamentano l'apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Sottolineano in particolare come la motivazione dell'ordinanza, mediante il generico riferimento al rischio che la disponibilità del bene consentirebbe di persistere nell'illecita attività di edificazione urbanistica anche potenzialmente pericolosa per l'incolumità di terzi, è meramente apparente, soprattutto in presenza di elementi di segno opposto, quali la attivazione di pratiche edilizie per la rimozione dell'illecito, non meramente ipotizzate ma già in parte in essere. 3. In data 30.09.2023 è pervenuta requisitoria scritta del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Secondo il PG, la doglianza espressa non è condivisibile. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, preso in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, motivando espressamente sulla ricorrenza, nella specie, del periculum in mora. Va a questo proposito ricordato che, nella materia delle impugnazioni cautelari reali, non è sindacabile, in sede di giudizio di legittimità, il vizio di motivazione, perché il ricorso per cassazione è ammesso, in questa materia, esclusivamente per violazione di legge (art. 325 c.p.p., comma 1), con la conseguenza che solamente i vizi radicali della motivazione, quali l'omessa motivazione e la motivazione apparente, sono censurabili, in quanto si considerano ricompresi nel paradigma della violazione di legge, e non anche la motivazione insufficiente o illogica, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. Le Sezioni unite della Corte hanno, infatti, affermato il principio secondo il quale, in tema di riesame delle misure cautelari reali (ma il principio vale parimenti per l'appello cautelare, stante l'espresso richiamo, da parte dell'art. 325 c.p.p., dell'art. 322 bis stesso codice) nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta della motivazione stessa (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710 - 01). Ciò posto, il Tribunale cautelare ha dato attestazione del periculum in mora, recuperando il pericolo determinato dalla disponibilità del bene nella prosecuzione dell'attività illecita. L'ordinanza impugnata, poi, ha una esplicita motivazione sulla necessità di procedere al sequestro preventivo dell'immobile, in relazione ai reati edilizi contestati, ritenendo per altro sussistente il pericolo di reiterazione e di continuazione dell'attività illecita, in base a valutazioni di merito non rivalutabili in questa sede. Né è sussumibile la necessità di rientrare nella disponibilità dell'immobile abusivo per sanarlo. La circostanza è esorbitante ed esterna al presupposto costitutivo del periculum in mora. Del resto, osserva il PG, la possibilità di sanare può essere collegata alla mera rappresentazione documentale, non richiedendosi la disponibilità della res. Infine, l'ultima parte del motivo non deduce vizi di violazione di legge, ma prospetta Lv solo una lettura alternativa delle fonti di prova, proponendo quindi questioni che eccedono i limiti del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. 4. In data 6.11.2023, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in replica alle conclusioni del PG, hanno fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con cui insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti che seguono. Correttamente l'ordinanza impugnata afferma che non può ritenersi sufficiente la mera «intenzione» di avviare una pratica di sanatoria per gli abusi edilizi realizzati. Tuttavia, nei casi, come quello in esame, di condotta edificatoria totalmente «esaurita», la valutazione del periculum va effettuata in modo peculiare. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto (v. da ultimo Sez. 3, n. 9094 del 28/10/2022, dep. 2023, Arcieri) che nei reati urbanistici la lesione concerne l'interesse alla vigilanza e controllo del territorio attraverso un adeguato governo pubblico degli usi e delle trasformazioni dello stesso, nonché l'aggravamento del carico urbanistico conseguente all'utilizzazione del manufatto abusivo, carico inteso quale incidenza dell'intervento edilizio, riguardato sotto l'aspetto strutturale e funzionale, e dunque comprensivo delle variazioni di volumetria, destinazione o effettiva utilizzazione derivate dalla concreta alterazione' della consistenza originaria di un manufatto, sull'assetto urbanistico così da determinare un mutamento in concreto dell'insieme delle esigenze territoriali valutate in sede di pianificazione (Sez. U, n. 12878 del 29/1/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721). Pertanto, ai fini della sussistenza del presupposto del periculum in grado di giustificare un sequestro impeditivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, cod. proc. pen., incombe sul giudice (Sez. 3, n. 47374 del 14/07/2022, Maglione) un obbligo di motivazione in ordine alle conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio (Sez. 3, n. 52051 del 20/10/2016, Giudici, Rv. 268812), che può assumere carattere pregiudizievole anche nel caso di utilizzo dell'opera in conformità alle destinazioni di zona, allorquando il manufatto presenti una consistenza volumetrica tale da determinare comunque un'incidenza negativa concretamente individuabile sul carico urbanistico, sotto il profilo dell'aumentata esigenza di infrastrutture e di opere collettive correlate (Sez. 3, n. 42717 dei 10/09/2015, Buono e a., Rv. 265195). Analogamente, in materia di attività edilizia su zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la Corte ha affermato che «la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, essendo invece necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di un approfondito accertamento da parte del giudice di merito circa la natura del vincolo medesimo e la situazione preesìstente alla realizzazione dell'opera abusiva» (Sez. 3, n. 2627 del 02/12/2022, dep. 2023, Montinaro, Rv. 284059 - 02; Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477 - 01; Sez. 3, n. 50336 del 05/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268331 - 01; Sez. 3, n. 40677 del 23/06/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268049 - 01). Il provvedimento impugnato non soddisfa l'onere di adeguata motivazione, nei termini anzidetti, risultando effettivamente apodittico ed assertivo in ordine all'esistenza di pericoli - non meglio precisati - per l'«incolumità di terzi». L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Lodi per nuovo esame in relazione alla sussistenza del periculum in mora. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi,