CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2001
Cassazione n. 21419/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/06/2001 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; qfi OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato: 1) la revoca della sospensione condizionale della pena; 2) la mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei reati contestati; 3) e 4) l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; 5) la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e dell'art. 62-bis cod. pen. 6) la mancata concessione dei doppi benefici di legge — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che la censura sulla mancata applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. non è stata dedotta in appello e, ad ogni modo, dalla ricostruzione della vicenda, effettuata in modo conforme da entrambi i Giudici del merito, si evince l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'anzidetta causa di non punibilità; ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de