CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAtarstralTél)arti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia il 21 novembre 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le Parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) ed al reato di tentata estorsione (capo B), fatti commessi il 9 febbraio 2022. Il ricorrente si affida a due motivi. Con il primo lamenta promiscuamente mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto all'an dell'affermazione della responsabilità penale. Con il secondo denuncia erronea applicazione di legge, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. Le censure avanzate, infatti, non rientrano tra le ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), che, come noto, limita la ricorribilità delle sentenze di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai casi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La conseguente, necessaria, declaratoria di inammissibilità va pronunciata, dunque, «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Infine, non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così